Legge Regionale 17 luglio 1979, n. 43 Normativa per la determinazione delle caratteristiche e per la fornitura delle uniformi al personale avente diritto.
CAPO 1Disposizioni generali
Art. 1Al personale della Regione
Puglia che espleta mansioni di:
a)
custode
b)
portiere
c)
commesso
d) commesso
aula
e) commesso alla Presidenza
della Giunta e
del
Consiglio
f)
autista
g)
garagista
h) vigile
sanitario
i) guardia giurata
particolare
l)
operaio
m) addetto ai servizi
tecnici
n)
inserviente
e assegnata l uniforme ed i
capi di vestiario previsti dalle disposizioni di cui alla presente
legge.
La spesa relativa alla
fornitura di cui alla presente legge e posta a carico del bilancio regionale.
CAPO 2
TITOLO 1Dotazione capi
vestiario
Art. 2Capi di vestiario per custodi,
portieri (qualora non siano anche Guardie Giurate Particolari) e commessi, di
cui alle lettere a - b - c dell art. 1:
A) uniforme invernale
a) giacca ad un petto, due
bottoni, tasche a toppa, un taschino al petto lato sinistro, tutta bacchettata
sul davanti, due tasche interne, completa di bottoni civili e scudetto in
metallo con fermaglio riportante intrecciata la sigla RP (Regione Puglia) da
applicarsi sul taschino;
b) pantalone con taglio
classico, senza risvolti, a due tasche trasversali, una tasca posteriore,
foderato sul davanti sin sotto il ginocchio.
L intera uniforme sara
confezionata in tessuto di grisaglia - gabardine del peso di gr. 500 ml, colore
bleu scuro.
La composizione sara di lana
65% - poliestere 35% (percentuali di massima);
c) camicia in tessuto misto
(con le seguenti percentuali di massima: 65% terital e 35% cotone) in color
grigio azzurro, manica lunga sr modello classico;
d) cravatta in tessuto
gabardine color bleu;
e) calze lunghe in pura lana
bleu, tallone e punta rinforzati;
f) scarpe in pellame, color
nero, interamente foderate, fondo robusto di vero cuoio, modello classico con
finta mascherina e bordo interamente rotellinato;
g) cintura in vitello nero di
altezza 3 cm.;
h) impermeabile color bleu in
gabardine purissima lana vergine 100% modello Oxford, doppio petto, con cintura
e spalline carre;
B) uniforme
estiva
a) giacca ad un petto, due
bottoni, tasche a toppa, un taschino al petto, lato sinistro, tutta bacchettata
sul davanti, due tasche interne, completa di bottoni civili e scudetto in
metallo con fermaglio riportante intrecciata la sigla RP (Regione Puglia) da
applicarsi sul taschino;
b) pantalone con taglio
classico, senza risvolti, a due tasche trasversali, una tasca posteriore,
foderato sul davanti sin sotto il ginocchio.
L intera uniforme sara
confezionata in tessuto fresco, di grammi 280 ml, color bleu scuro. La
composizione sara di lana 50% e trevira 50% (percentuali di massima);
c) camicia di puro cotone al
100%, color azzurro scuro, manica corta, spalline, taschino e collo doppio
uso;
d) cravatta in tessuto
gabardine color bleu;
e) calze modello corto con
elastico in puro cotone rinforzato al tallone ed alla punta, color
bleu;
f) scarpe in pellame vitello
nazionale, lavorazione guanto, fondo interamente in vero cuoio macello
nazionale, color nero, modello mocassino.
Art. 3Capi di vestiario per commessi
aula:
1) Stifelius
invernale:
stifelius, pantaloni e gilet,
color nero;
2) Stifelius
estivo:
stifelius, pantaloni e gilet,
color nero;
confezione eseguita con tessuto
fresco 3 capi, purissima lana gr. 340/ 50 ml colore nero.
a) Articoli a
corredo:
a) camicia bianca, collo
attaccato, modello classico;
b) papillons in seta
nera;
c) guanti bianchi in
pellame;
d) calze lunghe, colore
nero;
e) scarpine in pelle di vitello
nero, forma classica.
Art. 4Capi di vestiario per commessi
addetti al Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale:
Divisa
invernale:
- giacca doppio petto con
terminali a lancia, bottoni in metallo dorato tipo accademia zigrinati, due
tasche a toppa applicate, con taschino sul lato sinistro tagliato;
- pantalone modello classico
senza risvolti, due tasche laterali, una tasca posteriore.
La divisa e confezionata con
tessuto drappe in purissima lana color nero.
Divisa
estiva:
- giacca a un petto, un bottone
nero di osso, due tasche a toppa applicate, un taschino sul lato sinistro;
- pantalone classico, senza
risvolti, due tasche laterali, una tasca posteriore.
La divisa e confezionata con
tessuto fresco lana color nero.
