Anno 1979
Numero 24
Data 18/04/1979
Abrogato No
Materia Cultura;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 24

Provvidenze per la diffusione della cultura musicale.



Art. 1


La Regione Puglia, per le finalita enunciate all articolo 13 del proprio Statuto, in attesa dell emanazione della legge quadro di cui al 2°comma dell art. 49 del DPR 616 del 24/ 7/ 1977, promuove e favorisce nel settore musicale attivita di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunita regionale, riconoscendo alla musica nelle sue diverse forme ed esplicazioni, valori d arte, educativi, di elevazione culturale, oltre che di impiego socialmente positivo del tempo libero. 



Art. 2


Per conseguire gli scopi di cui all art. 1 della presente legge, la Regione Puglia interviene:

a) predisponendo, promuovendo e coordinando, con la partecipazione degli Enti Locali, programmi di attivita musicali e diffusione della cultura musicale;

b) sostenendo la ricerca nel campo della musica << colta >> e << popolare >> per quanto riguarda la composizione, l esecuzione, la musicologia e la didattica e promuovendo la creazione di strutture specifiche, laboratori musicali dotati di mezzi per la sperimentazione e la raccolta del patrimonio folcloristico regionale e per la formazione di operatori professionali (ricercatori, riproduttori, folksingers, ecc.) in collaborazione con i conservatori di musica statali e le Universita regionali;

c) incentivando le attivita delle istituzioni concertistiche - orchestrali ove esistono, e promuovendo la costituzione di altri organismi consimili al fine di sviluppare un equa distribuzione sul territorio regionale;

d) promuovendo e sviluppando l associazionismo musicale destinato a diffondere la cultura musicale, agevolando le forme di autogestione tra gli operatori musicali;

e) stabilendo organiche relazioni tra attivita musicali, le Universita e l associazionismo culturale sul territorio regionale. 




Art. 3


La Regione, nel perseguimento dei fini di cui all articolo 2, si avvale di un comitato, di nomina del Consiglio regionale, composto da:

- l Assessore alla Cultura, che lo presiede;

- cinque rappresentanti del Consiglio regionale eletti con voto limitato ad uno;

- due rappresentanti della Federazione Lavoratori dello Spettacolo;

- un rappresentante dell ANCI;

- un rappresentante dell UPI;

- un rappresentante designato dalle associazioni concertistiche pugliesi.

Svolge le funzioni di Segretario un funzionario dell Assessorato alla Cultura.




Art. 4


Il Comitato di cui all art. 3 ha il compito di proporre il piano di finanziamento, sulla base dei programmi presentati alla Regione dagli Enti Locali territoriali elettivi tendenti a favorire la realizzazione dei fini di cui all art. 1.

I piani di cui al comma precedente saranno approvati dalla Giunta su parere vincolante della Commissione consiliare competente. 




Art. 5


Le richieste di finanziamento dei programmi di attivita vanno inoltrate all Assessorato alla Cultura per l anno successivo, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

- programma dettagliato delle attivita per cui si richiede il finanziamento con esauriente relazione tecnico - artistica dell attivita da svolgersi.

Gli Enti locali territoriali destinatari dei finanziamenti di cui all art. 3 imputeranno le rispettive somme nei propri bilanci su appositi capitoli all uopo predisposti.  




Art. 6


La copertura finanziaria dell onere riveniente dall applicazione della presente legge, pari a lire 750 milioni, e assicurata, per il 1979, nell ambito degli interventi previsti dal Bilancio pluriennale approvato con legge regionale n. 14 del 6 febbraio 1978 - art. 4.

Nello stato di previsione del Bilancio per il 1979 - parte 2a - Spesa - verra iscritto apposito capitolo che sara istituito con legge di approvazione del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.