Anno 1979
Numero 37
Data 29/06/1979
Abrogato No
Materia Cultura;
Note
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Legge Regionale 29 giugno 1979, n. 37

Conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico - artistico, edilizia monumentale, bibliotecaria, teatrale - Interventi straordinari ed urgenti.



Art. 1


Fino all approvazione della legge quadro nazionale di tutela prevista dall art. 38 del DPR 24- 7- 1977, n. 616, la Regione Puglia interviene per la conservazione, la valorizzazione, il restauro del patrimonio monumentale regionale, tutelato e vincolato ai sensi della legge n. 1089 dell 1- 6- 1939, che abbisogna di interventi straordinari ed urgenti.



Art. 2


Gli interventi saranno effettuati su segnalazione degli Enti locali e degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, secondo un piano di priorita predisposto dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

I contributi sono concessi ai comuni nei cui territori insistono i beni immobili secondo il piano di priorita di cui al primo comma. 




Art. 3


Le domande per la concessione dei contributi devono pervenire alla Regione Puglia – Assessorato alla Cultura - entro il 30 marzo di ogni anno e devono essere corredate dal progetto dei lavori di conservazione o restauro ai sensi della normativa statale vigente nella materia.

L assessorato richiedera parere alla competente Sovrintendenza, salva la norma di cui all art. 124 della Costituzione.




Art. 4


Il contributo e pari alla spesa riconosciuta ammissibile ed e a fondo perduto.

Ferme restando le competenze degli organi dello Stato in ordine alle procedure ed esecuzioni degli interventi di cui alla legge n. 1089 dell 1- 6- 1939, l erogazione dei contributi ai comuni e disciplinata dalle norme della legge regionale n. 37 del 18- 8- 1978.




Art. 5


Gli immobili per i quali sono stati erogati contributi ai sensi della presente legge debbono essere aperti al pubblico godimento secondo la vigente normativa statale.  



Art. 6


Alla copertura dell onere derivante dall applicazione della presente legge, valutata in Lire 1.207.000.000 - si fa fronte con utilizzo di pari disponibilita riveniente dal cap. 349 << Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da legge regionale in corso di adozione >> del bilancio di previsione per l esercizio finanziario per il 1978, sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Ai sensi del secondo comma dell art. 39 della legge di contabilita regionale n. 17 del 30- 5- 1977 l assegnazione dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa spesa di L. 1.207.000.000 - trovano copertura in apposito stanziamento della competenza del bilancio 1979.

Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 39 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977 dal bilancio 1979 dovra risultare, con apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell esercizio precedente.

Per gli oneri relativi agli anni successivi si fara fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nei rispettivi bilanci ai sensi dell art. 19 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977.

Le istanze vanno prodotte entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i fondi relativi all anno 1978. Le altre istanze relative ai fondi da iscrivere nel bilancio 1979, vanno presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi le istanze vanno presentate entro il 30 aprile di ciascun anno.