Anno 1979
Numero 42
Data 17/07/1979
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
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Legge Regionale 17 luglio 1979, n. 42

Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale.



Art. 1


E abrogato l art. 3 della legge regionale 18 Luglio 1974, n. 23.


Art. 2


A decorrere dal 1° ottobre 1978, al personale della Regione, comandato in missione fuori dal Comune di ordinaria sede di servizio, in localita distante almeno 10 chilometri, spetta l indennita di trasferta nella misura di seguito indicata per ogni ventiquatt ore di assenza dalla sede (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio):

a) personale del VII, VI e V livello funzionale L. 19.100

b) rimanente personale L. 14.000

Per le ore residuali alle ore 24 o per missioni di durata inferiore alle ore 24, l indennita di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione.




Art. 3


Le missioni sono preventivamente disposte dal responsabile dell Ufficio oppure dall amministratore competente, qualora si tratti del responsabile stesso, se si svolgono nell ambito della Regione; dall amministratore competente, su proposta del responsabile dell ufficio, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica;  dalla Giunta regionale se si svolgono all estero.

Le missioni del personale in servizio presso gli uffici del Consiglio regionale sono preventivamente disposte dal responsabile dell ufficio, oppure dal Presidente del Consiglio, qualora si tratti del responsabile stesso, se si svolgono nell ambito della Regione; dal Presidente del Consiglio, su proposta del responsabile dell ufficio, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica; dall Ufficio di Presidenza del Consiglio se si svolgono all estero.

In luogo dell intero trattamento di missione al personale e data facolta di chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, dell albergo di seconda categoria per il personale dal I al V livello e di prima per il rimanente personale. In tal caso le misure dell indennita di trasferta sono ridotte di un terzo.

L indennita di trasferta non e dovuta quando la missione:

a) sia compiuta nella localita di abituale dimora;

b) si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di servizio;

c) sia di durata inferiore alle quattro ore;

d) si protragga, con interruzioni inferiori a mesi due, per oltre 240 giorni;

e) sia compiuta nell ambito della circoscrizione o zona, come normale servizio d istituto dal personale di sorveglianza e/ o di custodia.

L indennita di trasferta e ridotta di un terzo, della meta e di due terzi qualora il dipendente in missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.

E consentito al dipendente comandato in missione chiedere una anticipazione pari ai due terzi del presumibile importo delle indennita che gli spettano ed all intero delle spese di viaggio.

L indennita di trasferta ai dipendenti comandati in missione all estero e disciplinata dalla LR n. 21 del 12 agosto 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la facolta di cui al precedente terzo comma. 




Art. 4


Il dipendente inviato in missione in localita distanti sino ad ottanta chilometri dall ordinaria sede di servizio deve rientrare giornalmente in sede, ogni qualvolta tale rientro sia consentito da servizi di linea che prevedono una durata del viaggio non superiore a novanta minuti, con il mezzo piu veloce. 



Art. 5


Qualora particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente piu conveniente l uso del proprio mezzo di trasporto puo essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.

In tal caso la misura dell indennita chilometrica e ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Al dipendente e rimborsata, inoltre, l eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

L uso del mezzo proprio di trasporto e autorizzato di volta in volta dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio e da ciascun Assessore, secondo la rispettiva competenza, oppure, su delega di questi ultimi, dal responsabile del Settore e dell Ufficio.

L autorizzazione all uso del mezzo proprio viene rilasciata a domanda previa acquisizione di dichiarazione sottoscritta dal dipendente di esonero della Regione da qualsiasi responsabilita derivante dall uso del mezzo per danni a terzi o a cose.




Art. 6


Al personale in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggi effettuati su mezzi pubblici di trasporto di linea extraurbani, compresi quelli di collegamento fra gli aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, ecc. e la sede presso cui il dipendente e comandato in missione.

