Anno 1979
Numero 35
Data 20/06/1979
Abrogato No
Materia Turismo;
Note
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Legge Regionale 20 giugno 1979, n. 35

Disciplina della ricezione turistica all' aperto.



Art. 1

(Finalita della legge)


La presente legge si propone di favorire, secondo lo spirito dello art. 12 dello Statuto regionale, lo sviluppo della ricezione turistica all aperto, nel rispetto dei valori ambientali e naturali del territorio. Essa disciplina, in particolare, la pianificazione delle aree all uopo utilizzabili, sottoponendo, altresì, le stesse ad adeguata normativa urbanistica e di tutela ambientale anche per impedirne la privatizzazione e la lottizzazione di fatto.

Agli effetti della presente legge sono considerati complessi ricettivi turistici all aperto i parchi di campeggio.




Art. 2

(Tipologia dei complessi)


I complessi ricettivi di cui al precedente art. 1 possono essere realizzati da Enti, da privati o da Organismi del turismo sociale e giovanile, e sono costituiti da terreni attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda, roulotte o altro mezzo di pernottamento autonomo. Sono dotati, accessoriamente, di bar, mensa e spaccio, nonche di attrezzature sportive e ricreative per le persone ospitate. Nei suddetti complessi, allo scopo di ospitare turisti in transito sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi, e possibile riservare apposite aree attrezzate con impianti mobili o semifissi, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici generali e/ o attuativi.

Tali strutture non potranno superare il 20% della ricettivita consentita.




Art. 3

(Impianto igienico - sanitari ed anticendio)


I campeggi devono essere dotati di servizi igienico - sanitari adeguati agli standards di riferimento, di idonei impianti anticendio, di un impianto di trattamento degli scarichi e dovranno, altresì, contenere opere atte ad assicurare  la raccolta e l eliminazione dei rifiuti solidi, ai sensi delle specifiche leggi in materia, secondo la disciplina del regolamento di esecuzione della presente legge.




Art. 4

(Dimensionamento e ricettivita)


Le aree destinate a campeggi di nuovo impianto devono avere una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq., sulla base di mq. 35 per persona.

Per i campeggi realizzabili in aree destinate a bosco dagli strumenti urbanistici vigenti e/ o da specifici vincoli territoriali sia su terreni privati che demaniali, e fatto obbligo al beneficiario di utilizzare a rotazione per la durata di dieci anni continuativi, solo meta dell intera superficie disponibile. Da tali limitazioni sono escluse le aree per le opere di cui al successivo quarto comma.

L obbligo suddetto vale anche per i complessi gia installati, anche parzialmente nelle aree destinate a bosco con prescrizione di adeguamento entro e non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per i campeggi gia esistenti, ferma restando la superficie di dotazione attuale, le presenze consentite vengono rapportate a mq. 30 per persona.

La realizzazione delle opere urbanizzative, nonche degli impianti fissi, semifissi e delle infrastrutture di cui al precedente art. 2, deve avvenire, comunque, negli spazi non boscati.

La sosta delle roulottes e delle tende per l attivita campeggistica e consentita solo nelle radure e nelle << chiarie >>.

Per << radura >> si intende una soluzione di continuita permanente della struttura del bosco; per << chiaria >>, si intende una soluzione di continuita temporanea degli strati della struttura del bosco, ivi compreso il sottobosco.

Il ricovero ed il rimessaggio di roulottes ed altri mezzi di pernottamento, durante i periodi di inattivita campeggistica, sono consentiti solo in appositi siti preventivamente individuati ed espressamente indicati nell autorizzazione.

La distanza da altri campeggi o insediamenti turistici e residenziali non deve essere inferiore a 250 metri.  




Art. 5

(Piano regionale degli insediamenti)


Le nuove aree di campeggio devono essere inquadrate in un piano formato dalla Regione, che tenga conto della effettiva vocazione turistico - ricettiva della localita in rapporto anche alle esigenze del movimento turistico locale e generale, e che non sia in contrasto con l offerta ricettiva delle aziende alberghiere.

Il piano deve essere coordinato col piano di sviluppo regionale di cui all art. 3 dello Statuto e deve tenere conto delle indicazioni del piano urbanistico territoriale di cui all art. 4 dello Statuto, nonche delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali e delle prescrizioni di salvaguardia ambientale.

