Legge Regionale 29 giugno 1979, n. 37 Conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico - artistico, edilizia monumentale, bibliotecaria, teatrale - Interventi straordinari ed urgenti.
Art. 1Fino all approvazione
della legge quadro nazionale di tutela prevista dall art. 38 del DPR 24- 7-
1977, n. 616, la Regione Puglia interviene per la conservazione, la
valorizzazione, il restauro del patrimonio monumentale regionale, tutelato e
vincolato ai sensi della legge n. 1089 dell 1- 6- 1939, che abbisogna di
interventi straordinari ed urgenti.
Art. 2Gli interventi saranno
effettuati su segnalazione degli Enti locali e degli Enti ed Istituzioni
pubbliche e private, secondo un piano di priorita predisposto dalla Giunta
regionale sentita la competente Commissione consiliare.
I contributi sono concessi ai
comuni nei cui territori insistono i beni immobili secondo il piano di priorita
di cui al primo comma.
Art. 3Le domande per la concessione
dei contributi devono pervenire alla Regione Puglia – Assessorato alla Cultura -
entro il 30 marzo di ogni anno e devono essere corredate dal progetto dei lavori
di conservazione o restauro ai sensi della normativa statale vigente nella
materia.
L assessorato richiedera
parere alla competente Sovrintendenza, salva la norma di cui all art. 124 della
Costituzione.
Art. 4Il contributo e pari alla
spesa riconosciuta ammissibile ed e a fondo perduto.
Ferme restando le competenze
degli organi dello Stato in ordine alle procedure ed esecuzioni degli interventi
di cui alla legge n. 1089 dell 1- 6- 1939, l erogazione dei contributi ai
comuni e disciplinata dalle norme della legge regionale n. 37 del 18- 8-
1978.
Art. 5Gli immobili per i quali
sono stati erogati contributi ai sensi della presente legge debbono essere
aperti al pubblico godimento secondo la vigente normativa statale.
Art. 6Alla copertura dell onere
derivante dall applicazione della presente legge, valutata in Lire
1.207.000.000 - si fa fronte con utilizzo di pari disponibilita riveniente dal
cap. 349 << Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da
legge regionale in corso di adozione >> del bilancio di previsione per l
esercizio finanziario per il 1978, sia per quanto attiene la competenza sia per
quanto attiene la cassa.
Ai sensi del secondo comma
dell art. 39 della legge di contabilita regionale n. 17 del 30- 5- 1977 l
assegnazione dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa spesa di L.
1.207.000.000 - trovano copertura in apposito stanziamento della competenza del
bilancio 1979.
Ai sensi del terzo comma del
suddetto art. 39 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977 dal bilancio 1979
dovra risultare, con apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata
con ricorso ai fondi globali dell esercizio precedente.
Per gli oneri relativi agli
anni successivi si fara fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nei
rispettivi bilanci ai sensi dell art. 19 della legge regionale n. 17 del 30- 5-
1977.
Le istanze vanno prodotte entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i fondi
relativi all anno 1978. Le altre istanze relative ai fondi da iscrivere nel
bilancio 1979, vanno presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge; per gli anni successivi le istanze vanno presentate entro
il 30 aprile di ciascun anno.
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