Anno 1979
Numero 18
Data 02/04/1979
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 2 aprile 1979, n. 18

Norme per il finanziamento delle iniziative per la propaganda e l' educazione igienico - sanitaria.



Art. 1


La presente legge si propone il miglioramento delle condizioni di salute della popolazione mediante una adeguata opera di informazione diretta a diffondere la conoscenza di principi e norme comportamentali di carattere igienico - sanitario.

La propaganda sanitaria deve proporsi di generare convincimenti permanenti per la formazione di una profonda conoscenza sanitaria.

L attivita di educazione sanitaria deve tendere fra l altro ad ottenere la partecipazione dei cittadini nel corretto utilizzo dei servizi e delle prestazioni preventive, diagnostiche, curative e riabilitative.




Art. 2


L attivita di informazione deve tendere a fornire, in particolare, una adeguata educazione sanitaria in ordine:

a) alla profilassi delle malattie infettive e diffusive;

b) alle norme da osservare per combattere le malattie di rilevanza sociale;

c) ai modi per prevenire gli stati patologici cronici ovvero per ridurre gli effetti;

d) all utilita del precoce accertamento degli stati neoplastici;

e) alle norme di primo soccorso da prendere per gli infortunati;

f) ai danni causati dal fumo e dall abuso di alcool;

g) ai danni causati dall ingestione di sostanze stupefacenti e dall abuso di sostanze medicinali;

h) ad ogni altra iniziativa che serva a tutelare la salute dei cittadini.




Art. 3


Per l attuazione degli scopi enunciati nei precedenti articoli, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in attesa e fino all approvazione del piano sanitario regionale ovvero alla entrata in funzione delle unita sanitarie locali, approva i programmi di intervento concernenti la propaganda e l educazione igienico - sanitaria. 



Art. 4


Alla copertura degli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, valutati in L. 250.000.000, si fa fronte con utilizzo di pari disponibilita riveniente dal capitolo 349 << Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione >> del bilancio di previsione per l esercizio finanziario per il 1978, sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Ai sensi del II comma dell art. 39 della legge di contabilita regionale, n. 17 del 30- 5- 1977, l assegnazione dello stanziamento di cui al capitolo 349 - Parte II - Spesa - del bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa spesa di L. 250.000.000 in apposito stanziamento della competenza del bilancio 1979.

Ai sensi del III comma del suddetto art. 39 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977, nel bilancio 1979 dovra risultare, con apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell esercizio precedente.

Per gli oneri relativi all esercizio 1979 si fara fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nel bilancio 1979, ai sensi dell art. 19 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977.