Anno 1979
Numero 22
Data 17/04/1979
Abrogato No
Materia Cultura;
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Legge Regionale 17 aprile 1979, n. 22

Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale.



Art. 1


La Regione esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite, in materie di Biblioteche di Enti locali e di Enti ed istituzioni di interesse locale ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica, dell art. 17 della legge 16- 5- 1970, n. 281, del DPR 14- 1- 1972, n. 3, della legge 22- 7- 75, n. 382, degli artt. 47, 49 del DPR 616 del 24- 7- 77, in attesa dell approvazione della legge di cui all art. 48 dello stesso Decreto presidenziale e ne coordina l attivita nell ambito della programmazione culturale regionale.



Art. 2


Le Biblioteche pubbliche di Enti locali e di Enti ed istituzioni di interesse locale sono Istituti culturali al servizio dei cittadini. A tal fine incentivano lo sviluppo della pubblica lettura mediante la costituzione di adeguati strumenti biblioteconomici e operativi. Favoriscono con opportune iniziative e mezzi idonei la crescita culturale e civile della popolazione, in collegamento con gli Uffici centrali e periferici dello Stato e con Istituzioni culturali e di ricerca operanti nella Regione, la utilizzazione proficua del tempo libero, nonche la conoscenza della storia, dell arte, delle tradizioni e dell economia della Puglia.



Art. 3


Gli Enti locali, nell ambito della loro autonomia, possono istituire le biblioteche pubbliche. In tal caso adottano i relativi regolamenti per la disciplina della organizzazione e del funzionamento della biblioteca, in modo da garantire la conservazione, l incremento del patrimonio librario e l uso gratuito piu largo ed idoneo sul piano della ricerca dello studio e della cultura.

Gli Enti locali assicurano con regolare iscrizione nel proprio bilancio preventivo (ai sensi del successivo art. 13), il finanziamento per le spese relative al personale, ai locali, al funzionamento degli uffici, all acquisto delle pubblicazioni, degli audiovisivi e di quant altro necessario per l attuazione dei programmi culturali.  




Art. 4


La gestione delle attivita culturali delle biblioteche e affidata a una commissione nominata dall Assemblea dell Ente locale interessato.

La Commissione e costituita in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari, nonche la rappresentanza, nell ambito territoriale dell Ente locale, dei sindacati maggiormente rappresentativi, degli Istituti e delle Associazioni culturali, degli organi collegiali scolastici e dei Consigli di quartiere e  circoscrizioni. Fanno inoltre parte della Commissione uno o piu rappresentanti del personale della Biblioteca tra i quali il bibliotecario o l assistente della biblioteca cui e affidata la direzione della biblioteca stessa.

Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti:

a) fissare, nell ambito della programmazione regionale, la politica di sviluppo della biblioteca;

b) stabilire i criteri per la scelta delle pubblicazioni e del materiale audiovisivo da acquistare;

c) presentare annualmente all Ente locale la relazione sull attivita svolta e formulare un piano di attivita per l anno successivo.




Art. 5


Per l istituzione, l ordinamento e il funzionamento delle proprie biblioteche gli Enti locali, nell ambito della loro autonomia, possono associarsi secondo le ipotesi di aggregazioni programmate dalla Regione d intesa con gli Enti locali, dando così luogo alla formazione di sistemi bibliotecari, che privilegino il momento del decentramento nei Comuni maggiori e quello associativo tra i Comuni minori.

La costituzione e l adesione al sistema bibliotecario vengono decise con la volonta espressa dai rispettivi organi deliberanti degli Enti locali o dagli organi competenti dei diversi Enti le cui biblioteche aderiscono al sistema.

Le aree del sistema vengono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale. 




Art. 6


Ogni sistema bibliotecario fa capo a una biblioteca che assume le funzioni di centro del sistema e coordina, realizza e cura i servizi richiesti dalle biblioteche collegate.

La gestione del sistema e affidata ad un apposita Commissione composta da un rappresentante degli Enti le cui biblioteche sono inserite nel sistema.

Resta ferma per le attivita proprie di ciascuna biblioteca degli Enti locali aderenti al sistema la Commissione di cui all art. 4.

La commissione del sistema, disciplinata dallo statuto del sistema, predispone programmi lo statuto del sistema, predispone programmi annuali e pluriennali di attivita e di sviluppo corredati dai relativi preventivi nell ambito della programmazione regionale.




Art. 7


Le biblioteche degli Enti locali e di Enti e di Istituti di interesse locale assicurano il servizio di prestito con le biblioteche italiane e straniere e forniscono informazioni bibliografiche.

Un esemplare di tutte le pubblicazioni edite dai Comuni deve essere depositato nella biblioteca di appartenenza.

Le Province devono depositare nelle biblioteche di appartenenza una copia di tutte le pubblicazioni di loro edizione; destinataria per la provincia di Taranto e la Civica << Pietra Acclavio>>.

La Regione assegna una copia delle proprie pubblicazioni, anche periodiche, alla biblioteca del Consiglio regionale, alle province di Bari (<< De Gemmis >>), Brindisi, Foggia e Lecce nonche alla civica << Acclavio >> di Taranto.

Le altre biblioteche pubbliche di interesse locale devono custodire esse pure un esemplare delle pubblicazioni edite dagli Enti proprietari. 




