Legge Regionale 29 giugno 1979, n. 39 Provvidenze per lo sviluppo programmato della ricettivita' alberghiera e turistica e dei servizi complementari.
Art. 1(Finalita della
legge) Al fine di promuovere il
miglioramento e l ordinato sviluppo della ricettivita alberghiera e turistica,
ai sensi dell art. 12 dello Statuto, la Regione Puglia puo concedere
contributi in conto capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente
legge, per:
a) costruzione, ricostruzione,
ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e completamento
di:
- alberghi, pensioni, villaggi
turistici a conduzione alberghiera, locande, ostelli per la gioventu,
autostelli, campeggi e case per ferie. Per gli esercizi alberghieri, il numero
dei posti letto ammissibile a contributo non puo superare i
250;
- impianti e servizi
complementari ai complessi ricettivi di cui sopra, compresi gli impianti
sportivi e ricreativi ad essi collegati, purche gli stessi siano aperti al
pubblico, ancorche a pagamento;
- esercizi di ristorazione,
purche ubicati in localita turistiche e costituiscano coefficiente di
attrazione turistica;
- impianti e servizi ricreativi
pubblici o di uso pubblico, ancorche a pagamento, complementari all attivita
turistica e, comunque, idonei a favorire detta attivita;
- stabilimenti termali e
balneari;
- agenzie di viaggio e turismo,
compreso l acquisto delle attrezzature;
b) per l arredamento o il
rinnovo dell arredamento degli esercizi di cui alla precedente lettera
a).
Art. 2(Direttive generali e criteri
degli interventi) In attesa dell adozione da
parte della Regione del Piano territoriale di coordinamento, entro tre mesi
dall entrata in vigore della presente legge, la competente Commissione
consiliare, su proposta della Giunta regionale, tenuto conto delle aree d
interesse turistico della Regione, approva le direttive generali degli
interventi da effettuare relativamente:
- alle priorita territoriali
di sviluppo turistico;
- alle tipologie ricettive
preferenziali;
- alle dimensioni massime
globali delle iniziative.
Art. 3(Soggetti beneficiari e misura
dei contributi) I contributi in conto capitale
per la realizzazione delle opere di cui all art. 1, sono concessi:
a) agli operatori
privati;
b) agli enti locali o loro
consorzi;
c) agli altri enti pubblici ed
associazioni in qualsiasi forma costituite, interessati allo sviluppo delle
attivita turistiche.
La misura del contributo e
fissata nel 35% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere murarie, gli
impianti fissi e l arredamento, compreso l acquisto dell immobile gia
adibito o da adibire ad uso alberghiero, nonche l acquisto del terreno
purche, questo ultimo, non superi il 50% dell intero investimento.
L investimento globale dell
iniziativa ammissibile al contributo non puo superare, in ogni caso, l importo
di L. 2 miliardi.
Qualora le suddette iniziative
vengano realizzate da Comuni o loro consorzi, da associazioni del tempo libero o
enti turistici sociali senza scopo di lucro, la misura del contributo regionale
e elevata di un ulteriore 10%.
I contributi di cui sopra non
sono cumulabili con altre provvidenze concesse, allo stesso titolo, dallo Stato
e da altri Enti pubblici.
Art. 4(Procedure e modalita per la
richiesta dei contributi) Le domande per la concessione
dei contributi previsti dalla presente legge, dirette all assessorato al
Turismo della Regione Puglia per l istruttoria di competenza, devono essere
contestualmente presentate, entro il mese di aprile di ogni anno, anche al
Sindaco del Comune nel cui territorio e stata programmata l
iniziativa.
Esse devono essere corredate
da:
a) progettazione delle opere
con i seguenti elaborati: relazione tecnica, corografia, planimetria, profili e
sezioni di terreno, piante, prospetti e sezioni dell opera, computo metrico
estimativo, eventuale elencazione degli arredi con relativi prezzi unitari;
b) concessione edilizia;
c) nulla osta necessari ove
esistano vincoli sul territorio;
d) previsione delle modalita
di gestione;
e) elementi atti a valutare la
preparazione professionale del richiedente e dell eventuale
gestore;
f) piano finanziario con l
indicazione dei tempi di realizzazione delle opere;
g) delibera del competente
organo nel caso in cui la richiesta sia presentata da un ente
pubblico;
h) titolo di proprieta dell
immobile o titolarita dell esercizio (nel caso in cui il richiedente non sia
proprietario all esecuzione delle opere);
i) dichiarazione di impegno al
mantenimento della destinazione originaria dell opera per 25 anni in caso di
costruzione e impianti fissi e per almeno 10 anni in caso di arredamento.
l) dichiarazione da cui risulti
che le opere programmate non hanno ancora avuto inizio, ed impegno a non
iniziarle prima di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda di
contributo.
Il Comune competente per
territorio esprime il proprio parere sull opportunita dell iniziativa, in
rapporto alle esigenze turistiche della localita, e lo trasmette all
Assessorato regionale al Turismo entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione
della domanda.
Il Consiglio comunale
predetermina all uopo l organo competente ad esprimere il parere.
