Anno 1979
Numero 32
Data 16/06/1979
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 16 giugno 1979, n. 32

Corresponsione al personale regionale di importi mensili lordi comprensivi delle aggiunzioni senza titolo in attesa dell' applicazione dell' accordo nazionale.



Art. 1


Al personale regionale e attribuito, a decorrere dal 1°ottobre 1978, in sostituzione dell acconto di cui alla legge regionale n. 14 del 6/ 5/ 1977, un importo mensile al lordo delle ritenute previdenziali ed assicurative, comprensivo delle aggiunzioni senza titolo di cui all accordo nazionale dei dipendenti regionali del 14- 9- 1978 e successivi Accordi Integrativi del 10/ 2/ 79 e 24/ 2/ 79, pari a:

- L. 55.000 per il personale del primo, secondo, terzo, quarto e quinto livello;

- L. 47.000 per il personale del sesto e settimo livello.

Gli importi di cui al comma precedente sono attribuiti anche sulla tredicesima mensilita dell anno 1978, ridotti proporzionalmente in relazione al servizio prestato.




Art. 2


Al maggior onere derivante dall applicazione della presente legge, valutato in Lire 322.000.000 per l anno 1978 ed in Lire 1.048.000.000 per l anno 1979, si provvedera utilizzando rispettivamente le disponibilita esistenti ai capp. 52 e 39 del Bilancio per l esercizio finanziario 1979.

Per gli esercizi successivi si provvedera con appositi stanziamenti da iscrivere nei rispettivi bilanci.