Anno 1979
Numero 30
Data 29/05/1979
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 29 maggio 1979, n. 30

Integrazione dell' art. 2 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 33.



Art. 1


L art. 2 della L. R. 21/ 7/ 78, n. 33, viene integrato dal seguente comma:

<< Per le ore residuali alle ore 24 o per missioni di durata inferiore alle ore 24, l indennita di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione >>.




Art. 2


La presente legge ha effetto retroattivo a decorrere dalla data d entrata in vigore della succitata legge regionale n. 33 del 21/ 7/ 78.