Anno 1979
Numero 36
Data 29/06/1979
Abrogato No
Materia Turismo;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 29 giugno 1979, n. 36

Norme di attuazione, nella Regione Puglia, della legge nazionale 2 maggio 1976, n. 183 - Incremento e miglioramento degli esercizi ricettivi nonche' degli impianti ed attrezzature complementari.



Art. 1

(Finalita della legge)


L attuazione nella Regione Puglia della legge nazionale 2 maggio 1976, n. 183, concernente la << Disciplina dell intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976- 1980 >> e regolata, per le materie di cui alla presente legge, dalle norme che seguono.



Art. 2

(Soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni)


Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse nel quadro degli indirizzi programmatici della Regione Puglia e ad enti pubblici e ad operatori privati, con priorita alle aziende a conduzione familiare in relazione:

a)

1) alla costruzione, ricostruzione, completamento, trasformazione ed ampliamento di immobili adibiti o da adibire ad esercizi ricettivi nonche delle attrezzature e impianti complementari al turismo, di cui all art. 125 del TU 30- 6- 1967, n. 1523. Le attrezzature e gli impianti complementari agli esercizi ricettivi devono essere aperti al pubblico, ancorche a pagamento;

2) all acquisto del terreno o dell immobile da adibire ad uso ricettivo, purche non sia avvenuto in data anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione della domanda di cui al successivo art. 9. Il valore del terreno, su cui determinare la spesa ammissibile ai sensi del successivo art. 5 non deve superare il 50% dell intero investimento;

3) all acquisto dell immobile già adibito ad uso ricettivo da parte di chi risulti abbia ininterrottamente gestito l esercizio da almeno due anni prima della presentazione della domanda di cui al successivo art. 9;

4) alla realizzazione di strutture complementari al turismo.

b) all ammodernamento o al miglioramento degli esercizi, attrezzature e impianti di cui alla precedente lettera a) punto 1).




Art. 3

(Direttive generali e criteri degli interventi)


In attesa dell adozione da parte della Regione del Piano territoriale di coordinamento, entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge, la competente Commissione consiliare, su proposta della Giunta regionale, tenuto conto delle aree d interesse turistico della Regione, approva le direttive generali degli interventi da effettuare relativamente:

- alle priorita territoriali di sviluppo turistico;

- alle tipologie ricettive preferenziali;

- alle dimensioni massime globali delle iniziative.




Art. 4

(Provvidenze)


Le provvidenze di cui alla presente legge sono costituite da mutui a tasso agevolato e da contributi in conto capitale.

In alternativa al mutuo agevolato e consentita la concessione di contributi rateali diretti, secondo quanto stabilito al successivo art. 6. 




Art. 5

(Mutui a tasso agevolato)


I mutui a tasso agevolato, con un ammortamento massimo di 20 anni, possono essere concessi:

a) nella misura non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alla lettera a) del precedente art. 2;

b) nella misura non superiore al 60% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alla lettera b) del precedente art. 2;

La misura massima dei mutui a tasso agevolato e elevata del 10% nel caso di esercizio gestito in immobile non di proprieta del richiedente e quando le iniziative siano attuate da comuni, province e loro consorzi ed associazioni, da enti pubblici, da comunita montane costituite in base alla legge della Regione, da associazioni ed enti le cui attivita ricreative e culturali concorrano allo sviluppo del turismo, nonche da imprenditori in genere, relativamente ad opere realizzate in comuni montani ovvero in aree depresse.

Per la concessione dei mutui a tasso agevolato, la Regione stipulera apposite convenzioni con istituti di credito, autorizzandoli a concedere i mutui ai richiedenti.

Il tasso annuo di interesse da corrispondere in relazione alla concessione dei mutui di cui al primo comma del presente articolo e determinato con decreto del Ministero del Tesoro.

Ai fini dell ammissione all istruttoria bancaria, entro il 31 luglio di ogni anno, su proposta dell assessore al Turismo, la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il programma annuale di intervento sulla base delle direttive di cui all art. 3 e delle domande pervenute in termine.

