Anno 1979
Numero 14
Data 19/03/1979
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 19 marzo 1979, n. 14

Sovvenzioni di esercizio in favore della Societa' Ferrovie del Sud - Est, Ferrotranviaria e Ferrovie del Gargano per l' esercizio di autolinee di interesse regionale.



Art. 1


A decorrere dal 1 gennaio 1978, in applicazione del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la Regione Puglia subentra allo Stato nella erogazione delle quote delle sovvenzioni di esercizio gia accordate a favore delle Societa Ferrovie del Sud - Est, Ferrotranviaria e Ferrovie del Gargano, per l esercizio di autoservizi di interesse regionale.

A decorrere dalla medesima data del 1 gennaio 1978, e per l esercizio dei medesimi autoservizi, le Societa di cui al comma precedente beneficeranno, in analogia a quanto previsto per le ferrovie in concessione, delle provvidenze di cui al penultimo comma dell art. 1 della legge 29- 11- 1971, n. 1080 e all ultimo comma dell art. 15 della legge 8- 6- 1978, n. 297.

Per la revisione delle sovvenzioni di cui sopra si provvedera con successiva legge regionale.  




Art. 2


All onere derivante dalla presente legge si provvedera mediante stanziamenti annuali che saranno determinati con le relative leggi di bilancio.

All onere previsto per il 1978 si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1978.

Parte I - Entrata

Variazione in aumento

- Avanzo di amministrazione al 31- 12- 1976 (saldo)

Stanziamento di competenza L. 127.695.000,

Stanziamento di cassa L. 0

- Cap. 8 << Quota riveniente dal DPR 616/ 77 ex art. 8/ 281 (parte)

Stanziamento di competenza L. 2.872.304.400,

Stanziamento di cassa L. 0

Parte II - Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 350 << Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione >>

Stanziamento di competenza L. 500.000.000

Stanziamento di cassa L. 500.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 272 bis cni << Sovvenzioni di esercizio in favore del Sud - Est, Ferrotranviaria e Ferrovia del Gargano per l esercizio di autolinee di interesse regionale >>

stanziamento di competenza L. 3.500.000.000,

stanziamento di cassa L. 3.500.000.000




Art. 3


Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni, sulla competenza del 1978, entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima ed in conformita alla legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.