Dalla approvazione del piano da parte del Consiglio regionale scaturiscono gli effetti della pubblica utilita per le opere in esso previste. 




Art. 6

(Disposizioni urbanistiche transitorie)


Fino all approvazione del piano di cui allo art. 5, nei Comuni i cui strumenti urbanistici, all atto dell entrata in vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di zone specifiche per campeggi, o la prevedono in quantita insufficiente, gli insediamenti predetti potranno essere autorizzati e realizzati soltanto nel caso in cui sia stata accertata l effettiva necessita di aumentare la ricettivita turistica gia esistente e nel rispetto delle caratteristiche ambientali e territoriali della zona interessata.

Nei casi di cui al precedente comma, l autorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi e disposta con delibera del Consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico.

Detta variante sara approvata dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla trasmissione della medesima all Assessorato regionale alla Urbanistica.




Art. 7

(Conservazione dell autorizzazione in caso di arretramento dalla costa)


Al fine di favorire la formazione di spazi liberi sia a salvaguardia dell ambiente naturale che per la creazione di parchi pubblici, viene assicurata, a coloro che effettueranno l arretramento dei campeggi ad almeno 300 metri dalla costa e nel rispetto degli strumenti urbanistici, la conservazione dell originaria autorizzazione, alle condizioni stabilite dalla presente legge.

Ai titolari dell autorizzazione saranno assicurati dal Comune i tempi tecnici necessari per reperire e predisporre le nuove aree di campeggio.

Il beneficio di cui ai commi precedenti e subordinato alla presentazione al Comune entro e non oltre due anni dall entrata in vigore della presente legge della dichiarazione di disponibilita all arretramento o spostamento del complesso ricettivo.

Le aree lasciate libere resteranno vincolate e destinate unicamente a verde o parco pubblico.  




Art. 8

(Concessione edilizia)


Chiunque intenda procedere alla realizzazione dei complessi ricettivi di cui all art. 2 della presente legge e tenuto a chiedere la concessione edilizia, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

In caso di campeggi da realizzare, seppure parzialmente nelle aree destinate a bosco dagli strumenti urbanistici comunali, deve essere preventivamente acquisito anche il parere non vincolante del Comitato consultivo regionale per il turismo di cui alla legge regionale 17- 3- 1977, n. 7.

Ove tale parere non sia comunicato all amministrazione comunale entro trenta giorni dalla richiesta, il provvedimento sulla domanda potra essere ugualmente adottato.  




Art. 9

(Autorizzazione per l apertura del complesso)


L apertura e l esercizio dei complessi di cui al precedente articolo 1 della presente legge sono subordinati al rilascio dell autorizzazione da parte dell Amministrazione comunale competente per territorio la quale acquisira preventivamente la prescritta autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dalle vigenti leggi.

La domanda per l apertura e l esercizio dell impianto dovra essere indirizzata in carta legale al Sindaco del comune competente per territorio, indicando gli scopi e gli obiettivi che si intendono perseguire, nonche le dimensioni e le caratteristiche insediative del complesso.

La domanda sara corredata dalla prova del pagamento della tassa di concessione nelle misure fissate dalla legge regionale 17- 8- 1977,  n. 28.

Qualora l autorizzazione comprenda anche l esercizio di somministrazione e vendita delle bevande analcoliche ed alcoliche, di generi alimentari e non alimentari e l attivita di bar e mensa ed autorimessa, sono altresì dovute le  tasse previste dalla legislazione vigente.

Il pagamento delle tasse prescritte e annuale anche se il periodo di apertura del complesso e di durata inferiore.

Sulla domanda di autorizzazione per l apertura degli impianti di cui al precedente art. 1 deve essere richiesto il parere non vincolante dell organismo turistico pubblico sub – regionale competente per territorio, che ha facolta di esprimersi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni.

Entro 90 giorni dalla domanda del richiedente, il Comune, in applicazione del DPR 24- 7- 1977, n. 616, decide sulla istanza di autorizzazione per l apertura e l esercizio del complesso ricettivo. La decorrenza di tale termine senza che il comune abbia adottato la sua decisione costituisce rigetto della domanda.

L autorizzazione per l esercizio dell impianto prevedera il periodo di apertura e, ove non siano mutate le originarie condizioni obiettive e soggettive, si rinnovera automaticamente con il pagamento, entro il 31 gennaio, delle tasse prescritte.