L erogazione dei mutui puo avvenire a stati d avanzamento dei lavori, accertati nelle forme consuete in atto presso l Istituto mutuante. 




Art. 6

(Contributi rateali diretti)


Ai soggetti pubblici e privati indicati nell art. 2 della presente legge, che non intendano usufruire del mutuo a tasso agevolato, possono essere concessi contributi annuali diretti sull ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per durata ed entita uguali a quelle previste per il mutuo di cui all art. 5 che precede.  



Art. 7

(Contributi in conto capitale)


I contributi in conto capitale possono essere concessi, nella misura massima del 15% della spesa riconosciuta ammissibile, per le opere di cui all art. 2. Essi vengono erogati in unica soluzione ad opere ultimate con le modalita indicate nel successivo art. 11.

Qualora si tratti di iniziative realizzate da comuni, da province, da comunita montane e da loro consorzi ed associazioni nonche da enti pubblici puo essere disposta, con deliberazione della Giunta regionale, l anticipata erogazione di una quota non superiore al 35% del contributo concesso.

Tale quota sara computata in sede di liquidazione finale.




Art. 8

(Non cumulabilita dei contributi)


Per le stesse opere e per gli stessi acquisti non e consentito il cumulo delle provvidenze di cui alla presente legge con quelle disposte dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici. 



Art. 9

(Procedure e modalita per la richiesta delle provvidenze)


Le domande per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, dirette all assessorato al Turismo della Regione Puglia, per l istruttoria di competenza, devono essere contestualmente presentate, entro il mese di aprile di ogni anno, anche al Sindaco del Comune nel cui territorio e stata programmata l iniziativa.

Esse devono essere corredate da:

a) progettazione delle opere con i seguenti elaborati: relazione tecnica, corografia, planimetria, profili e sezioni di terreno, piante, prospetti e sezioni dell opera, computo metrico estimativo;

b) concessione edilizia;

c) nulla osta necessari ove esistano vincoli sul territorio;

d) previsione delle modalita di gestione nonche l indicazione della presumibile classifica, ove si tratti di opere finalizzate ad attivita soggette a classifica;

e) elementi atti a valutare la preparazione professionale del richiedente e dell eventuale gestore;

f) piano finanziario con l indicazione dei tempi di realizzazione delle opere;

g) delibera del competente organo nel caso in cui la richiesta sia presentata da un ente pubblico;

h) titolo di proprieta dell immobile o titolarita dell esercizio (nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell immobile, atto di assenso del proprietario all esecuzione delle opere);

i) dichiarazione di impegno al mantenimento della destinazione originaria dell opera per 20 anni;

l) dichiarazione, convalidata dal Sindaco del Comune, da cui risulti che le opere programmate non hanno ancora avuto inizio, ed impegno a non iniziarle prima di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda.

Il Comune competente per territorio esprime il proprio parere sull opportunita dell iniziativa, in rapporto alle esigenze turistiche della localita, e lo trasmette all assessorato regionale al Turismo entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della domanda.

Il Consiglio comunale predetermina all uopo l organo competente ad esprimere il parere.

Per l attivita istruttoria, di cui al primo comma del presente articolo, l assessorato al turismo si avvale anche della collaborazione di funzionari tecnici dell assessorato all Urbanistica. 




Art. 10

(Modalita di concessione dei contributi)


Entro il 31 luglio di ogni anno, su proposta dell assessore al Turismo, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il programma annuale di intervento sulla base delle direttive di cui all art. 3 e delle domande pervenute in termine.

Con il provvedimento di concessione vengono altresì stabilite le clausole operative, tecniche  e finanziarie cui dovra attenersi ciascun beneficiario.

In caso di concessione di contributi rateali diretti, l opera incentivata deve essere iniziata in ogni, caso, entro quattro mesi dalla data di comunicazione della concessione; la stessa opera deve essere completata e funzionante entro due anni dalla medesima comunicazione.