Articoli a
corredo:
- camicia di colore bianco in
puro cotone, modello classico con piegone sul davanti;
- galle nero modello a
farfalla in tessuto misto seta raso lucido;
- scarpe in vitello nero,
modello mocassino, tutto liscio a pantofola, elastico intorno sulla pattina,
fondocuoio;
- calze nere del tipo estivo ed
invernale - cintura in vitello nero.
Art. 5Capi di vestiario per autista e
garagista:
sono gli stessi previsti per il
personale di cui al precedente art. 2 con le seguenti modifiche:
Autisti: (in sostituzione dell
impermeabile)
giubbotto in vitello nero,
concia al cromo, confezionato con pellame di finissima scelta, chiusura con
cerniera centrale dal basso all alto, due tasche trasversali chiuse con
cerniere, foderato all interno con pelo sintetico.
Tuta, confezionata con tessuto
puro cotone MASSAUA color bleu, modello due pezzi composta da pantalone con due
tasche applicate, giubbotto con due tasche al petto, chiusura con
bottoni.
Garagisti: tuta confezionata
come sopra.
Art. 6Capi di vestiario per guardia
giurata particolare e vigile sanitario:
Divisa
invernale:
a) giacca foggia divisa
militare, con due taschini al petto e due tasche laterali, chiusura con pattina,
completa di spalline;
b) pantalone modello classico
senza risvolti, due tasche trasversali, una tasca posteriore, foderato sul
davanti sin sotto il ginocchio.
La divisa e confezionata con
tessuto cardellino, pura lana, color avio;
c) camicia confezionata in
tessuto Oxford, modello militare, con due taschini al petto con pattine e
spalline;
d) cravatta in tessuto
gabardine color bleu;
e) calze lunghe in pura lana
bleu con tallone e punte rinforzate;
f) scarpe in pellame nero,
interamente foderate, fondo robusto in vero cuoio, modello classico con finta
mascherina e bordo interamente rotellinato;
g) cintura in vitello nero di
altezza 3 cm.;
h) berretto confezionato con
tessuto cardellino pura lana, color avio, con visiera;
i) impermeabile color bleu in
gabardine purissima lana vergine 100%, modello Oxford, doppio petto, con cintura
e spalline carre.
Divisa
estiva:
a) giacca foggia divisa
militare, con due taschini al petto e due tasche laterali, chiusura con pattina
completa di spalline;
b) pantalone modello classico,
senza risvolti, a due tasche trasversali, una tasca posteriore, foderato sul
davanti sin sotto il ginocchio.
La divisa e confezionata in
tessuto fresco- lana 50%, trevira 50% color avio;
c) camicia color avio,
confezionata in tessuto Oxford, modello militare con due taschini al petto con
pattine e spalline;
d) cravatta in tessuto
gabardine bleu;
e) calze modello corto con
elastico in puro cotone rinforzato al tallone ed alla punta, color
bleu;
f) scarpe in pellame vitello
nazionale, lavorazione guanto, fondo interamente in vero cuoio, macello
nazionale, color nero, modello mocassino;
g) cintura in vitello di
altezza cm. 3;
h) berretto confezionato con
tessuto fresco - lana 50%, e trevira 50% color avio, con
visiera.
Art. 7Capi di vestiario per operaio:
a) operai addetti a lavorazione
boschiva:
Capi
invernali:
- due tute da lavoro in tela
pesante con cerniera centrale (durata un anno);
- tre maglioni di lana a collo
alto (durata due anni);
- due paia di calzettoni di
lana pesante (durata un anno);
- due paia di scarponi tipo
anfibio invernale (durata tre anni);
- una giacca a vento pesante
impermeabile a cappuccio (durata due anni).
Capi
estivi:
- due completi di giacca,
pantalone con berretto in tela leggera (durata un anno);
- due camicie in tela leggera
tipo estivo militare (durata un anno);
- due paia di calzettoni di
lana leggera (durata un anno);
- due paia di scarponcini, tipo
anfibi leggeri (durata tre anni);
Capi accessori a
corredo:
- un paio di guanti da lavoro,
un elmetto antinfortunistico (i predetti accessori vanno sostituiti in caso di
usura o per altra causa che li renda inservibili).
b) operai addetti a reparti
officine:
spetta l assegnazione dei capi
di vestiario sub a) integrati da due
grembiuli per saldatura elettrica ad arco;
- due guanti lunghi per
saldatura elettrica ad arco;
- due paia di occhiali di
protezione bianchi a stanghetta per mole smeriglio;
- due maschere antipolvere ed
antivernice nitro (i predetti accessori vanno sostituiti in caso di usura o per
altra causa che li renda inservibili).
c) operai addetti a reparti
prentisti – falegnami - segantini:
spetta l assegnazione dei capi
di vestiario sub a), integrati da:
- un giubbotto
antinfortunistico per macchine toupie;
- due maschere antipolvere ed
antivernice nitro;
- due paia di occhiali di
protezione bianchi a stanghetta per mola smeriglio; (i predetti accessori vanno
sostituiti in caso di usura o per altra causa che li renda inservibili).
