Legge Regionale 17 luglio 1979, n. 42 Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale.
Art. 1E abrogato l art. 3
della legge regionale 18 Luglio 1974, n. 23.
Art. 2A decorrere dal 1° ottobre
1978, al personale della Regione, comandato in missione fuori dal Comune di
ordinaria sede di servizio, in localita distante almeno 10 chilometri, spetta
l indennita di trasferta nella misura di seguito indicata per ogni ventiquatt
ore di assenza dalla sede (ivi compreso il tempo occorrente per il
viaggio):
a) personale del VII, VI e V
livello funzionale L. 19.100
b) rimanente personale L.
14.000
Per le ore residuali alle ore
24 o per missioni di durata inferiore alle ore 24, l indennita di trasferta
spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di
missione.
Art. 3Le missioni sono
preventivamente disposte dal responsabile dell Ufficio oppure dall
amministratore competente, qualora si tratti del responsabile stesso, se si
svolgono nell ambito della Regione; dall amministratore competente, su
proposta del responsabile dell ufficio, se si svolgono nel restante territorio
della Repubblica; dalla Giunta regionale
se si svolgono all estero.
Le missioni del personale in
servizio presso gli uffici del Consiglio regionale sono preventivamente disposte
dal responsabile dell ufficio, oppure dal Presidente del Consiglio, qualora si
tratti del responsabile stesso, se si svolgono nell ambito della Regione; dal
Presidente del Consiglio, su proposta del responsabile dell ufficio, se si
svolgono nel restante territorio della Repubblica; dall Ufficio di Presidenza
del Consiglio se si svolgono all estero.
In luogo dell intero
trattamento di missione al personale e data facolta di chiedere il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate, dell albergo di seconda
categoria per il personale dal I al V livello e di prima per il rimanente
personale. In tal caso le misure dell indennita di trasferta sono ridotte di
un terzo.
L indennita di trasferta non
e dovuta quando la missione:
a) sia compiuta nella localita
di abituale dimora;
b) si protragga, senza
giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di
servizio;
c) sia di durata inferiore alle
quattro ore;
d) si protragga, con
interruzioni inferiori a mesi due, per oltre 240 giorni;
e) sia compiuta nell ambito
della circoscrizione o zona, come normale servizio d istituto dal personale di
sorveglianza e/ o di custodia.
L indennita di trasferta e
ridotta di un terzo, della meta e di due terzi qualora il dipendente in
missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.
E consentito al dipendente
comandato in missione chiedere una anticipazione pari ai due terzi del
presumibile importo delle indennita che gli spettano ed all intero delle spese
di viaggio.
L indennita di trasferta ai
dipendenti comandati in missione all estero e disciplinata dalla LR n. 21 del
12 agosto 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la
facolta di cui al precedente terzo comma.
Art. 4Il dipendente inviato in
missione in localita distanti sino ad ottanta chilometri dall ordinaria sede
di servizio deve rientrare giornalmente in sede, ogni qualvolta tale rientro sia
consentito da servizi di linea che prevedono una durata del viaggio non
superiore a novanta minuti, con il mezzo piu veloce.
Art. 5Qualora particolari esigenze di
servizio lo impongano e qualora risulti economicamente piu conveniente l uso
del proprio mezzo di trasporto puo essere autorizzato, con provvedimento
motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione
provinciale.
In tal caso la misura dell
indennita chilometrica e ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di
benzina super vigente nel tempo.
Al dipendente e rimborsata,
inoltre, l eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.
L uso del mezzo proprio di
trasporto e autorizzato di volta in volta dal Presidente della Giunta, dal
Presidente del Consiglio e da ciascun Assessore, secondo la rispettiva
competenza, oppure, su delega di questi ultimi, dal responsabile del Settore e
dell Ufficio.
L autorizzazione all uso del
mezzo proprio viene rilasciata a domanda previa acquisizione di dichiarazione
sottoscritta dal dipendente di esonero della Regione da qualsiasi
responsabilita derivante dall uso del mezzo per danni a terzi o a
cose.
Art. 6Al personale in missione
compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggi effettuati
su mezzi pubblici di trasporto di linea extraurbani, compresi quelli di
collegamento fra gli aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, ecc. e la sede
presso cui il dipendente e comandato in missione.
Per i viaggi in ferrovia o su
piroscafi compete il rimborso della spesa effettivamente sostenuta (escluso l
eventuale supplemento per il vitto):
- per il biglietto, nei limiti
del costo a tariffa d uso, di seconda classe per il personale dal I al III
livello, di prima classe per il rimanente personale;
- per l uso dei treni rapidi e
di qualsiasi altra categoria speciale;
- per l uso di un posto in
vagone letto di prima classe per il personale del VI e VII livello e di classe
turistica per il personale dei restanti livelli;
- per l uso di una cuccetta
secondo la classe di diritto.
