Legge Regionale 12 aprile 1979, n. 21 Norme in materia di musei di Enti locali e di Enti ed Istituzioni di interesse locale.
TITOLO 1
Art. 1La Regione
Puglia:
- promuove la ricomposizione
culturale del territorio ai sensi degli articoli 24, 45 e 54 della legge 1- 6-
1939, n. 1089;
- promuove lo sviluppo e il
coordinamento dei musei di Enti locali o di interesse locale;
- regola l istituzione dei
nuovi musei nell ambito della programmazione regionale.
Art. 2I musei di Enti locali e quelli
di Enti e di Istituzioni di interesse locale sono Istituti culturali che
concorrono alla formazione socioculturale dei cittadini
attraverso:
- la raccolta, la
valorizzazione e la conservazione dei beni culturali ivi compresi quelli
linguistici, naturalistici, antropologici;
- la adozione di iniziative
volte alla promozione culturale e alla conoscenza dei beni
culturali;
- la promozione di attivita
culturali anche in raccordo con la scuola e con le altre Istituzioni culturali
operanti nella Regione.
La Regione esercita, in base
alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite a norma degli artt. 117 e
118 della Costituzione e degli artt. 47, 48 e 49 del DPR 616 del 24- 7-
1977.
TITOLO 2ORGANIZZAZIONE DEI MUSEI DI
ENTI LOCALI
Art. 3Gli Enti locali, per il
perseguimento delle finalita di cui all articolo 2, adottano propri
regolamenti conformi alla presente legge affinche i musei esercitino il
servizio pubblico in modo regolare e stabile e siano dotati di personale
professionalmente qualificato, di locali e arredi idonei alla buona
conservazione ed esposizione dei materiali.
Art. 4I musei di Enti locali, a
seconda della natura, della qualita delle loro collezioni, anche in rapporto
alle attivita svolte di cui all art. 2, al fine di garantire una adeguata
organizzazione artistica, scientifica, didattica e culturale, vengono
classificati nelle seguenti categorie:
a) musei grandi o multipli
composti da piu sezioni omogenee sotto il profilo storico, artistico e
scientifico;
b) musei medi;
c) musei
minori.
I musei vengono classificati
con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la conferenza dei
Capi degli Uffici ai sensi dell art. 32 del DPR 3- 12- 1975, n. 805.
La classificazione puo essere
rivista in base ad aumento della consistenza delle collezioni e non prima di tre
anni dalla precedente classificazione, sentita la Conferenza di cui al comma
precedente.
Art. 5Gli Enti locali, nell
ambito della loro piena autonomia, forniscono i propri musei di un regolamento
che disciplina l ordinamento interno del museo, le funzioni del personale, gli
orari di apertura al pubblico e le modalita di espletamento dei servizi.
Art. 6Per i musei grandi o multipli e
medi l attivita e coordinata da una commissione eletta dai consigli degli
Enti di appartenenza in modo da garantire la presenza proporzionale della
rappresentanza consiliare. Il numero dei componenti di dette commissioni sara
stabilito nei regolamenti dei singoli Enti.
La Commissione, nell ambito
della programmazione regionale, stabilisce i criteri per l incremento delle
raccolte e indica le linee delle attivita culturali e
promozionali.
Art. 7Gli Enti locali
proprietari elaborano ed approvano il regolamento e l organico dei propri
Istituti tenendo conto dei titoli necessari per l espletamento delle funzioni
connesse con l attivita museale.
Art. 8Gli Enti locali provvedono alla
istituzione ed al funzionamento dei musei nell ambito della programmazione
regionale secondo un piano regionale di sviluppo degli Istituti
museali.
Gli Enti locali, nell ambito
della loro piena autonomia, possono consorziarsi o associarsi con altri Enti
pubblici, ecclesiastici, morali e privati, per dare luogo alla formazione di
<< Sistemi museali >>.
L Ente locale, qualora non
sussistano o non siano attuabili per il museo istituito o da istituire adeguate
condizioni di funzionalita, di personale, di locali idonei, di mezzi di
conversazione, di servizi didattici e di informazione, puo consorziarsi o
associarsi con altri Comuni per le finalita di cui alla presente legge, fatta
salva l autonomia istituzionale ed operativa dell Ente.
Il Sistema museale, da definire
dopo l avvenuta classificazione dei musei di cui all art. 4 della presente
legge, tenuto conto della natura del museo, della omogeneita del territorio,
della consistenza dei mezzi, realizza i servizi tecnici e culturali richiesti
dai musei associati e ne coordina l attivita.
L adesione o la permanenza
dell Ente ecclesiastico nel sistema museale avviene sulla base delle norme
dettate dal diritto canonico.
TITOLO 3COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI E
FUNZIONE DELLA REGIONE
Art. 9Gli Enti locali che intendono
conseguire l intervento della Regione provvedono, nell ambito della loro piena
autonomia, a stanziare nel proprio bilancio preventivo le somme necessarie al
funzionamento e allo sviluppo dei musei gestiti in forma diretta o associata,
assicurando, ai sensi del successivo art. 16, gli stanziamenti necessari per le
spese di gestione nonche quelle per l espletamento dei servizi e l attuazione
dei programmi di ricerca, di promozione e di attivita culturali, di cui all
art. 2 della presente legge.
