Legge Regionale 19 marzo 1979, n. 14 Sovvenzioni di esercizio in favore della Societa' Ferrovie del Sud - Est, Ferrotranviaria e Ferrovie del Gargano per l' esercizio di autolinee di interesse regionale.
Art. 1A decorrere dal 1 gennaio 1978,
in applicazione del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la Regione Puglia subentra allo
Stato nella erogazione delle quote delle sovvenzioni di esercizio gia accordate
a favore delle Societa Ferrovie del Sud - Est, Ferrotranviaria e Ferrovie del
Gargano, per l esercizio di autoservizi di interesse
regionale.
A decorrere dalla medesima data
del 1 gennaio 1978, e per l esercizio dei medesimi autoservizi, le Societa di
cui al comma precedente beneficeranno, in analogia a quanto previsto per le
ferrovie in concessione, delle provvidenze di cui al penultimo comma dell art.
1 della legge 29- 11- 1971, n. 1080 e all ultimo comma dell art. 15 della
legge 8- 6- 1978, n. 297.
Per la revisione delle
sovvenzioni di cui sopra si provvedera con successiva legge regionale.
Art. 2All onere derivante dalla
presente legge si provvedera mediante stanziamenti annuali che saranno
determinati con le relative leggi di bilancio.
All onere previsto per il 1978
si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l
esercizio finanziario 1978.
Parte I -
Entrata
Variazione in
aumento
- Avanzo di amministrazione al
31- 12- 1976 (saldo)
Stanziamento di competenza L.
127.695.000,
Stanziamento di cassa L.
0
- Cap. 8 << Quota
riveniente dal DPR 616/ 77 ex art. 8/ 281 (parte)
Stanziamento di competenza L.
2.872.304.400,
Stanziamento di cassa L.
0
Parte II -
Spesa
Variazione in
diminuzione
Cap. 350 << Fondo per il
finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione
>>
Stanziamento di competenza L.
500.000.000
Stanziamento di cassa L.
500.000.000
Variazioni in
aumento
Cap. 272 bis cni <<
Sovvenzioni di esercizio in favore del Sud - Est, Ferrotranviaria e Ferrovia del
Gargano per l esercizio di autolinee di interesse regionale
>>
stanziamento di competenza L.
3.500.000.000,
stanziamento di cassa L.
3.500.000.000
Art. 3Sugli stanziamenti recati
dalla presente legge possono essere assunti impegni, sulla competenza del 1978,
entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge
medesima ed in conformita alla legge regionale n. 17 del 30 maggio
1977.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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