Il rimborso della spesa
sostenuta spetta anche per i viaggi effettuati con altri servizi pubblici di
linea o in aereo.
In quest ultimo caso, per la
copertura del relativo rischio, l Amministrazione e tenuta a stipulare
contratto di assicurazione sulla vita per morte o invalidita permanente nel
limite massimo ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il
coefficiente di dieci.
In aggiunta al rimborso di cui
ai precedenti commi e dovuta una indennita supplementare pari al dieci per
cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio e compiuto in
ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea
terrestre o marittima, ed al cinque per cento del costo del biglietto stesso, se
il viaggio e compiuto in aereo.
Per i percorsi effettuati a
piedi in zone prive di mezzi spetta l indennita di L. 150 a chilometro.
Qualora non sia esibita, per
smarrimento, la documentazione relativa
alle spese di viaggio, il rimborso delle stesse e commisurato al costo dei
viaggi nella classe piu economica dei mezzi pubblici di linea con l esclusione
dell aereo.
Art. 7I rimborso e le
indennita di cui ai precedenti articoli competono per tutti i servizi resi
fuori della ordinaria sede anche se il personale non acquista titolo alla
indennita di missione.
Art. 8Al dipendente con sede di
servizio fuori del centro abitato, non servita con regolari mezzi di linea,
compete la indennita di cui all art. 5 per l uso del mezzo proprio nel tratto
tra il posto di lavoro e il centro piu vicino.
Art. 9A decorrere dal 1 gennaio 1979,
le misure delle indennita di trasferta e delle altre indennita e rimborsi
previsti dalla presente legge, esclusa quella di cui al secondo comma dello art.
5, sono rideterminate annualmente con Decreto del Presidente della Regione sulla
base degli indici rilevati per la maggiorazione della indennita integrativa
speciale di cui agli artt. 1 e 2 della legge 25- 7- 1959, n. 324 e successive
modifiche ed integrazioni.
L aumento non puo comunque
eccedere il limite del dieci per cento delle misure in atto nell anno
precedente ne essere superiore all incremento che annualmente il Ministero del
Tesoro fissera per i dipendenti civili dello Stato.
Art. 10Nei casi di trasferimento d
ufficio della sede di servizio spetta una indennita di prima sistemazione di
lire 170.000, ridotta di un terzo nel caso di dipendente senza persone di
famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del relativo
provvedimento.
L indennita di cui al comma
precedente e maggiorata di un importo corrispondente a tre mensilita della
indennita integrativa speciale vigente alla data di decorrenza del
trasferimento.
Al dipendente trasferito spetta
il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per se stesso e
per ciascuna persona della famiglia, per il viaggio su mezzi pubblici di
trasporto nei limiti di cui all art. 6, oltre le indennita supplementari di
cui al quarto comma dello stesso articolo.
Nel caso di trasferimento
effettuato con mezzo proprio compete l indennita chilometrica di cui al
secondo comma dell art. 5, oltre una indennita di lire 100 per ciascuna
persona di famiglia.
Agli effetti dei precedenti
commi si considerano come facenti parte della famiglia, purche conviventi
abitualmente con il dipendente ed a carico di questi: figli legittimi,
figliastri, figli legittimati e naturali legalmente riconosciuti, figli adottivi
ed affiliati, di eta non superiore ai 25 anni, coniuge, genitori, affini in
linea retta ascendente, fratelli minorenni e sorelle
nubili.
Spetta altresì il rimborso
delle spese sostenute e documentate per il trasporto, comprensivo del carico e
scarico, delle masserizie fino ad un massimo di L. 16.000 per ogni quintale e
fino ad un massimo di 40 quintali.
Art. 11Per quanto non previsto
dalla presente legge, si fa riferimento alla normativa di cui alle leggi statali
10 dicembre 1973, n. 836, 26 luglio 1978, n. 417 e Decreto Presidente della
Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 12Al maggior onere derivante
dall applicazione della presente legge si fara fronte come segue: - per il
periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 1978, in lire 150.000.000, mediante
imputazione al Cap. 42 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario
1979 - Parte II Spesa - approvato con legge regionale n. 31 del 6- 6- 1979; -
per l anno 1979, in L. 500.000.000, mediante imputazione al precedente cap. 41
dello stesso Bilancio di previsione per il 1979.
Per gli esercizi successivi gli
oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di
previsione.
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