Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 26
Centri socio - culturali. Proroga termini artt. 3 e 4 legge regionale 17- 4- 1978, n. 20.
Art. 1Al fine di assicurare la
continuita del servizio il termine del 30- 6- 1978 di cui agli artt. 3 e 4
della Legge regionale n. 20 del 17- 4- 1978, come modificata dalla Legge
regionale n. 41 del 1°/ 9/ 1978, viene prorogato al 31- 12- 79 in attesa dell
approvazione della legge organica regionale in materia di attivita
socioculturali esistenti sul territorio, che sara emanata entro il 30- 5-
1979.