Per l attivita istruttoria,
di cui al primo comma del presente articolo, l assessorato al Turismo si avvale
anche della collaborazione di funzionari tecnici dell assessorato all
Urbanistica.
Art. 5(Programma annuale di
intervento e modalita di concessione dei contributi) Entro il 31 luglio di ogni
anno, su proposta dell Assessore al Turismo, la Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente, approva il programma annuale di intervento
sulla base delle direttive di cui all art. 2 e delle domande pervenute in
termine.
I contributi concessi ai sensi
del precedente comma sono accreditati ai Comuni che provvedono, entro e non
oltre 30 giorni e con assoluto divieto di storno delle relative somme, all
erogazione a favore dei beneficiari.
Con il provvedimento di
concessione vengono altresì stabilite le clausole operative, tecniche e
finanziarie cui dovra attenersi ciascun beneficiario.
L opera oggetto del contributo
deve essere iniziata, in ogni caso, entro quattro mesi dalla data di
comunicazione della concessione; la stessa opera deve essere completata e
funzionante entro due anni dalla medesima comunicazione.
Per comprovati motivi, su
proposta dell Assessore al Turismo, i termini di cui al precedente comma
possono essere prorogati, una sola volta - a richiesta dell interessato - con
decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della
Giunta stessa.
Art. 6(Erogazione dei
contributi) L erogazione dei contributi di
cui all art. 1 avra luogo:
- per il 15%, sulla base di
apposito stato di avanzamento dei lavori, da cui risulti l avvenuta esecuzione
di opere per un importo non inferiore alla meta della spesa ammessa;
- per il residuo 20%, ad
avvenuto completamento dei lavori e relativo collaudo, nonche a seguito di
accertamento delle spese di arredamento.
I collaudi e gli accertamenti
di cui al presente articolo, verranno eseguiti da funzionari dell Assessorato
regionale al Turismo, unitamente a tecnici del Genio Civile competente per
territorio.
Art. 7(Revoca della concessione del
contributo) La inosservanza dei termini
fissati nel provvedimento di concessione comporta la revoca della concessione
stessa, da parte del Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione della Giunta stessa, nonche il totale recupero delle quote di
contributo eventualmente gia erogate, e dei relativi interessi legali frattanto
maturati.
Il provvedimento del Presidente
della Giunta regionale e definitivo.
Art. 8(Gestione
impianti) I comuni, i loro consorzi
e le Comunita Montane, che non intendano gestire direttamente gli impianti
incentivati con la presente legge, affidano la gestione degli stessi
esclusivamente a cooperative, a prevalenza di giovani costituite ai sensi della
legge 1 giugno 1977, n. 285, ad associazioni del tempo libero e ad enti
turistici sociali, sulla base di apposita convenzione - tipo, approvata con
decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della
Giunta stessa.
Art. 9(Vincolo di
destinazione) Le opere incentivate ai sensi
della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione turistico -
alberghiera per la durata di 25 o 10 anni, a seconda che trattasi di costruzione
e impianti fissi, ovvero di arredamento.
Il vincolo e reso pubblico a
cura e a spese del beneficiario, mediante trascrizione presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari competente per territorio.
Il Presidente della Giunta, per
la dimostrata, sopravvenuta impossibilita della destinazione stessa, puo
autorizzare, con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta regionale,
la cancellazione totale o parziale del vincolo.
Tale autorizzazione e concessa previo
rimborso totale dei contributi regionali gia erogati.
Art. 10(Disposizioni
finanziarie) Gli oneri derivanti dall
applicazione della presente legge per il triennio 1979- 1981 trovano copertura
come segue:
a) con lo stanziamento di L.
2.000.000.000 che viene assegnato al cap. 346 << Contributi in c /
capitale per spese concernenti attrezzature ricettive - art. 20 leggi n. 3/
1968, n. 326/ 68 e LLRR n. 16/ 74 e n. 46/ 75 >> dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale 1979 approvato dal Consiglio regionale nella
seduta del 27 aprile 1979;
b) con gli appositi
stanziamenti che saranno iscritti nell apposito capitolo della Parte II -
Titolo II. Investimenti dei bilanci regionali degli esercizi 1980- 1981 in
ragione di L. 2 miliardi per ciascun esercizio.
La spesa di cui ai precedenti
punti a) e b) viene finanziata con le entrate ex art. 9 della legge n. 281/
1970.
I contributi di cui alla
presente legge saranno concessi per ciascun esercizio nei limiti degli
stanziamenti di spesa previsti per il medesimo esercizio.
Per gli esercizi successivi al
1981, alla determinazione dello stanziamento si provvedera in sede di
formazione dei relativi bilanci.
Art. 11(Norma
transitoria) Per l anno 1979, le domande di
cui all art. 4 devono essere presentate entro e non oltre 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Le domande gia presentate alla
Regione Puglia, prima dell entrata in vigore della presente legge, ai sensi
della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16, si considerano ritualmente proposte.
Art. 12(Abrogazione) Con l entrata in vigore
della presente legge si intendono abrogate le disposizioni di cui alla legge
regionale 4- 7- 1973, n. 16 e successive proroghe.
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