Anno 1979
Numero 19
Data 11/04/1979
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
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Legge Regionale 11 aprile 1979, n. 19

Delega ai Comuni e alle Province delle funzioni amministrative di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, concernente interventi per fronteggiare i danni causati da eccezionali calamita' atmosferiche.



Art. 1


Sono delegate ai Comuni e alle Province le funzioni amministrative trasferite alla Regione per gli interventi conseguenti a calamita naturali o avversita atmosferiche di carattere eccezionale di cui all art. 1, lettere a), b), c) e all art. 2 della legge 25- 5- 1970, n. 364 e successive modificazioni, ad eccezione delle funzioni relative alla delimitazione del territorio danneggiato, alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi e all adozione di misure di pronto intervento rivolte all immediato ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, che sono esercitate dalla Giunta regionale.



Art. 2


Le funzioni di cui al precedente articolo sono esercitate secondo quanto dispongono i successivi articoli della presente legge.


Art. 3


I Comuni, in presenza di eventi eccezionali che abbiano interessato il territorio di competenza producendo effetti dannosi, forniranno nel piu breve tempo possibile alle Province di appartenenza gli elementi utili e necessari per provocare, da parte del Ministro dell Agricoltura, la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamita o avversita atmosferica. I Comuni provvederanno altresì entro quindici giorni dal verificarsi dell evento, a formulare alle Province di appartenenza pareri in merito alla delimitazione del territorio danneggiato e al tipo di provvidenza da applicarsi.

Le Province trasmetteranno alla Giunta regionale gli elementi utili e necessari di cui al precedente comma nonche, entro trenta giorni dal verificarsi dell evento, proposte definitive relativamente alla delimitazione del territorio  e al tipo di provvidenze.

La Giunta regionale fornisce al Ministro dell Agricoltura gli elementi utili e necessari per provocare la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo; inoltre, acquisite le proposte di cui al precedente comma, con provvedimento di urgenza, delimita i territori danneggiati e determina il tipo di provvidenze da applicarsi autorizzando, ove lo ritenga opportuno, l immediata attuazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 4 della presente legge, anche prima del Decreto Ministeriale che dichiara la esistenza dei caratteri di eccezionale calamita o avversita atmosferica e dell assegnazione della quota da prelevarsi dal Fondo di solidarieta nazionale.

In caso di mancato accoglimento della proposta di riconoscimento dell eccezionalita dell evento, ovvero in caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione per gli interventi rispetto alle disponibilita derivanti dall applicazione della legge 25- 5- 1970, n. 364 e successive modificazioni, l onere delle provvidenze concesse e non reintegrate resta a carico della Regione.




Art. 4


La Giunta regionale puo autorizzare gli enti delegati a disporre l anticipazione agli aventi diritto delle seguenti agevolazioni previste dalla legge n. 364 del 25- 5- 1970 e successive modificazioni:

1) i contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell art. 5;

2) agevolazioni sui prestiti di cui al primo e secondo comma dell articolo 5 e dell art. 7; a tal fine le Province stipuleranno apposita convenzione con gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, conformemente ad uno schema che la Giunta regionale deliberera entro dieci giorni dall entrata in vigore della presente legge;

3) contributi in conto capitale di cui alla lettera a) dell art. 3.

Dette agevolazioni sono concesse alle condizioni di cui al successivo art. 6 della presente legge.




Art. 5


La Giunta regionale provvedera a fornire alle Province le somme necessarie per consentire a queste ed ai Comuni, l esercizio delle funzioni delegate, comprensive delle spese di personale e di funzionamento dei servizi adibiti all attuazione della delega calcolate nel limite massimo del 5% delle somme erogate.

Il versamento dei mezzi finanziari per l esercizio delle funzioni delegate verra effettuato dalla Giunta regionale in relazione al prevedibile sviluppo delle attivita, sulla base delle richieste provenienti dalle Province sotto forma di anticipazioni.

Le Province, entro quattro mesi dall erogazione della spesa, trasmetteranno alla Regione, per la relativa approvazione, i rendiconti con la documentazione contabile delle assegnazioni;  a tal fine, i Comuni sono tenuti a trasmettere alle Province tutta la documentazione necessaria secondo modalita stabilite dalle stesse.