Per i viaggi in ferrovia o su piroscafi compete il rimborso della spesa effettivamente sostenuta (escluso l eventuale supplemento per il vitto):

- per il biglietto, nei limiti del costo a tariffa d uso, di seconda classe per il personale dal I al III livello, di prima classe per il rimanente personale;

- per l uso dei treni rapidi e di qualsiasi altra categoria speciale;

- per l uso di un posto in vagone letto di prima classe per il personale del VI e VII livello e di classe turistica per il personale dei restanti livelli;

- per l uso di una cuccetta secondo la classe di diritto.

Il rimborso della spesa sostenuta spetta anche per i viaggi effettuati con altri servizi pubblici di linea o in aereo.

In quest ultimo caso, per la copertura del relativo rischio, l Amministrazione e tenuta a stipulare contratto di assicurazione sulla vita per morte o invalidita permanente nel limite massimo ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente di dieci.

In aggiunta al rimborso di cui ai precedenti commi e dovuta una indennita supplementare pari al dieci per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio e compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea terrestre o marittima, ed al cinque per cento del costo del biglietto stesso, se il viaggio e compiuto in aereo.

Per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di mezzi spetta l indennita di L. 150 a chilometro.

Qualora non sia esibita, per smarrimento,  la documentazione relativa alle spese di viaggio, il rimborso delle stesse e commisurato al costo dei viaggi nella classe piu economica dei mezzi pubblici di linea con l esclusione dell aereo.




Art. 7


I rimborso e le indennita di cui ai precedenti articoli competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede anche se il personale non acquista titolo alla indennita di missione. 



Art. 8


Al dipendente con sede di servizio fuori del centro abitato, non servita con regolari mezzi di linea, compete la indennita di cui all art. 5 per l uso del mezzo proprio nel tratto tra il posto di lavoro e il centro piu vicino.



Art. 9


A decorrere dal 1 gennaio 1979, le misure delle indennita di trasferta e delle altre indennita e rimborsi previsti dalla presente legge, esclusa quella di cui al secondo comma dello art. 5, sono rideterminate annualmente con Decreto del Presidente della Regione sulla base degli indici rilevati per la maggiorazione della indennita integrativa speciale di cui agli artt. 1 e 2 della legge 25- 7- 1959, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni.

L aumento non puo comunque eccedere il limite del dieci per cento delle misure in atto nell anno precedente ne essere superiore all incremento che annualmente il Ministero del Tesoro fissera per i dipendenti civili dello Stato.




Art. 10


Nei casi di trasferimento d ufficio della sede di servizio spetta una indennita di prima sistemazione di lire 170.000, ridotta di un terzo nel caso di dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

L indennita di cui al comma precedente e maggiorata di un importo corrispondente a tre mensilita della indennita integrativa speciale vigente alla data di decorrenza del trasferimento.

Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per se stesso e per ciascuna persona della famiglia, per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto nei limiti di cui all art. 6, oltre le indennita supplementari di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Nel caso di trasferimento effettuato con mezzo proprio compete l indennita chilometrica di cui al secondo comma dell art. 5, oltre una indennita di lire 100 per ciascuna persona di famiglia.

Agli effetti dei precedenti commi si considerano come facenti parte della famiglia, purche conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi: figli legittimi, figliastri, figli legittimati e naturali legalmente riconosciuti, figli adottivi ed affiliati, di eta non superiore ai 25 anni, coniuge, genitori, affini in linea retta ascendente, fratelli minorenni e sorelle nubili.

Spetta altresì il rimborso delle spese sostenute e documentate per il trasporto, comprensivo del carico e scarico, delle masserizie fino ad un massimo di L. 16.000 per ogni quintale e fino ad un massimo di 40 quintali.




Art. 11


Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento alla normativa di cui alle leggi statali 10 dicembre 1973, n. 836, 26 luglio 1978, n. 417 e Decreto Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 e successive modificazioni ed integrazioni.  



Art. 12


Al maggior onere derivante dall applicazione della presente legge si fara fronte come segue: - per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 1978, in lire 150.000.000, mediante imputazione al Cap. 42 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979 - Parte II Spesa - approvato con legge regionale n. 31 del 6- 6- 1979; - per l anno 1979, in L. 500.000.000, mediante imputazione al precedente cap. 41 dello stesso Bilancio di previsione per il 1979.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.