Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 24 Provvidenze per la diffusione della cultura musicale.
Art. 1La Regione Puglia, per le
finalita enunciate all articolo 13 del proprio Statuto, in attesa dell
emanazione della legge quadro di cui al 2°comma dell art. 49 del DPR 616 del
24/ 7/ 1977, promuove e favorisce nel settore musicale attivita di promozione
educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunita regionale,
riconoscendo alla musica nelle sue diverse forme ed esplicazioni, valori d
arte, educativi, di elevazione culturale, oltre che di impiego socialmente
positivo del tempo libero.
Art. 2Per conseguire gli scopi di cui
all art. 1 della presente legge, la Regione Puglia interviene:
a) predisponendo, promuovendo e
coordinando, con la partecipazione degli Enti Locali, programmi di attivita
musicali e diffusione della cultura musicale;
b) sostenendo la ricerca nel
campo della musica << colta >> e << popolare >> per
quanto riguarda la composizione, l esecuzione, la musicologia e la didattica e
promuovendo la creazione di strutture specifiche, laboratori musicali dotati di
mezzi per la sperimentazione e la raccolta del patrimonio folcloristico
regionale e per la formazione di operatori professionali (ricercatori,
riproduttori, folksingers, ecc.) in collaborazione con i conservatori di musica
statali e le Universita regionali;
c) incentivando le attivita
delle istituzioni concertistiche - orchestrali ove esistono, e promuovendo la
costituzione di altri organismi consimili al fine di sviluppare un equa
distribuzione sul territorio regionale;
d) promuovendo e sviluppando l
associazionismo musicale destinato a diffondere la cultura musicale, agevolando
le forme di autogestione tra gli operatori musicali;
e) stabilendo organiche
relazioni tra attivita musicali, le Universita e l associazionismo culturale
sul territorio regionale.
Art. 3La Regione, nel perseguimento
dei fini di cui all articolo 2, si avvale di un comitato, di nomina del
Consiglio regionale, composto da:
- l Assessore alla Cultura,
che lo presiede;
- cinque rappresentanti del
Consiglio regionale eletti con voto limitato ad uno;
- due rappresentanti della
Federazione Lavoratori dello Spettacolo;
- un rappresentante dell
ANCI;
- un rappresentante dell
UPI;
- un rappresentante designato
dalle associazioni concertistiche pugliesi.
Svolge le funzioni di
Segretario un funzionario dell Assessorato alla Cultura.
Art. 4Il Comitato di cui all art. 3
ha il compito di proporre il piano di finanziamento, sulla base dei programmi
presentati alla Regione dagli Enti Locali territoriali elettivi tendenti a
favorire la realizzazione dei fini di cui all art. 1.
I piani di cui al comma
precedente saranno approvati dalla Giunta su parere vincolante della Commissione
consiliare competente.
Art. 5Le richieste di finanziamento
dei programmi di attivita vanno inoltrate all Assessorato alla Cultura per l
anno successivo, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredate dalla
seguente documentazione:
- programma dettagliato delle
attivita per cui si richiede il finanziamento con esauriente relazione tecnico
- artistica dell attivita da svolgersi.
Gli Enti locali territoriali
destinatari dei finanziamenti di cui all art. 3 imputeranno le rispettive somme
nei propri bilanci su appositi capitoli all uopo predisposti.
Art. 6La copertura finanziaria dell
onere riveniente dall applicazione della presente legge, pari a lire 750
milioni, e assicurata, per il 1979, nell ambito degli interventi previsti dal
Bilancio pluriennale approvato con legge regionale n. 14 del 6 febbraio 1978 -
art. 4.
Nello stato di previsione del
Bilancio per il 1979 - parte 2a - Spesa - verra iscritto apposito capitolo che
sara istituito con legge di approvazione del Bilancio di previsione per l
esercizio finanziario 1979.
Per gli esercizi successivi gli
oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di
previsione.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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