Legge Regionale 11 aprile 1979, n. 19 Delega ai Comuni e alle Province delle funzioni amministrative di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, concernente interventi per fronteggiare i danni causati da eccezionali calamita' atmosferiche.
Art. 1Sono delegate ai Comuni e
alle Province le funzioni amministrative trasferite alla Regione per gli
interventi conseguenti a calamita naturali o avversita atmosferiche di
carattere eccezionale di cui all art. 1, lettere a), b), c) e all art. 2 della
legge 25- 5- 1970, n. 364 e successive modificazioni, ad eccezione delle
funzioni relative alla delimitazione del territorio danneggiato, alla
specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi e all adozione di misure
di pronto intervento rivolte all immediato ripristino delle opere pubbliche di
bonifica e di bonifica montana, che sono esercitate dalla Giunta
regionale.
Art. 2Le funzioni di cui al
precedente articolo sono esercitate secondo quanto dispongono i successivi
articoli della presente legge.
Art. 3I Comuni, in presenza di eventi
eccezionali che abbiano interessato il territorio di competenza producendo
effetti dannosi, forniranno nel piu breve tempo possibile alle Province di
appartenenza gli elementi utili e necessari per provocare, da parte del Ministro
dell Agricoltura, la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale
calamita o avversita atmosferica. I Comuni provvederanno altresì entro
quindici giorni dal verificarsi dell evento, a formulare alle Province di
appartenenza pareri in merito alla delimitazione del territorio danneggiato e al
tipo di provvidenza da applicarsi.
Le Province trasmetteranno alla
Giunta regionale gli elementi utili e necessari di cui al precedente comma
nonche, entro trenta giorni dal verificarsi dell evento, proposte definitive
relativamente alla delimitazione del territorio
e al tipo di provvidenze.
La Giunta regionale fornisce al
Ministro dell Agricoltura gli elementi utili e necessari per provocare la
dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo; inoltre, acquisite le
proposte di cui al precedente comma, con provvedimento di urgenza, delimita i
territori danneggiati e determina il tipo di provvidenze da applicarsi
autorizzando, ove lo ritenga opportuno, l immediata attuazione dei
provvedimenti di cui al successivo art. 4 della presente legge, anche prima del
Decreto Ministeriale che dichiara la esistenza dei caratteri di eccezionale
calamita o avversita atmosferica e dell assegnazione della quota da
prelevarsi dal Fondo di solidarieta nazionale.
In caso di mancato accoglimento
della proposta di riconoscimento dell eccezionalita dell evento, ovvero in
caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione per gli interventi
rispetto alle disponibilita derivanti dall applicazione della legge 25- 5-
1970, n. 364 e successive modificazioni, l onere delle provvidenze concesse e
non reintegrate resta a carico della Regione.
Art. 4La Giunta regionale puo
autorizzare gli enti delegati a disporre l anticipazione agli aventi diritto
delle seguenti agevolazioni previste dalla legge n. 364 del 25- 5- 1970 e
successive modificazioni:
1) i contributi in conto
capitale di cui al secondo comma dell art. 5;
2) agevolazioni sui prestiti di
cui al primo e secondo comma dell articolo 5 e dell art. 7; a tal fine le
Province stipuleranno apposita convenzione con gli Istituti ed Enti esercenti il
credito agrario, conformemente ad uno schema che la Giunta regionale deliberera
entro dieci giorni dall entrata in vigore della presente
legge;
3) contributi in conto capitale
di cui alla lettera a) dell art. 3.
Dette agevolazioni sono
concesse alle condizioni di cui al successivo art. 6 della presente
legge.
Art. 5La Giunta regionale provvedera
a fornire alle Province le somme necessarie per consentire a queste ed ai
Comuni, l esercizio delle funzioni delegate, comprensive delle spese di
personale e di funzionamento dei servizi adibiti all attuazione della delega
calcolate nel limite massimo del 5% delle somme erogate.
Il versamento dei mezzi
finanziari per l esercizio delle funzioni delegate verra effettuato dalla
Giunta regionale in relazione al prevedibile sviluppo delle attivita, sulla
base delle richieste provenienti dalle Province sotto forma di
anticipazioni.
Le Province, entro quattro mesi
dall erogazione della spesa, trasmetteranno alla Regione, per la relativa
approvazione, i rendiconti con la documentazione contabile delle
assegnazioni; a tal fine, i Comuni sono
tenuti a trasmettere alle Province tutta la documentazione necessaria secondo
modalita stabilite dalle stesse.
