Legge Regionale 5 maggio 1979, n. 29 Sub delega alle Province della delega alle Regioni in materia di attivita' istruttorie relative alla tenuta dell' Albo provinciale degli autotrasportatori di merci.
Art. 1La presente legge disciplina l
esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con l
art. 96, comma 2°, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977 n. 616.
Le funzioni amministrative
delegate concernono le attivita istruttorie relative alla tenuta degli albi
provinciali degli autotrasportatori di merci in conto terzi, secondo la
disciplina dettata dalla legge 6 giugno 1974 n. 298 e del relativo regolamento
di esecuzione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 3- 1- 1976
n. 32.
Art. 2Le funzioni amministrative di
cui all articolo precedente sono sub - delegate alle Province di Bari,
Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto che le esercitano sul territorio di rispettiva
competenza.
I Comitati provinciali
preposti, a norma della legge 6- 6- 78 n. 298, alla tenuta dell Albo degli
Autotrasportatori di merci in conto terzi si avvalgono dell attivita
istruttoria svolta dalle Province.
Art. 3Nell esercizio delle funzioni
amministrative oggetto di sub - delega, le Province sono tenute ad osservare le
direttive che saranno emanate dai competenti organi dello Stato direttamente o
per tramite della Regione Puglia.
Le Province trasmettono
annualmente una relazione sull esercizio delle funzioni amministrative sub -
delegate e sul costo dei relativi servizi alla Giunta regionale che sovrintende
all esercizio delle attivita istruttorie sub – delegate con la presente legge.
Art. 4All onere finanziario
derivante dall applicazione della presente legge, si provvedera con appositi
stanziamenti che verranno determinati annualmente con riferimento all art. 131
del DPR 24/ 7/ 77 n. 616.
Per l anno 1979 si provvede
mediante istituzione nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario
dello stesso 1979, dei seguenti appositi capitoli:
PARTE I -
ENTRATA
Categoria 4a - Funzioni
delegate - Assegnazione di fondi dallo Stato per esercizio delega in materia di
attivita istruttoria relativa alla tenuta dell albo provinciale degli
autotrasportatori - art. 96 e 131 del DPR 616/ 77 stanziamento competenza pm
stanziamento cassa pm.
Parte II -
SPESA
Rubrica 5a -
Trasporti
Fondi da destinare alle
Province per l’esercizio delle funzioni amministrative rivenienti dalla sub delega dell’attività
istruttoria stanziamento competenza pm stanziamento cassa
pm
La Giunta Regionale e
autorizzata ad introdurre nel Bilancio di previsione per l esercizio
finanziario 1979 e successivi, le variazioni occorrenti in seguito alle
assegnazioni dello Stato ex art. 131 del DPR 24/ 7/ 77 n. 616, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 43 e 45 della legge regionale n. 17 del 30/ 5/
77.
La ripartizione degli
stanziamenti tra le Province interessate sara determinato con atto
amministrativo della Giunta regionale sentita la Sezione regionale della Unione
delle Province italiane, nonche la competente Commissione
consiliare.
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