Per comprovati motivi, su proposta dell assessore al Turismo, i termini di cui al precedente comma possono essere prorogati, una sola volta, e per non oltre un anno, - a richiesta dell interessato - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa. 




Art. 11

(Erogazione dei contributi)


I contributi concessi ai sensi del precedente articolo, previo accertamento nel modo di realizzazione dell iniziativa da effettuarsi nelle forme consuete da funzionari dell assessorato al Turismo e da tecnici del Genio Civile, sono accreditati ai Comuni che provvedono, entro e non oltre 30 giorni e con assoluto divieto di storno delle relative somme, all erogazione in favore dei beneficiari.  



Art. 12

(Vincoli di destinazione)


Gli immobili, per i quali sono state concesse le provvidenze per le opere di cui all art. 2, lett. a), della presente legge, sono vincolati alla loro specifica destinazione per la durata di venti anni.

Il vincolo e trascritto, a cura e spese del beneficiario, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

La destinazione specifica degli immobili, per i quali sono stati concessi contributi per le opere previste dallhart. 2, lett. b), della presente legge, deve essere garantita, per la durata di venti anni, mediante apposito atto d obbligo dei beneficiari.

La Giunta regionale autorizza l anticipato mutamento di destinazione e, nei casi di cui al primo comma, la relativa cancellazione del vincolo quando, su motivata e documentata richiesta del beneficiario, sia accertata la sopravvenuta impossibilita o non convenienza della destinazione medesima.




Art. 13

(Revoca della concessione)


La revoca delle provvidenze concesse ed il recupero integrale dei contributi eventualmente gia erogati nonche degli interessi legali viene disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell assessore al Turismo, quando:

a) venga meno la specifica destinazione degli immobili in epoca anteriore ai termini fissati nel precedente art. 12 senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale;

b) sia disposto dalla Giunta regionale il mutamento della destinazione degli immobili per la sopravvenuta impossibilita o non convenienza della destinazione;

c) venga realizzata una iniziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributi, senza una preventiva autorizzazione della Giunta regionale; nell ipotesi di difformita parziale la Giunta regionale, su proposta dell assessore al Turismo, provvedera alla proporzionale riduzione dei contributi;

d) non vengano rispettati, senza una preventiva autorizzazione della Giunta regionale, i termini fissati per l inizio e l ultimazione delle opere;

e) non sia stata conseguita la classifica indicata nella domanda e prescritta dalle vigenti disposizioni di legge. 




Art. 14

(Norma transitoria)


Le domande presentate alla Cassa per il Mezzogiorno per ottenere i benefici di cui all art. 125 del TU 30- 6- 1967, n. 1523, riguardanti iniziative turistico - ricettive per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976, nonche le istanze inoltrate direttamente alla Regione a seguito della entrata in vigore della legge statale 2 maggio 1976, n. 183, si considerano ritualmente proposte. 



Art. 15

(Disposizioni finanziarie)


Gli oneri derivanti dall applicazione della presente legge per complessive L. 23 miliardi per gli anni 1979- 1980, trovano copertura con le entrate derivanti dall art. 7 della legge 22- 5- 1976, n. 183 e limitatamente ai corrispondenti stanziamenti previsti nell obiettivo operativo 9.2 << Incentivi per attrezzature ricettive >> del Bilancio pluriennale 1979/ 1981.

Per l esercizio finanziario 1979 l imputazione della spesa di L. 18.400.000.000 e posta a carico del cap. 349 << Opere di completamento alberghiero finanziate ex legge 183/ 76 - Art. 7 quote 76- 77- 78 e 79 >> dello stesso bilancio 1979 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979.

Le provvidenze di cui alla presente legge saranno concesse per ciascun esercizio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il medesimo esercizio.

Per gli esercizi successivi al 1981 alla determinazione dello stanziamento si provvedera in sede di formazione dei relativi bilanci e in diretta dipendenza di eventuali entrate all uopo finalizzate.