Art. 6Ai sensi e per gli effetti
dell art. 1 della presente legge, ai Comuni sono delegate le funzioni
amministrative di seguito riportate per la concessione e la liquidazione agli
aventi diritto delle provvidenze previste dagli artt. 3, lettere a) e c), 4,
primo e secondo comma, 5, 7 e 13 della legge 25- 5- 1970, n. 364 e successive
modificazioni, rispettando la preferenza stabilita dall art. 5 della legge 22-
10- 1976, n. 750. Tali funzioni consistono:
1) nella ricezione delle
domande intese ad ottenere i benefici di legge, da presentare entro venti giorni
dalla data di emanazione del Decreto di delimitazione del territorio
danneggiato, pena la decadenza del diritto;
2) nell istruttoria sulle
richieste pervenute;
3) nell inoltro della
richiesta di finanziamento alle Province, da effettuarsi entro 90 giorni dalla
data di emanazione del Decreto di cui al punto 1) del presente
comma;
4) nel pagamento delle
provvidenze contributive previste dall art. 5, secondo comma, della legge n.
364 del 25- 5- 1970, in favore dei conduttori di aziende agricole che siano
coltivatori diretti dei terreni colpiti, ricadenti sul territorio di
competenza.
Le provvidenze di cui al
precedente comma possono essere concesse a condizione che le aziende abbiano
subito perdite, anche su un solo appezzamento, in misura non inferiore al 30%
della produzione lorda, riferita a qualsiasi ordinamento culturale, esclusa
quella zootecnica, e per un importo non superiore a Lire 1.500.000 graduato in
rapporto all entita del danno qualora si tratti dei contributi in c/ capitale
di cui all art. 5 della legge 25- 5- 1970, n. 364 e successive modificazioni.
Ai sensi e per gli effetti
dell art. 1 della presente legge, alle Province sono delegate le funzioni di
coordinamento, fra le Regioni e i Comuni, ivi compresa la emissione dei formali
provvedimenti di liquidazione dei contributi in conto capitale e delle
autorizzazioni per la concessione del prestito, nonche delle somme occorrenti a
ciascun Comune delegato comprensive delle spese di gestione di cui al primo
comma del precedente art. 5 nella misura del 4%. Per lo svolgimento delle
predette funzioni, le Province si avvarranno della collaborazione dei Comitati
consultivi istituiti ai sensi dell art. 11 della legge regionale 3- 3- 1978, n.
15 e successive modificazioni.
Nell emissione dei formali
provvedimenti di concessione dei contributi e dei prestiti le Province sono
obbligate a darne immediata comunicazione ai Comuni ove le proprie decisioni
risultassero difformi dalla richiesta formulata dai Comuni
stessi.
Art. 7In caso di inadempienza da
parte dei Comuni nell esercizio di una o piu funzioni ad essi delegate ai
sensi della presente legge, dette funzioni sono esercitate dalle Province
competenti per territorio, che si avvarranno per la circostanza degli uffici
tecnici periferici dell Assessorato regionale all Agricoltura.
In caso di inadempienza da
parte delle Province nell esercizio di una o piu delle funzioni ad esse
delegate ai sensi della presente legge, ivi compreso l esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al precedente comma, dette funzioni sono esercitate dalla
Giunta regionale tramite i propri organi.
Le Province trasmetteranno
entro 60 giorni dalla rendicontazione bancaria ai Comuni l elenco nominativo
dei conduttori di aziende agricole con la indicazione dei prestiti conclusi
anche per le fasce comprese nell ambito di 5 milioni di Lire per i quali non e
richiesto il preventivo nulla - osta.
Art. 8A decorrere dal 1979 nel
bilancio della Regione e inserito apposito capitolo recante la denominazione
<< Spesa occorrente per reintegrare il Fondo di solidarieta regionale
istituito con Legge Regionale n. 15 del 7- 2- 1974.
A decorrere dal 1979 nel
bilancio della Regione e inserito apposito capitolo recante la denominazione
<< Spesa per l attuazione di interventi a seguito di eccezionali
calamita naturali o avversita atmosferiche >>, sul quale affluiranno le
assegnazioni del Fondo di solidarieta nazionale e le eventuali occorrenti
integrazioni da prelevarsi dal Fondo regionale di
solidarieta.
Gli oneri rivenienti dall
applicazione della presente legge trovano copertura nell ambito del bilancio
pluriennale - << Obiettivo operativo - agricoltura >>, approvato con
LR n. 14 del 6- 2- 1978.
Art. 9Per quanto non
espressamente previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le
norme della legge 25- 5- 1970, n. 361 e successive modificazioni e della legge
regionale 7- 2- 1974, n. 15.
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