Legge Regionale 20 giugno 1979, n. 35 Disciplina della ricezione turistica all' aperto.
Art. 1(Finalita della
legge) La presente legge si propone di
favorire, secondo lo spirito dello art. 12 dello Statuto regionale, lo sviluppo
della ricezione turistica all aperto, nel rispetto dei valori ambientali e
naturali del territorio. Essa disciplina, in particolare, la pianificazione
delle aree all uopo utilizzabili, sottoponendo, altresì, le stesse ad adeguata
normativa urbanistica e di tutela ambientale anche per impedirne la
privatizzazione e la lottizzazione di fatto.
Agli effetti della presente
legge sono considerati complessi ricettivi turistici all aperto i parchi di
campeggio.
Art. 2(Tipologia dei
complessi) I complessi ricettivi di cui al
precedente art. 1 possono essere realizzati da Enti, da privati o da Organismi
del turismo sociale e giovanile, e sono costituiti da terreni attrezzati per la
sosta di turisti provvisti di tenda, roulotte o altro mezzo di pernottamento
autonomo. Sono dotati, accessoriamente, di bar, mensa e spaccio, nonche di
attrezzature sportive e ricreative per le persone ospitate. Nei suddetti
complessi, allo scopo di ospitare turisti in transito sprovvisti di mezzi di
pernottamento autonomi, e possibile riservare apposite aree attrezzate con
impianti mobili o semifissi, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici
generali e/ o attuativi.
Tali strutture non potranno
superare il 20% della ricettivita consentita.
Art. 3(Impianto igienico - sanitari
ed anticendio) I campeggi devono essere dotati
di servizi igienico - sanitari adeguati agli standards di riferimento, di idonei
impianti anticendio, di un impianto di trattamento degli scarichi e dovranno,
altresì, contenere opere atte ad assicurare
la raccolta e l eliminazione dei rifiuti solidi, ai sensi delle
specifiche leggi in materia, secondo la disciplina del regolamento di esecuzione
della presente legge.
Art. 4(Dimensionamento e
ricettivita) Le aree destinate a campeggi di
nuovo impianto devono avere una superficie complessiva non inferiore a 10.000
mq., sulla base di mq. 35 per persona.
Per i campeggi realizzabili in
aree destinate a bosco dagli strumenti urbanistici vigenti e/ o da specifici
vincoli territoriali sia su terreni privati che demaniali, e fatto obbligo al
beneficiario di utilizzare a rotazione per la durata di dieci anni continuativi,
solo meta dell intera superficie disponibile. Da tali limitazioni sono escluse
le aree per le opere di cui al successivo quarto comma.
L obbligo suddetto vale anche
per i complessi gia installati, anche parzialmente nelle aree destinate a bosco
con prescrizione di adeguamento entro e non oltre cinque anni dalla entrata in
vigore della presente legge.
Per i campeggi gia esistenti,
ferma restando la superficie di dotazione attuale, le presenze consentite
vengono rapportate a mq. 30 per persona.
La realizzazione delle opere
urbanizzative, nonche degli impianti fissi, semifissi e delle infrastrutture di
cui al precedente art. 2, deve avvenire, comunque, negli spazi non boscati.
La sosta delle roulottes e
delle tende per l attivita campeggistica e consentita solo nelle radure e
nelle << chiarie >>.
Per << radura >> si
intende una soluzione di continuita permanente della struttura del bosco; per
<< chiaria >>, si intende una soluzione di continuita temporanea
degli strati della struttura del bosco, ivi compreso il sottobosco.
Il ricovero ed il rimessaggio
di roulottes ed altri mezzi di pernottamento, durante i periodi di inattivita
campeggistica, sono consentiti solo in appositi siti preventivamente individuati
ed espressamente indicati nell autorizzazione.
La distanza da altri campeggi o
insediamenti turistici e residenziali non deve essere inferiore a 250 metri.
Art. 5(Piano regionale degli
insediamenti) Le nuove aree di campeggio
devono essere inquadrate in un piano formato dalla Regione, che tenga conto
della effettiva vocazione turistico - ricettiva della localita in rapporto
anche alle esigenze del movimento turistico locale e generale, e che non sia in
contrasto con l offerta ricettiva delle aziende alberghiere.
Il piano deve essere coordinato
col piano di sviluppo regionale di cui all art. 3 dello Statuto e deve tenere
conto delle indicazioni del piano urbanistico territoriale di cui all art. 4
dello Statuto, nonche delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ed
intercomunali e delle prescrizioni di salvaguardia ambientale.
