Legge Regionale 17 aprile 1979, n. 22 Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale.
Art. 1La Regione esercita, in
base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite, in materie di
Biblioteche di Enti locali e di Enti ed istituzioni di interesse locale ai sensi
degli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica, dell art. 17 della
legge 16- 5- 1970, n. 281, del DPR 14- 1- 1972, n. 3, della legge 22- 7- 75, n.
382, degli artt. 47, 49 del DPR 616 del 24- 7- 77, in attesa dell approvazione
della legge di cui all art. 48 dello stesso Decreto presidenziale e ne coordina
l attivita nell ambito della programmazione culturale
regionale.
Art. 2Le Biblioteche pubbliche
di Enti locali e di Enti ed istituzioni di interesse locale sono Istituti
culturali al servizio dei cittadini. A tal fine incentivano lo sviluppo della
pubblica lettura mediante la costituzione di adeguati strumenti biblioteconomici
e operativi. Favoriscono con opportune iniziative e mezzi idonei la crescita
culturale e civile della popolazione, in collegamento con gli Uffici centrali e
periferici dello Stato e con Istituzioni culturali e di ricerca operanti nella
Regione, la utilizzazione proficua del tempo libero, nonche la conoscenza della
storia, dell arte, delle tradizioni e dell economia della
Puglia.
Art. 3Gli Enti locali, nell ambito
della loro autonomia, possono istituire le biblioteche pubbliche. In tal caso
adottano i relativi regolamenti per la disciplina della organizzazione e del
funzionamento della biblioteca, in modo da garantire la conservazione, l
incremento del patrimonio librario e l uso gratuito piu largo ed idoneo sul
piano della ricerca dello studio e della cultura.
Gli Enti locali assicurano con
regolare iscrizione nel proprio bilancio preventivo (ai sensi del successivo
art. 13), il finanziamento per le spese relative al personale, ai locali, al
funzionamento degli uffici, all acquisto delle pubblicazioni, degli audiovisivi
e di quant altro necessario per l attuazione dei programmi culturali.
Art. 4La gestione delle attivita
culturali delle biblioteche e affidata a una commissione nominata dall
Assemblea dell Ente locale interessato.
La Commissione e costituita in
modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari, nonche la
rappresentanza, nell ambito territoriale dell Ente locale, dei sindacati
maggiormente rappresentativi, degli Istituti e delle Associazioni culturali,
degli organi collegiali scolastici e dei Consigli di quartiere e circoscrizioni. Fanno inoltre parte della
Commissione uno o piu rappresentanti del personale della Biblioteca tra i quali
il bibliotecario o l assistente della biblioteca cui e affidata la direzione
della biblioteca stessa.
Alla Commissione sono affidati
i seguenti compiti:
a) fissare, nell ambito della
programmazione regionale, la politica di sviluppo della biblioteca;
b) stabilire i criteri per la
scelta delle pubblicazioni e del materiale audiovisivo da acquistare;
c) presentare annualmente all
Ente locale la relazione sull attivita svolta e formulare un piano di
attivita per l anno successivo.
Art. 5Per l istituzione, l
ordinamento e il funzionamento delle proprie biblioteche gli Enti locali, nell
ambito della loro autonomia, possono associarsi secondo le ipotesi di
aggregazioni programmate dalla Regione d intesa con gli Enti locali, dando così
luogo alla formazione di sistemi bibliotecari, che privilegino il momento del
decentramento nei Comuni maggiori e quello associativo tra i Comuni
minori.
La costituzione e l adesione
al sistema bibliotecario vengono decise con la volonta espressa dai rispettivi
organi deliberanti degli Enti locali o dagli organi competenti dei diversi Enti
le cui biblioteche aderiscono al sistema.
Le aree del sistema vengono
stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 6Ogni sistema bibliotecario fa
capo a una biblioteca che assume le funzioni di centro del sistema e coordina,
realizza e cura i servizi richiesti dalle biblioteche collegate.
