Anno 1979
Numero 26
Data 18/04/1979
Abrogato No
Materia Cultura;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 26

Centri socio - culturali. Proroga termini artt. 3 e 4 legge regionale 17- 4- 1978, n. 20.



Art. 1


Al fine di assicurare la continuita del servizio il termine del 30- 6- 1978 di cui agli artt. 3 e 4 della Legge regionale n. 20 del 17- 4- 1978, come modificata dalla Legge regionale n. 41 del 1°/ 9/ 1978, viene prorogato al 31- 12- 79 in attesa dell approvazione della legge organica regionale in materia di attivita socioculturali esistenti sul territorio, che sara emanata entro il 30- 5- 1979.



Art. 2


L onere riveniente dall applicazione della presente legge gravera sul capitolo 324 – Parte 2a - Spesa - del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979 << Centri Servizi sociali e culturali - Legge n. 20/ 78 >>.

In attesa dell entrata in vigore della legge di approvazione del Bilancio per il 1979, la Giunta regionale e autorizzata, ai sensi della LR n. 5 del 19 gennaio 1979, a disporre impegni e pagamenti in attuazione della presente legge nei limiti dei 4/ 12 degli stanziamenti di cui al 1° comma del presente articolo utilizzando le disponibilita del suddetto cap. 324, esercitando provvisoriamente ai sensi della predetta legge regionale il bilancio medesimo. 




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.