Dalla approvazione del piano da
parte del Consiglio regionale scaturiscono gli effetti della pubblica utilita
per le opere in esso previste.
Art. 6(Disposizioni urbanistiche
transitorie) Fino all approvazione del
piano di cui allo art. 5, nei Comuni i cui strumenti urbanistici, all atto
dell entrata in vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di
zone specifiche per campeggi, o la prevedono in quantita insufficiente, gli
insediamenti predetti potranno essere autorizzati e realizzati soltanto nel caso
in cui sia stata accertata l effettiva necessita di aumentare la ricettivita
turistica gia esistente e nel rispetto delle caratteristiche ambientali e
territoriali della zona interessata.
Nei casi di cui al precedente
comma, l autorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi e disposta con
delibera del Consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante
allo strumento urbanistico.
Detta variante sara approvata
dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla trasmissione della medesima all
Assessorato regionale alla Urbanistica.
Art. 7(Conservazione dell
autorizzazione in caso di arretramento dalla costa) Al fine di favorire la
formazione di spazi liberi sia a salvaguardia dell ambiente naturale che per la
creazione di parchi pubblici, viene assicurata, a coloro che effettueranno l
arretramento dei campeggi ad almeno 300 metri dalla costa e nel rispetto degli
strumenti urbanistici, la conservazione dell originaria autorizzazione, alle
condizioni stabilite dalla presente legge.
Ai titolari dell
autorizzazione saranno assicurati dal Comune i tempi tecnici necessari per
reperire e predisporre le nuove aree di campeggio.
Il beneficio di cui ai commi
precedenti e subordinato alla presentazione al Comune entro e non oltre due
anni dall entrata in vigore della presente legge della dichiarazione di
disponibilita all arretramento o spostamento del complesso
ricettivo.
Le aree lasciate libere
resteranno vincolate e destinate unicamente a verde o parco pubblico.
Art. 8(Concessione
edilizia) Chiunque intenda procedere alla
realizzazione dei complessi ricettivi di cui all art. 2 della presente legge e
tenuto a chiedere la concessione edilizia, ai sensi della legge 28 gennaio 1977,
n. 10.
In caso di campeggi da
realizzare, seppure parzialmente nelle aree destinate a bosco dagli strumenti
urbanistici comunali, deve essere preventivamente acquisito anche il parere non
vincolante del Comitato consultivo regionale per il turismo di cui alla legge
regionale 17- 3- 1977, n. 7.
Ove tale parere non sia
comunicato all amministrazione comunale entro trenta giorni dalla richiesta, il
provvedimento sulla domanda potra essere ugualmente adottato.
Art. 9(Autorizzazione per l apertura
del complesso) L apertura e l esercizio dei
complessi di cui al precedente articolo 1 della presente legge sono subordinati
al rilascio dell autorizzazione da parte dell Amministrazione comunale
competente per territorio la quale acquisira preventivamente la prescritta
autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dalle vigenti leggi.
La domanda per l apertura e l
esercizio dell impianto dovra essere indirizzata in carta legale al Sindaco
del comune competente per territorio, indicando gli scopi e gli obiettivi che si
intendono perseguire, nonche le dimensioni e le caratteristiche insediative del
complesso.
La domanda sara corredata
dalla prova del pagamento della tassa di concessione nelle misure fissate dalla
legge regionale 17- 8- 1977, n.
28.
Qualora l autorizzazione
comprenda anche l esercizio di somministrazione e vendita delle bevande
analcoliche ed alcoliche, di generi alimentari e non alimentari e l attivita
di bar e mensa ed autorimessa, sono altresì dovute le tasse previste dalla legislazione
vigente.
Il pagamento delle tasse
prescritte e annuale anche se il periodo di apertura del complesso e di durata
inferiore.
Sulla domanda di autorizzazione
per l apertura degli impianti di cui al precedente art. 1 deve essere richiesto
il parere non vincolante dell organismo turistico pubblico sub – regionale
competente per territorio, che ha facolta di esprimersi, sotto pena di
decadenza, entro il termine di trenta giorni.
Entro 90 giorni dalla domanda
del richiedente, il Comune, in applicazione del DPR 24- 7- 1977, n. 616, decide
sulla istanza di autorizzazione per l apertura e l esercizio del complesso
ricettivo. La decorrenza di tale termine senza che il comune abbia adottato la
sua decisione costituisce rigetto della domanda.
L autorizzazione per l
esercizio dell impianto prevedera il periodo di apertura e, ove non siano
mutate le originarie condizioni obiettive e soggettive, si rinnovera
automaticamente con il pagamento, entro il 31 gennaio, delle tasse
prescritte.