La gestione del sistema e
affidata ad un apposita Commissione composta da un rappresentante degli Enti le
cui biblioteche sono inserite nel sistema.
Resta ferma per le attivita
proprie di ciascuna biblioteca degli Enti locali aderenti al sistema la
Commissione di cui all art. 4.
La commissione del sistema,
disciplinata dallo statuto del sistema, predispone programmi lo statuto del
sistema, predispone programmi annuali e pluriennali di attivita e di sviluppo
corredati dai relativi preventivi nell ambito della programmazione
regionale.
Art. 7Le biblioteche degli Enti
locali e di Enti e di Istituti di interesse locale assicurano il servizio di
prestito con le biblioteche italiane e straniere e forniscono informazioni
bibliografiche.
Un esemplare di tutte le
pubblicazioni edite dai Comuni deve essere depositato nella biblioteca di
appartenenza.
Le Province devono depositare
nelle biblioteche di appartenenza una copia di tutte le pubblicazioni di loro
edizione; destinataria per la provincia di Taranto e la Civica << Pietra
Acclavio>>.
La Regione assegna una copia
delle proprie pubblicazioni, anche periodiche, alla biblioteca del Consiglio
regionale, alle province di Bari (<< De Gemmis >>), Brindisi, Foggia
e Lecce nonche alla civica << Acclavio >> di
Taranto.
Le altre biblioteche pubbliche
di interesse locale devono custodire esse pure un esemplare delle pubblicazioni
edite dagli Enti proprietari.
Art. 8La Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, nell ambito della programmazione regionale,
concede contributi per:
a) l istituzione, il
funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche di Enti locali e di interesse
locale;
b) l istituzione, l
organizzazione e il funzionamento di sistemi bibliotecari;
c) la conservazione, il
restauro, la fruizione e il razionale incremento del materiale librario e
audiovisivo;
d) la dotazione di attrezzature
di servizi audiovisivi;
e) il miglioramento delle sedi
degli Istituti;
f) le pubblicazioni tecnico -
scientifiche;
g) ogni altra attivita per la
diffusione della cultura (mostre, cataloghi, ecc.) di iniziative degli Istituti
e del sistema.
La misura dei contributi
regionali non puo essere superiore al 70% della spesa riconosciuta
ammissibile.
Le istanze vanno presentate
entro il 30 marzo di ogni anno, corredate dalla necessaria documentazione.
L istruttoria delle istanze e
di competenza dell Assessorato alla Cultura.
Parte delle somme potra essere
destinata all acquisto di materiale librario e sara utilizzato per assicurare
tanto alle biblioteche autonome quanto a quelle inserite nei sistemi
bibliotecari la produzione piu qualificata dell editoria pugliese sulla base
delle libere scelte delle biblioteche stesse.
Art. 9E istituito l Ufficio
regionale per i beni librari alle dipendenze dell Assessorato alla Cultura.
Esso provvede alla formazione
dei criteri per l unificazione dei metodi e delle tecniche per redigere il
catalogo unico regionale pugliese, per la formazione di una microfilmoteca
regionale, e con le competenze di cui all art. 9 lettere a), b), c), d), e),
f), g), del DPR 14- 1- 1972, n. 3.
Esso provvede inoltre, ai sensi
della vigente normativa statale, al coordinamento delle proposte di restauro del
materiale pergamenaceo e cartaceo, nonche del materiale librario raro e di
pregio da eseguirsi dai laboratori altamente specializzati riconosciuti dai
competenti Istituti dello Stato ai fini della conservazione nonche della
proficua utilizzazione da parte degli utenti.
La Sopraintendenza ai Beni
librari e soppressa.
Art. 10Gli Enti gestori delle
biblioteche destinatarie dei contributi da parte della Regione sono tenuti,
entro il 31 gennaio dell anno successivo, a presentare i rendiconti delle spese
sostenute.
La rendicontazione avviene
sulla base della normativa vigente in materia. La mancata presentazione del
rendiconto costituisce motivo di esclusione da ulteriori contributi.