Art. 6


Ai sensi e per gli effetti dell art. 1 della presente legge, ai Comuni sono delegate le funzioni amministrative di seguito riportate per la concessione e la liquidazione agli aventi diritto delle provvidenze previste dagli artt. 3, lettere a) e c), 4, primo e secondo comma, 5, 7 e 13 della legge 25- 5- 1970, n. 364 e successive modificazioni, rispettando la preferenza stabilita dall art. 5 della legge 22- 10- 1976, n. 750. Tali funzioni consistono:

1) nella ricezione delle domande intese ad ottenere i benefici di legge, da presentare entro venti giorni dalla data di emanazione del Decreto di delimitazione del territorio danneggiato, pena la decadenza del diritto;

2) nell istruttoria sulle richieste pervenute;

3) nell inoltro della richiesta di finanziamento alle Province, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di emanazione del Decreto di cui al punto 1) del presente comma;

4) nel pagamento delle provvidenze contributive previste dall art. 5, secondo comma, della legge n. 364 del 25- 5- 1970, in favore dei conduttori di aziende agricole che siano coltivatori diretti dei terreni colpiti, ricadenti sul territorio di competenza.

Le provvidenze di cui al precedente comma possono essere concesse a condizione che le aziende abbiano subito perdite, anche su un solo appezzamento, in misura non inferiore al 30% della produzione lorda, riferita a qualsiasi ordinamento culturale, esclusa quella zootecnica, e per un importo non superiore a Lire 1.500.000 graduato in rapporto all entita del danno qualora si tratti dei contributi in c/ capitale di cui all art. 5 della legge 25- 5- 1970, n. 364 e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell art. 1 della presente legge, alle Province sono delegate le funzioni di coordinamento, fra le Regioni e i Comuni, ivi compresa la emissione dei formali provvedimenti di liquidazione dei contributi in conto capitale e delle autorizzazioni per la concessione del prestito, nonche delle somme occorrenti a ciascun Comune delegato comprensive delle spese di gestione di cui al primo comma del precedente art. 5 nella misura del 4%. Per lo svolgimento delle predette funzioni, le Province si avvarranno della collaborazione dei Comitati consultivi istituiti ai sensi dell art. 11 della legge regionale 3- 3- 1978, n. 15 e successive modificazioni.

Nell emissione dei formali provvedimenti di concessione dei contributi e dei prestiti le Province sono obbligate a darne immediata comunicazione ai Comuni ove le proprie decisioni risultassero difformi dalla richiesta formulata dai Comuni stessi.




Art. 7


In caso di inadempienza da parte dei Comuni nell esercizio di una o piu funzioni ad essi delegate ai sensi della presente legge, dette funzioni sono esercitate dalle Province competenti per territorio, che si avvarranno per la circostanza degli uffici tecnici periferici dell Assessorato regionale all Agricoltura.

In caso di inadempienza da parte delle Province nell esercizio di una o piu delle funzioni ad esse delegate ai sensi della presente legge, ivi compreso l esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma, dette funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale tramite i propri organi.

Le Province trasmetteranno entro 60 giorni dalla rendicontazione bancaria ai Comuni l elenco nominativo dei conduttori di aziende agricole con la indicazione dei prestiti conclusi anche per le fasce comprese nell ambito di 5 milioni di Lire per i quali non e richiesto il preventivo nulla - osta. 




Art. 8


A decorrere dal 1979 nel bilancio della Regione e inserito apposito capitolo recante la denominazione << Spesa occorrente per reintegrare il Fondo di solidarieta regionale istituito con Legge Regionale n. 15 del 7- 2- 1974.

A decorrere dal 1979 nel bilancio della Regione e inserito apposito capitolo recante la denominazione << Spesa per l attuazione di interventi a seguito di eccezionali calamita naturali o avversita atmosferiche >>, sul quale affluiranno le assegnazioni del Fondo di solidarieta nazionale e le eventuali occorrenti integrazioni da prelevarsi dal Fondo regionale di solidarieta.

Gli oneri rivenienti dall applicazione della presente legge trovano copertura nell ambito del bilancio pluriennale - << Obiettivo operativo - agricoltura >>, approvato con LR n. 14 del 6- 2- 1978.




Art. 9


Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le norme della legge 25- 5- 1970, n. 361 e successive modificazioni e della legge regionale 7- 2- 1974, n. 15.