Legge Regionale 4 maggio 1979, n. 28 Trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di assistenza gia' delegate alle Amministrazioni provinciali con leggi regionali 4 luglio 1974, n. 22 e 27 dicembre 1977, n. 40.
Art. 1In attesa della legge
quadro nazionale sullassistenza, della legge regionale di riordino della
materia e della determinazione degli ambiti territoriali socio - sanitari, in
conformita degli artt. 19, punti 16, 22, 23, 25 primo comma e 132 del DPR 616
del 24- 7- 1977, nonche della legge n. 843 del 21- 12- 1978, sono abrogati gli
artt. 6 e 7, punti a), b), c) e d), della legge regionale n. 22 del 4- 7- 1974 e
successiva legge n. 40 del 27- 12- 1977 che ha apportato
modifiche.
Art. 2Le Amministrazioni provinciali,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono
trasmettere ai Comuni interessati l elenco degli assistiti, i relativi
fascicoli ed ogni altra documentazione, compresi gli atti relativi ad affari non
ancora esauriti, inerenti alla materia ad essere delegata con legge regionale n.
22 del 4- 7- 1974 e successiva modifica.
Resta di competenza dell
Amministrazione provinciale di Bari la gestione della Casa di riposo profughi
che ha sede nel capoluogo.
In riferimento alla competenza
di cui al precedente comma, la Giunta regionale e autorizzata, sentita la
Commissione consiliare competente, ad assicurare con atti amministrativi la
gestione della Casa di riposo per profughi, avvalendosi di formule alternative
all attuale delega.
Art. 3I Comuni, sino all entrata in
vigore della legge quadro nazionale sull assistenza e di quella regionale di
riordino della materia, sono tenuti a garantire l assistenza a favore di minori
ed anziani secondo le indicazioni previste dalla LR n. 22 del 4- 7- 74, e
successiva modifica.
Tutte le norme della legge
regionale n. 22 del 4- 7- 1974 e successiva modifica, contrastanti con la
presente legge, sono abrogate.
Art. 4Fino all entrata in
vigore della presente legge le Amministrazioni provinciali assicurano la
continuita delle prestazioni assistenziali.
Art. 5Agli oneri rivenienti dall
applicazione dell art. 4 della presente legge si fara fronte con gli
stanziamenti previsti dal cap. 372 del bilancio dell esercizio 1979 in corso di
approvazione.
Per le funzioni di cui all
ultimo comma dell art. 2 della presente legge si fara fronte con un fondo
dell importo di L. 500 milioni da prelevare dal cap. 372 del bilancio 1979 e
per gli esercizi successivi con il fondo da prevedersi annualmente nei
rispettivi bilanci di previsione.
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