Il titolare o il gestore dell esercizio possono designare un proprio rappresentante che verra indicato nel provvedimento di autorizzazione.

Il rappresentante ha gli stessi obblighi del titolare o del gestore. 




Art. 10

(Autorizzazione a favore di Enti, Associazioni ed Aziende)


L autorizzazione a favore di Enti, Associazioni pubbliche e private e societa private puo concedersi solo quando sia dagli stessi designato un gestore dell esercizio che deve essere indicato nell atto di autorizzazione.

Nel caso di complessi realizzati da amministrazioni comunali o da comunita montane, qualora detti Enti locali non siano in grado di gestire direttamente le strutture ricettive, possono affidarne la gestione - con apposita convenzione approvata dai rispettivi Consigli - ad Enti ed Associazioni pubbliche e private operanti nel settore turistico, di provata esperienza, che si impegnino a gestire i complessi, d intesa con l Ente promotore, nonche a Cooperative di almeno 10 giovani costituite a mente della legge 1- 6- 1977, n. 285. 




Art. 11

(Responsabilita ed obblighi del titolare o del gestore)


Il titolare o il gestore che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso durante il periodo di apertura autorizzata deve darne comunicazione al Sindaco, indicandone i motivi e la durata, che non puo essere comunque superiore a mesi 6, salvo fondate ragioni da vagliarsi dal competente organo comunale.

Il titolare e, nei casi di cui ai precedenti artt. 8 e 9, il gestore dell esercizio sono responsabili dell osservanza, nel complesso ricettivo, delle disposizioni previste nella presente legge, nonche nelle leggi e nel regolamento di pubblica  sicurezza ed in ogni altra legge o regolamento dello Stato o di Enti pubblici territoriali. 

Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate deve essere conservata presso l esercizio e sostituisce il registro indicato nel terzo comma dell art. 109 del Testo Unico della legge di pubblica sicurezza approvato con RD 18- 6- 1931, n. 773, e relativo regolamento.

Per i complessi situati in localita isolate le schede di notifica debbono pervenire all autorita di Pubblica Sicurezza nel piu breve tempo possibile.

Il gestore ha l obbligo di denunciare al Comune le tariffe praticate comprensive di IVA entro il 30 ottobre dell anno precedente. Le tariffe e il regolamento interno del complesso devono essere esposti in maniera visibile all ingresso del campeggio.




Art. 12

(Vigilanza sui complessi)


La vigilanza sui complessi di cui all art. 1 della presente legge e esercitata dal Comune, dalla Giunta regionale, dalle Autorita di Pubblica Sicurezza, ognuno per la parte di propria competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Resta ferma la competenza dell autorita sanitaria per quanto attiene alla vigilanza igienico - sanitaria. Restano, altresì, ferme le competenze degli Enti e degli Uffici all uopo preposti per quanto attiene le norme in materia di impianti antincendio e di tutela del vincolo idrogeologico e forestale.

Il Comune che ha rilasciato l autorizzazione potra controllare l esistenza dei requisiti oggettivi in base ai quali e stata concessa e, in caso di carenze accertate d ufficio ovvero rilevate dagli Enti ed Uffici competenti per la loro materia, dovra procedere a diffida non inferiore a 60 giorni.

In caso di inosservanza degli obblighi prescritti o di carenze di particolare gravita, il Comune, previa diffida a uniformarsi entro 3 giorni, potra procedere a sospensione temporanea e in caso di recidivita alla revoca dell autorizzazione stessa.

Avverso il provvedimento di sospensione temporanea o di revoca della autorizzazione, e ammesso, entro 60 giorni dalla data di notifica all interessato, ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

La sospensione temporanea o la revoca dell autorizzazione di cui al terzo comma del presente articolo si applica anche nel caso di:

a) occupazione, cessione e locazione degli allestimenti e delle piazzole del campeggio allo stesso nucleo familiare per un periodo superiore a 30 giorni, prorogabile nel caso di disponibilita ricettiva a 45 giorni;

b) occupazione delle piazzole destinate alle tende e roulottes nel periodo 1 luglio- 20 agosto senza l effettiva presenza nel campeggio degli utenti del mezzo di pernottamento;

c) rimessaggio durante i periodi di inattivita del campeggio, delle roulottes e degli altri mezzi di pernottamento dei turisti nelle piazzole destinate al soggiorno.