Gli Enti locali possono
stipulare convenzioni al fine di consentire l utilizzazione temporanea del
personale specializzato, l uso di particolari servizi museali, nonche di
intesa con la Regione, il deposito temporaneo nei rispettivi musei di cose
mobili di loro proprieta, anche a titolo di reciprocita.
Art. 10La Regione elabora piani
annuali per concedere ai musei di Enti locali e agli Enti e le Istituzioni di
interesse locale contributi necessari per:
a) l istituzione, l
ordinamento ed il funzionamento dei musei di Enti locali di Enti e di
Istituzioni di interesse locale e di loro eventuali
consorzi;
b) la conservazione, l
integrita, la sicurezza e la fruizione pubblica delle raccolte custodite nei
musei di Enti locali, di Enti e di Istituzioni di interesse
locale;
c) l incremento ed il
miglioramento delle collezioni, ivi compresi la catalogazione e la riproduzione
fotografica del materiale, nonche l impiego di mezzi di comunicazione
audiovisivi e di nuove tecniche di animazione e di
documentazione;
d) l attuazione di iniziative
volte a caratterizzare i musei di Enti locali o di interesse locale come centri
di azione culturale e sociale;
e) la realizzazione di
iniziative scientifiche, informative e didattiche nell ambito dei musei anche
in collaborazione con le Universita, le Accademie di Belle Arti, i Conservatori
di musica, i distretti scolastici, gli Istituti di ricerca, di studio e
documentazione di interesse locale o regionale;
f) la preparazione e la
pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi e ogni altro strumento
di informazione;
g) il coordinamento dell
organizzazione e la promozione di mostre di materiale artistico, storico e
scientifico.
La Regione, nell ambito dell
attivita relativa alla formazione professionale di cui alla legge organica in
materia, attua corsi di formazione e di aggiornamento del personale dei musei
anche in collaborazione con le Universita ed altri Istituti specializzati.
Nell àmbito delle funzioni di
cui al precedente punto b), la Regione, di intesa con l ente proprietario, ha
facolta di trasportare e temporaneamente custodire in altri Istituti di analoga
competenza cose mobili appartenenti alle raccolte di musei, al fine di
assicurarne la conservazione e l integrita.
Art. 11La Regione al fine di
assicurare l istituzione e la ristrutturazione dei musei degli Enti locali, o
di Enti ed Istituzioni di interesse locale, interviene con contributi fino ad un
massimo del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per opere strutturali,
acquisto di beni e attrezzature, e per miglioramenti.
Le domande degli Enti
interessati alla concessione del contributo devono pervenire entro il 31 marzo
di ogni anno corredate dalla necessaria documentazione tecnica e dal preventivo
di spesa.
Le domande relative all anno
1979 devono essere presentate entro 60 giorni dall entrata in vigore della
presente legge.
Art. 12La Regione, sentita la
competente Commissione consiliare, puo concedere contributi a favore di musei
locali e di musei di Enti e di Istituzioni di interesse locale, aperti
continuativamente al pubblico e che operino per conseguire le finalita di cui
alla presente legge.
Art. 13La Regione provvede alla
concessione di contributi con apposito piano annuale di intervento predisposto
dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale.
Art. 14Gli Enti gestori dei musei,
destinatari dei contributi da parte della Regione, sono tenuti a presentare ogni
anno ed entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento, i
rendiconti delle spese sostenute.
La rendicontazione avviene
sulla base della normativa vigente in materia.
La mancata rendicontazione
costituisce motivo di esclusione da ulteriori contributi.
Art. 15La Giunta regionale si avvale
di un apposito comitato tecnico consultivo unico per i musei, gli archivi, le
biblioteche espresso dalla Consulta regionale per i beni culturali ed
ambientali.
Le funzioni del Comitato, ai
fini dell applicazione della presente legge, saranno disciplinate con apposita
legge regionale.
Art. 16Nell ambito del
contributo disposto dalla Regione e della disponibilita del proprio bilancio
redatto in conformita alla legge 5- 8- 1978, n. 468, l Ente locale provvedera
agli oneri derivanti dalla presente legge.
Art. 17Alla copertura degli oneri
derivanti dall applicazione della presente legge, valutati in lire 450.000.000,
si fa fronte con l utilizzo di pari disponibilita riveniente dal Cap. 349,
<< Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi
regionali in corso di adozione >> del bilancio di previsione per l
esercizio finanziario 1978, sia per quanto attiene la competenza sia per quanto
attiene la cassa.
Ai sensi del II comma, dell
art. 39 della legge di contabilita regionale n. 17 del 30- 5- 1977, l
assegnazione dello stanziamento di cui al capitolo 349 - Parte II - Spesa - del
bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e
della nuova correlativa spesa di lire 450.000.000 in apposito stanziamento della
competenza del bilancio 1979.
Ai sensi del III comma del
suddetto art. 39 del LR n. 17 del 30- 5- 1977 dal bilancio 1979 dovra
risultare, con apposita notazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso
ai fondi globali dell esercizio precedente.
Per gli oneri relativi all
esercizio 1979 e successivi si fara fronte mediante istituzione di un apposito
capitolo nel bilancio 1979 e successivi, ai sensi dell art. 19 della LR n. 17
del 30- 5- 1977.
Art. 18Per la prima applicazione
della presente legge le istanze relative ai fondi disponibili in bilancio 1978
vanno prodotte entro venti giorni dalla entrata in vigore della legge; tutte le
altre istanze entro due mesi dallo stesso termine.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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