Art. 11Al fine di programmare i propri
interventi la Giunta regionale predispone le indagini dirette ad accertare:
a) la situazione e la
consistenza delle strutture disponibili;
b) la consistenza numerica e il
grado di qualificazione del personale impiegato nel settore;
c) la consistenza del
patrimonio bibliografico (manoscritto e a stampa), documentario e
artistico;
d) i mezzi finanziari
disponibili, riconosciuti come tali sulla base delle spese effettivamente
sostenute dagli Enti proprietari nell esercizio
precedente;
e) il rapporto esistente tra la
spesa, le strutture, gli addetti, i fondi librari, le dotazioni in audiovisivi e
la comunita servita;
f) la necessita di istituire
nuove biblioteche.
La Regione, nell ambito dell
attivita relativa alla formazione professionale di cui alla legge organica in
materia, attua corsi di formazione e di aggiornamento del personale delle
biblioteche anche in collaborazione con le Universita, con gli Enti locali e
con gli Enti pubblici specializzati.
Art. 12La Giunta regionale si avvale
di un apposito comitato tecnico - consultivo per i Musei e Biblioteche espresso
dalla Consulta regionale per i Beni culturali e ambientali.
Le funzioni del Comitato, ai
fini dell applicazione della presente legge, saranno disciplinate con apposita
legge regionale.
Art. 13Nell ambito del
contributo disposto dalla Regione e delle disponibilita del bilancio redatto in
conformita alla legge 5- 8- 78, n. 468 il Comune provvedera agli oneri
derivanti dagli artt. 3, 6 e 7 della presente legge.
Art. 14Le funzioni in ordine al
servizio nazionale di lettura, alle biblioteche popolari, alla biblioteca del
contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente
sono trasferite ai Comuni, nell ambito della programmazione regionale culturale
sul territorio, a norma dell art. 47, 2# comma del DPR 616 del 24- 7- 77.
I beni bibliotegrafici, le
attrezzature e il personale in dotazione alle biblioteche che hanno aderito al
soppresso servizio nazionale di pubblica lettura sono trasferiti ai Comuni
secondo elenchi e tabelle predisposte dall Ente gestore, sentito l Assessorato
alla Cultura.
Le attrezzature e il fondo di
dotazione libraria in possesso dei Centri - rete – provinciali sono assegnate
con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, alle biblioteche provinciali gia sede di centri del
sistema.
Con successivo provvedimento
legislativo verranno disciplinate le modalita di passaggio del
personale.
Art. 15Alla copertura degli oneri
derivanti dall applicazione della presente legge, valutati in lire 500.000.000
si fa fronte con utilizzo di pari disponibilita riveniente dal cap. 349
<< Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi
regionali in corso di adozione >> del bilancio di previsione per l
esercizio finanziario per il 1978, sia per quanto attiene la competenza sia per
quanto attiene la cassa.
Ai sensi del 2° comma dell
art. 39 della legge di contabilita regionale n. 17 del 30- 5- 77, l
assegnazione dello stanziamento di cui al Cap. 349 - Parte 2a - Spesa - del
Bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e
della nuova correlativa spesa di lire 500.000.000 in apposito stanziamento della
competenza del Bilancio 1979.
Ai sensi del 3° comma del
suddetto art. 39 della LR n. 17 del 30- 5- 77 del bilancio 1979 dovra
risultare, con apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con
ricorso ai fondi globali dell esercizio precedente.
Per gli oneri relativi all
esercizio 1979 e successivi si fara fronte mediante l istituzione di un
apposito capitolo nel bilancio 1979 e successivi, ai sensi dell art. 19 della
LR n. 17 del 30- 5- 77.
Per la prima applicazione le
istanze relative ai fondi disponibili in bilancio 1978 vanno prodotte entro 20
giorni dalla entrata in vigore della presente legge; le altre istanze vanno
inoltrate entro due mesi dallo stesso termine.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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