Il titolare o il gestore dell
esercizio possono designare un proprio rappresentante che verra indicato nel
provvedimento di autorizzazione.
Il rappresentante ha gli stessi
obblighi del titolare o del gestore.
Art. 10(Autorizzazione a favore di
Enti, Associazioni ed Aziende) L autorizzazione a favore di
Enti, Associazioni pubbliche e private e societa private puo concedersi solo
quando sia dagli stessi designato un gestore dell esercizio che deve essere
indicato nell atto di autorizzazione.
Nel caso di complessi
realizzati da amministrazioni comunali o da comunita montane, qualora detti
Enti locali non siano in grado di gestire direttamente le strutture ricettive,
possono affidarne la gestione - con apposita convenzione approvata dai
rispettivi Consigli - ad Enti ed Associazioni pubbliche e private operanti nel
settore turistico, di provata esperienza, che si impegnino a gestire i
complessi, d intesa con l Ente promotore, nonche a Cooperative di almeno 10
giovani costituite a mente della legge 1- 6- 1977, n. 285.
Art. 11(Responsabilita ed obblighi
del titolare o del gestore) Il titolare o il gestore che
intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso durante il periodo di
apertura autorizzata deve darne comunicazione al Sindaco, indicandone i motivi e
la durata, che non puo essere comunque superiore a mesi 6, salvo fondate
ragioni da vagliarsi dal competente organo comunale.
Il titolare e, nei casi di cui
ai precedenti artt. 8 e 9, il gestore dell esercizio sono responsabili dell
osservanza, nel complesso ricettivo, delle disposizioni previste nella presente
legge, nonche nelle leggi e nel regolamento di pubblica sicurezza ed in ogni altra legge o
regolamento dello Stato o di Enti pubblici territoriali.
Una copia a ricalco delle
schede di notifica delle persone ospitate deve essere conservata presso l
esercizio e sostituisce il registro indicato nel terzo comma dell art. 109 del
Testo Unico della legge di pubblica sicurezza approvato con RD 18- 6- 1931, n.
773, e relativo regolamento.
Per i complessi situati in
localita isolate le schede di notifica debbono pervenire all autorita di
Pubblica Sicurezza nel piu breve tempo possibile.
Il gestore ha l obbligo di
denunciare al Comune le tariffe praticate comprensive di IVA entro il 30 ottobre
dell anno precedente. Le tariffe e il regolamento interno del complesso devono
essere esposti in maniera visibile all ingresso del
campeggio.
Art. 12(Vigilanza sui
complessi) La vigilanza sui complessi di
cui all art. 1 della presente legge e esercitata dal Comune, dalla Giunta
regionale, dalle Autorita di Pubblica Sicurezza, ognuno per la parte di propria
competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Resta ferma la competenza dell
autorita sanitaria per quanto attiene alla vigilanza igienico - sanitaria.
Restano, altresì, ferme le competenze degli Enti e degli Uffici all uopo
preposti per quanto attiene le norme in materia di impianti antincendio e di
tutela del vincolo idrogeologico e forestale.
Il Comune che ha rilasciato l
autorizzazione potra controllare l esistenza dei requisiti oggettivi in base
ai quali e stata concessa e, in caso di carenze accertate d ufficio ovvero
rilevate dagli Enti ed Uffici competenti per la loro materia, dovra procedere a
diffida non inferiore a 60 giorni.
In caso di inosservanza degli
obblighi prescritti o di carenze di particolare gravita, il Comune, previa
diffida a uniformarsi entro 3 giorni, potra procedere a sospensione temporanea
e in caso di recidivita alla revoca dell autorizzazione
stessa.
Avverso il provvedimento di
sospensione temporanea o di revoca della autorizzazione, e ammesso, entro 60
giorni dalla data di notifica all interessato, ricorso al Tribunale
amministrativo regionale.
La sospensione temporanea o la
revoca dell autorizzazione di cui al terzo comma del presente articolo si
applica anche nel caso di:
a) occupazione, cessione e
locazione degli allestimenti e delle piazzole del campeggio allo stesso nucleo
familiare per un periodo superiore a 30 giorni, prorogabile nel caso di
disponibilita ricettiva a 45 giorni;
b) occupazione delle piazzole
destinate alle tende e roulottes nel periodo 1 luglio- 20 agosto senza l
effettiva presenza nel campeggio degli utenti del mezzo di
pernottamento;
c) rimessaggio durante i
periodi di inattivita del campeggio, delle roulottes e degli altri mezzi di
pernottamento dei turisti nelle piazzole destinate al
soggiorno.