Art. 8


La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nell ambito della programmazione regionale, concede contributi per:

a) l istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche di Enti locali e di interesse locale;

b) l istituzione, l organizzazione e il funzionamento di sistemi bibliotecari;

c) la conservazione, il restauro, la fruizione e il razionale incremento del materiale librario e audiovisivo;

d) la dotazione di attrezzature di servizi audiovisivi;

e) il miglioramento delle sedi degli Istituti;

f) le pubblicazioni tecnico - scientifiche;

g) ogni altra attivita per la diffusione della cultura (mostre, cataloghi, ecc.) di iniziative degli Istituti e del sistema.

La misura dei contributi regionali non puo essere superiore al 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

Le istanze vanno presentate entro il 30 marzo di ogni anno, corredate dalla necessaria documentazione.

L istruttoria delle istanze e di competenza dell Assessorato alla Cultura.

Parte delle somme potra essere destinata all acquisto di materiale librario e sara utilizzato per assicurare tanto alle biblioteche autonome quanto a quelle inserite nei sistemi bibliotecari la produzione piu qualificata dell editoria pugliese sulla base delle libere scelte delle biblioteche stesse.




Art. 9


E istituito l Ufficio regionale per i beni librari alle dipendenze dell Assessorato alla Cultura.

Esso provvede alla formazione dei criteri per l unificazione dei metodi e delle tecniche per redigere il catalogo unico regionale pugliese, per la formazione di una microfilmoteca regionale, e con le competenze di cui all art. 9 lettere a), b), c), d), e), f), g), del DPR 14- 1- 1972, n. 3.

Esso provvede inoltre, ai sensi della vigente normativa statale, al coordinamento delle proposte di restauro del materiale pergamenaceo e cartaceo, nonche del materiale librario raro e di pregio da eseguirsi dai laboratori altamente specializzati riconosciuti dai competenti Istituti dello Stato ai fini della conservazione nonche della proficua utilizzazione da parte degli utenti.

La Sopraintendenza ai Beni librari e soppressa. 




Art. 10


Gli Enti gestori delle biblioteche destinatarie dei contributi da parte della Regione sono tenuti, entro il 31 gennaio dell anno successivo, a presentare i rendiconti delle spese sostenute.

La rendicontazione avviene sulla base della normativa vigente in materia. La mancata presentazione del rendiconto costituisce motivo di esclusione da ulteriori contributi.  




Art. 11


Al fine di programmare i propri interventi la Giunta regionale predispone le indagini dirette ad accertare:

a) la situazione e la consistenza delle strutture disponibili;

b) la consistenza numerica e il grado di qualificazione del personale impiegato nel settore;

c) la consistenza del patrimonio bibliografico (manoscritto e a stampa), documentario e artistico;

d) i mezzi finanziari disponibili, riconosciuti come tali sulla base delle spese effettivamente sostenute dagli Enti proprietari nell esercizio precedente;

e) il rapporto esistente tra la spesa, le strutture, gli addetti, i fondi librari, le dotazioni in audiovisivi e la comunita servita;

f) la necessita di istituire nuove biblioteche.

La Regione, nell ambito dell attivita relativa alla formazione professionale di cui alla legge organica in materia, attua corsi di formazione e di aggiornamento del personale delle biblioteche anche in collaborazione con le Universita, con gli Enti locali e con gli Enti pubblici specializzati.




Art. 12


La Giunta regionale si avvale di un apposito comitato tecnico - consultivo per i Musei e Biblioteche espresso dalla Consulta regionale per i Beni culturali e ambientali.

Le funzioni del Comitato, ai fini dell applicazione della presente legge, saranno disciplinate con apposita legge regionale. 




Art. 13


Nell ambito del contributo disposto dalla Regione e delle disponibilita del bilancio redatto in conformita alla legge 5- 8- 78, n. 468 il Comune provvedera agli oneri derivanti dagli artt. 3, 6 e 7 della presente legge.



Art. 14


Le funzioni in ordine al servizio nazionale di lettura, alle biblioteche popolari, alla biblioteca del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente sono trasferite ai Comuni, nell ambito della programmazione regionale culturale sul territorio, a norma dell art. 47, 2# comma del DPR 616 del 24- 7- 77.

I beni bibliotegrafici, le attrezzature e il personale in dotazione alle biblioteche che hanno aderito al soppresso servizio nazionale di pubblica lettura sono trasferiti ai Comuni secondo elenchi e tabelle predisposte dall Ente gestore, sentito l Assessorato alla Cultura.

Le attrezzature e il fondo di dotazione libraria in possesso dei Centri - rete – provinciali sono assegnate con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, alle biblioteche provinciali gia sede di centri del sistema.

Con successivo provvedimento legislativo verranno disciplinate le modalita di passaggio del personale.




Art. 15


Alla copertura degli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, valutati in lire 500.000.000 si fa fronte con utilizzo di pari disponibilita riveniente dal cap. 349 << Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione >> del bilancio di previsione per l esercizio finanziario per il 1978, sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Ai sensi del 2° comma dell art. 39 della legge di contabilita regionale n. 17 del 30- 5- 77, l assegnazione dello stanziamento di cui al Cap. 349 - Parte 2a - Spesa - del Bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa spesa di lire 500.000.000 in apposito stanziamento della competenza del Bilancio 1979.

Ai sensi del 3° comma del suddetto art. 39 della LR n. 17 del 30- 5- 77 del bilancio 1979 dovra risultare, con apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell esercizio precedente.

Per gli oneri relativi all esercizio 1979 e successivi si fara fronte mediante l istituzione di un apposito capitolo nel bilancio 1979 e successivi, ai sensi dell art. 19 della LR n. 17 del 30- 5- 77.

Per la prima applicazione le istanze relative ai fondi disponibili in bilancio 1978 vanno prodotte entro 20 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; le altre istanze vanno inoltrate entro due mesi dallo stesso termine. 




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.