In caso di lottizzazione di fatto degli allestimenti e delle piazzole di sosta, l autorizzazione e revocata di diritto dal Comune che l ha rilasciata. 




Art. 13

(Disciplina transitoria)


La presente legge si applica anche ai complessi, ad attivita sia stagionale che annuale, gia in funzionae alla data della sua entrata in vigore ed in possesso di autorizzazione originaria.

Limitatamente all anno 1979 il rinnovo verra effettuato con il solo pagamento delle tasse di concessione sulla base delle precedenti autorizzazioni gia in possesso del gestore.

Entro il 30 gennaio 1980 la richiesta di rinnovo delle autorizzazioni deve essere inoltrata al Sindaco competente per territorio.

Il Comune, entro 15 giorni dalla decisione, notifica al richiedente il rinnovo dell autorizzazione, ovvero le prescrizioni che si rendono necessarie qualora risultino mancanti le condizioni fissate dalle vigenti leggi in materia.

Il rinnovo dell autorizzazione puo essere concesso solo se, entro 20 giorni dalla data di notifica di cui al precedente comma, si sia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Comune.




Art. 14

(Sanzioni)


Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge, sprovvisto della prescritta autorizzazione, e soggetto alla sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a Lire 3.000.000, ferme restando le sanzioni di natura penale.

In caso di recidiva, la sanzione e triplicata.

Le spese di rimozione ed eventuale demolizione sono a carico dell inadempiente.

L applicazione di tariffe superiori a quelle stabilite ed indicate nel provvedimento di autorizzazione e di rinnovo, comporta la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000 oltre al rimborso dell importo pagato in piu dal cliente.

Nel caso di recidiva puo procedersi alla revoca della autorizzazione.

La mancata esposizione al pubblico della autorizzazione, del regolamento interno del complesso e delle tariffe stabilite comporta la sanzione amministrativa da Lire 20.000 a Lire 200.000.

Dell accertamento delle infrazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) del presente articolo viene redatto apposito verbale, copia del quale e immediatamente consegnata ai trasgressori.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro 30 giorni dalla data del verbale di accertamento.  




Art. 15

(Vincolo di destinazione)


Agli impianti di cui all art. 2 della presente legge, vengono estesi il vincolo di destinazione turistica, nonche le provvidenze ed i benefici previsti dalle leggi vigenti per le aziende alberghiere.

Gli insediamenti realizzati nel rispetto della presente normativa vengono considerati opere di pubblica utilita e rientrano nelle deroghe previste dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 3- 9- 1974, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni.




Art. 16

(Tariffe)


Allo scopo di conseguire una opportuna uniformita su tutto il territorio regionale, le tariffe di soggiorno nei campeggi vengono proposte all inizio di ogni biennio, a partire dal 1979, da una Commissione regionale così composta:

a) dall Assessore regionale al Turismo o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) da cinque sindaci in rappresentanza di ciascuna delle cinque province, designati dall ANCI;

c) da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali piu rappresentative della Regione;

d) da due rappresentanti del Comitato regionale della Federazione Italiana del Campeggio e Caravanning( Federcampeggio);

e) da due rappresentanti dell Associazione regionale della FAITA (Federazione delle Associazioni Italiane dei complessi turistico - ricettivi dell aria aperta).

Tali tariffe, non potranno, comunque, essere superiori a quelle stabilite nello stesso periodo per le locande ubicate nello stesso Comune o, in mancanza, nei Comuni limitrofi.  




Art. 17

(Regolamento d esecuzione)


Entro 6 mesi dall approvazione della presente legge sara emanato il relativo regolamento di esecuzione. 


Art. 18

(Norme finali)


Con successivo provvedimento, da emanarsi entro un anno dall entrata in vigore della presente legge, verra disciplinata organicamente l intera materia relativa all apertura e gestione degli alberghi od ostelli per la gioventu, dei villaggi turistici extralberghieri, delle case per ferie e, in genere, di tutti i complessi ricettivi complementari concernenti il turismo sociale, che non abbiano le caratteristiche volute dal RD 18- 1- 1937, n. 975, convertito nella legge 30- 12- 1937, n. 2651 e successive modificazioni, attualmente regolati dalla legge 21- 3- 1958, n. 326.

Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le disposizioni previste per la stessa materia nelle vigenti leggi statali e regionali.