In caso di lottizzazione di
fatto degli allestimenti e delle piazzole di sosta, l autorizzazione e
revocata di diritto dal Comune che l ha rilasciata.
Art. 13(Disciplina
transitoria) La presente legge si applica
anche ai complessi, ad attivita sia stagionale che annuale, gia in funzionae
alla data della sua entrata in vigore ed in possesso di autorizzazione
originaria.
Limitatamente all anno 1979 il
rinnovo verra effettuato con il solo pagamento delle tasse di concessione sulla
base delle precedenti autorizzazioni gia in possesso del gestore.
Entro il 30 gennaio 1980 la
richiesta di rinnovo delle autorizzazioni deve essere inoltrata al Sindaco
competente per territorio.
Il Comune, entro 15 giorni
dalla decisione, notifica al richiedente il rinnovo dell autorizzazione, ovvero
le prescrizioni che si rendono necessarie qualora risultino mancanti le
condizioni fissate dalle vigenti leggi in materia.
Il rinnovo dell autorizzazione
puo essere concesso solo se, entro 20 giorni dalla data di notifica di cui al
precedente comma, si sia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni formulate
dal Comune.
Art. 14(Sanzioni) Chiunque fa funzionare uno dei
complessi indicati nella presente legge, sprovvisto della prescritta
autorizzazione, e soggetto alla sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a Lire
3.000.000, ferme restando le sanzioni di natura penale.
In caso di recidiva, la
sanzione e triplicata.
Le spese di rimozione ed
eventuale demolizione sono a carico dell inadempiente.
L applicazione di tariffe
superiori a quelle stabilite ed indicate nel provvedimento di autorizzazione e
di rinnovo, comporta la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000 oltre
al rimborso dell importo pagato in piu dal cliente.
Nel caso di recidiva puo
procedersi alla revoca della autorizzazione.
La mancata esposizione al
pubblico della autorizzazione, del regolamento interno del complesso e delle
tariffe stabilite comporta la sanzione amministrativa da Lire 20.000 a Lire
200.000.
Dell accertamento delle
infrazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) del presente articolo viene redatto
apposito verbale, copia del quale e immediatamente consegnata ai trasgressori.
La sanzione amministrativa deve
essere assolta entro 30 giorni dalla data del verbale di accertamento.
Art. 15(Vincolo di
destinazione) Agli impianti di cui all art.
2 della presente legge, vengono estesi il vincolo di destinazione turistica,
nonche le provvidenze ed i benefici previsti dalle leggi vigenti per le aziende
alberghiere.
Gli insediamenti realizzati nel
rispetto della presente normativa vengono considerati opere di pubblica utilita
e rientrano nelle deroghe previste dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 3- 9-
1974, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 16(Tariffe) Allo scopo di conseguire una
opportuna uniformita su tutto il territorio regionale, le tariffe di soggiorno
nei campeggi vengono proposte all inizio di ogni biennio, a partire dal 1979,
da una Commissione regionale così composta:
a) dall Assessore regionale al
Turismo o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) da cinque sindaci in
rappresentanza di ciascuna delle cinque province, designati dall
ANCI;
c) da un rappresentante di
ciascuna delle Organizzazioni sindacali piu rappresentative della
Regione;
d) da due rappresentanti del
Comitato regionale della Federazione Italiana del Campeggio e Caravanning(
Federcampeggio);
e) da due rappresentanti dell
Associazione regionale della FAITA (Federazione delle Associazioni Italiane dei
complessi turistico - ricettivi dell aria aperta).
Tali tariffe, non potranno,
comunque, essere superiori a quelle stabilite nello stesso periodo per le
locande ubicate nello stesso Comune o, in mancanza, nei Comuni limitrofi.
Art. 17(Regolamento d
esecuzione) Entro 6 mesi dall
approvazione della presente legge sara emanato il relativo regolamento di
esecuzione.
Art. 18(Norme
finali) Con successivo provvedimento,
da emanarsi entro un anno dall entrata in vigore della presente legge, verra
disciplinata organicamente l intera materia relativa all apertura e gestione
degli alberghi od ostelli per la gioventu, dei villaggi turistici
extralberghieri, delle case per ferie e, in genere, di tutti i complessi
ricettivi complementari concernenti il turismo sociale, che non abbiano le
caratteristiche volute dal RD 18- 1- 1937, n. 975, convertito nella legge 30-
12- 1937, n. 2651 e successive modificazioni, attualmente regolati dalla legge
21- 3- 1958, n. 326.
Per quanto non espressamente
disciplinato, valgono le disposizioni previste per la stessa materia nelle
vigenti leggi statali e regionali.
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