Anno 1979
Numero 28
Data 04/05/1979
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note
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Legge Regionale 4 maggio 1979, n. 28

Trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di assistenza gia' delegate alle Amministrazioni provinciali con leggi regionali 4 luglio 1974, n. 22 e 27 dicembre 1977, n. 40.



Art. 1


In attesa della legge quadro nazionale sullassistenza, della legge regionale di riordino della materia e della determinazione degli ambiti territoriali socio - sanitari, in conformita degli artt. 19, punti 16, 22, 23, 25 primo comma e 132 del DPR 616 del 24- 7- 1977, nonche della legge n. 843 del 21- 12- 1978, sono abrogati gli artt. 6 e 7, punti a), b), c) e d), della legge regionale n. 22 del 4- 7- 1974 e successiva legge n. 40 del 27- 12- 1977 che ha apportato modifiche.



Art. 2


Le Amministrazioni provinciali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere ai Comuni interessati l elenco degli assistiti, i relativi fascicoli ed ogni altra documentazione, compresi gli atti relativi ad affari non ancora esauriti, inerenti alla materia ad essere delegata con legge regionale n. 22 del 4- 7- 1974 e successiva modifica.

Resta di competenza dell Amministrazione provinciale di Bari la gestione della Casa di riposo profughi che ha sede nel capoluogo.

In riferimento alla competenza di cui al precedente comma, la Giunta regionale e autorizzata, sentita la Commissione consiliare competente, ad assicurare con atti amministrativi la gestione della Casa di riposo per profughi, avvalendosi di formule alternative all attuale delega. 




Art. 3


I Comuni, sino all entrata in vigore della legge quadro nazionale sull assistenza e di quella regionale di riordino della materia, sono tenuti a garantire l assistenza a favore di minori ed anziani secondo le indicazioni previste dalla LR n. 22 del 4- 7- 74, e successiva modifica.

Tutte le norme della legge regionale n. 22 del 4- 7- 1974 e successiva modifica, contrastanti con la presente legge, sono abrogate.




Art. 4


Fino all entrata in vigore della presente legge le Amministrazioni provinciali assicurano la continuita delle prestazioni assistenziali. 


Art. 5


Agli oneri rivenienti dall applicazione dell art. 4 della presente legge si fara fronte con gli stanziamenti previsti dal cap. 372 del bilancio dell esercizio 1979 in corso di approvazione.

Per le funzioni di cui all ultimo comma dell art. 2 della presente legge si fara fronte con un fondo dell importo di L. 500 milioni da prelevare dal cap. 372 del bilancio 1979 e per gli esercizi successivi con il fondo da prevedersi annualmente nei rispettivi bilanci di previsione.