Anno 1979
Numero 29
Data 05/05/1979
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 5 maggio 1979, n. 29

Sub delega alle Province della delega alle Regioni in materia di attivita' istruttorie relative alla tenuta dell' Albo provinciale degli autotrasportatori di merci.



Art. 1


La presente legge disciplina l esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con l art. 96, comma 2°, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.

Le funzioni amministrative delegate concernono le attivita istruttorie relative alla tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori di merci in conto terzi, secondo la disciplina dettata dalla legge 6 giugno 1974 n. 298 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 3- 1- 1976 n. 32.




Art. 2


Le funzioni amministrative di cui all articolo precedente sono sub - delegate alle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto che le esercitano sul territorio di rispettiva competenza.

I Comitati provinciali preposti, a norma della legge 6- 6- 78 n. 298, alla tenuta dell Albo degli Autotrasportatori di merci in conto terzi si avvalgono dell attivita istruttoria svolta dalle Province.




Art. 3


Nell esercizio delle funzioni amministrative oggetto di sub - delega, le Province sono tenute ad osservare le direttive che saranno emanate dai competenti organi dello Stato direttamente o per tramite della Regione Puglia.

Le Province trasmettono annualmente una relazione sull esercizio delle funzioni amministrative sub - delegate e sul costo dei relativi servizi alla Giunta regionale che sovrintende all esercizio delle attivita istruttorie sub – delegate con la presente legge.  




Art. 4


All onere finanziario derivante dall applicazione della presente legge, si provvedera con appositi stanziamenti che verranno determinati annualmente con riferimento all art. 131 del DPR 24/ 7/ 77 n. 616.

Per l anno 1979 si provvede mediante istituzione nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario dello stesso 1979, dei seguenti appositi capitoli:

PARTE I - ENTRATA

Categoria 4a - Funzioni delegate - Assegnazione di fondi dallo Stato per esercizio delega in materia di attivita istruttoria relativa alla tenuta dell albo provinciale degli autotrasportatori - art. 96 e 131 del DPR 616/ 77 stanziamento competenza pm stanziamento cassa pm.

Parte II - SPESA

Rubrica 5a - Trasporti

Fondi da destinare alle Province per l’esercizio delle funzioni amministrative  rivenienti dalla sub delega dell’attività istruttoria stanziamento competenza pm stanziamento cassa pm

La Giunta Regionale e autorizzata ad introdurre nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979 e successivi, le variazioni occorrenti in seguito alle assegnazioni dello Stato ex art. 131 del DPR 24/ 7/ 77 n. 616, ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 45 della legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 77.

La ripartizione degli stanziamenti tra le Province interessate sara determinato con atto amministrativo della Giunta regionale sentita la Sezione regionale della Unione delle Province italiane, nonche la competente Commissione consiliare.