Legge Regionale 16 giugno 1979, n. 33 Rifinanziamento, modifica ed integrazione legge regionale n. 51 del 7 settembre 78 - Esercizio funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.
Art. 1La Regione, per l
esercizio delle funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro,
rimboschimento e sistemazione montana, assicura l erogazione di contributi ai
Comuni secondo i criteri ed i requisiti previsti dal successivo
articolo.
Art. 2Fermo restando quanto
prescritto dagli artt 1, 3, 4, 5, della legge regionale n. 51 del 7/ 9/ 1978, i
Comuni interessati devono presentare all’Assessorato regionale competente
richiesta di assegnazione di cantieri per disoccupati.
La Giunta regionale e
autorizzata ad adottare ogni quadrimestre un provvedimento di istituzione e
finanziamento di cantieri per disoccupati che tenga conto delle richieste
pervenute, dell entita della disoccupazione e dello stato di tensione sociale
dei Comuni, determinatosi anche a seguito del verificarsi di particolari eventi,
nei limiti dello stanziamento disponibile.
Art. 3Gli aspiranti ad ottenere l
incarico di capo cantiere o vice capo cantiere devono presentare, entro il 30
giugno di ciascun anno, all Assessorato regionale al lavoro domanda di
iscrizione negli appositi elenchi, corredata dalla prescritta documentazione. L
iscrizione avra efficacia dal 1°gennaio successivo.
Coloro che sono gia iscritti
negli elenchi esistenti presso gli Uffici provinciali del lavoro devono
presentare la domanda corredata solo da una dichiarazione rilasciata dal
predetto Ufficio del lavoro che ne attesti l iscrizione.
Per il 1979, ai fini dell
attribuzione dell incarico, si fara riferimento esclusivamente agli elenchi
provinciali gia predisposti dagli Uffici del lavoro.
Art. 4Sono abrogati gli
articoli della legge regionale n. 51 del 7 settembre 1978 non espressamente
richiamati dalla presente legge.
Art. 5Per il finanziamento dei
cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana e per la
corresponsione di eventuali somme da versare a conguaglio ai Comuni a
presentazione dei rendiconti finali dei cantieri istituiti nel precedente anno
e autorizzata per il 1979 la spesa di L. 1.000.000.000 (un miliardo).
L onere di L. 1 miliardo di
cui al 1° comma del presente articolo trova copertura sia per quanto attiene la
competenza sia per quanto attiene la cassa al cap. 430 della parte II - Spesa -
del Bilancio di previsione per l esercizio 1979, approvato dal Consiglio
regionale nella seduta del 27/ 4/ 1979.
Per gli anni successivi gli
stanziamenti saranno disposti nel bilancio di previsione dei singoli
esercizi.
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