Legge Regionale 16 giugno 1979, n. 32
Corresponsione al personale regionale di importi mensili lordi comprensivi delle aggiunzioni senza titolo in attesa dell' applicazione dell' accordo nazionale.
Art. 1Al personale regionale e
attribuito, a decorrere dal 1°ottobre 1978, in sostituzione dell acconto di cui
alla legge regionale n. 14 del 6/ 5/ 1977, un importo mensile al lordo delle
ritenute previdenziali ed assicurative, comprensivo delle aggiunzioni senza
titolo di cui all accordo nazionale dei dipendenti regionali del 14- 9- 1978 e
successivi Accordi Integrativi del 10/ 2/ 79 e 24/ 2/ 79, pari
a:
- L. 55.000 per il personale
del primo, secondo, terzo, quarto e quinto livello;
- L. 47.000 per il personale
del sesto e settimo livello.
Gli importi di cui al comma
precedente sono attribuiti anche sulla tredicesima mensilita dell anno 1978,
ridotti proporzionalmente in relazione al servizio prestato.