Art. 8Al personale addetto ai Servizi
Tecnici, ai Centri stampa e di fotoriproduzione, oltre i capi di vestiario
previsti dal precedente art. 2, spettano due camici tipo invernale in lana color
nero (durata due anni) e due camici tipo estivo in cotone color nero (durata due
anni).
Al personale addetto ai Centri
stampa e di fotoriproduzione spettano, inoltre, due paia di occhiali di cui uno
del tipo vTimes New Roman con lenti eventualmente graduate da sostituire in
caso di usura o per altra causa che li renda inservibili.
Art. 9Capi di vestiario per
inservienti:
- due camici tipo invernale in
lana color verde oliva (durata due anni);
- due camici tipo estivo in
cotone color verde oliva (durata due anni).
TITOLO 2Quantita capi di vestiario e
durata
Art. 10La quantita e la durata dei
capi di vestiario sono così stabiliti in quanto non specificatamente previsto
nei precedenti articoli.
a) uniforme invernale CAPI 2
DURATA anni 3;
b) uniforme estiva CAPI 2
DURATA anni 3;
c) impermeabile CAPI 1 DURATA
anni 3;
d) camicia invernale CAPI 6
DURATA anni 2;
e) camicia estiva CAPI 6 DURATA
anni 2;
f) cravatta papillon o galle
CAPI 4 DURATA anni 2;
g) paia di calze invernali CAPI
6 DURATA anni 1;
h) paio di calze estive CAPI 6
DURATA anni 1;
i) scarpe invernali CAPI 2
DURATA anni 2;
l) scarpe estive CAPI 2 DURATA
anni 2;
m) cintura CAPI 1 DURATA anni
2;
n) guanti CAPI 2 DURATA anni 3;
o) giubbotto CAPI 1 DURATA anni
4;
p) tuta CAPI 2 DURATA anni
3.
TITOLO 3PRESCRIZIONI
PARTICOLARI
Art. 11L uniforme, il camice, la
tuta, l impermeabile, il giubbotto previsti dalla presente legge, devono
riportare sul lato sinistro all altezza del taschino sinistro la sigla RP
(Regione Puglia) intrecciata e ricamata in filo dorato.
La stessa sigla e posta sul
berretto per chi e tenuto ad indossarlo.
CAPO 3DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12E fatto obbligo al personale
previsto dall art. 1 di indossare i relativi capi di vestiario durante le ore
di lavoro; gli utenti consegnatari sono, altresì, tenuti alla buona
conservazione ed all uso decoroso dei capi assegnati, con la precisazione che,
in caso di anticipato deterioramento imputabile ad incuria o negligenza del
consegnatario, questi devono provvedere al rinnovo a proprio carico e spese; ove
non si ottemperi provvedera l Amministrazione anticipando la spesa da
recuperare con ritenuta d acconto sullo stipendio come per legge.
Il personale che ha diritto
agli accessori previsti dalla presente legge, e tenuto a farne uso, declinando
l Ente Regione, in caso contrario, da ogni responsabilita.
Art. 13I responsabili dei
settori, uffici e servizi vigileranno sulla scrupolosa osservanza delle
disposizioni di cui all articolo precedente, segnalando ai competenti
assessorati le eventuali inosservanze ed inadempienze delle prescrizioni da
parte del personale interessato per l eventuale applicazione di sanzioni
disciplinari.
Art. 14Il personale di cui al
precedente art. 1, assegnato a mansioni diverse o superiori, deve consegnare
entro 15 giorni il corredo dei capi di vestiario e degli accessori all Ufficio
Provveditorato Economato che curera gli adempimenti di cui al successivo
articolo.
Art. 15I capi di vestiario, le
uniformi ed ogni altro accessorio dovranno, alla scadenza prevista per il
relativo uso, essere riconsegnati all Ufficio Provveditorato Economato che
curera, secondo le disposizioni della Giunta regionale, la loro alienazione o
cessione gratuita in favore della CRI ovvero di altri enti assistenziali.
Art. 16La Giunta regionale e
autorizzata a provvedere alla fornitura di quanto previsto dalla presente legge
stipulando apposita convenzione con ditte specializzate.
Art. 17All onere derivante dall
applicazione della presente legge si provvedera con l apposito stanziamento al
cap. 47 del bilancio di previsione per l anno 1979, approvato con LR n. 31 del
6- 6- 1979.
Per gli esercizi successivi gli
oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di
previsione.
CAPO 4DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 18Ai fini dell
applicazione della presente legge, va tenuto conto della dotazione di vestiario
assegnato per effetto di precedente normativa, se ed in quanto conforme alle
caratteristiche previste con le presenti disposizioni.
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