Anno 1979
Numero 43
Data 17/07/1979
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
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Legge Regionale 17 luglio 1979, n. 43

Normativa per la determinazione delle caratteristiche e per la fornitura delle uniformi al personale avente diritto.



CAPO 1

Disposizioni generali





Art. 1


Al personale della Regione Puglia che espleta mansioni di:

a) custode

b) portiere

c) commesso

d) commesso aula

e) commesso alla Presidenza della Giunta e

del Consiglio

f) autista

g) garagista

h) vigile sanitario

i) guardia giurata particolare

l) operaio

m) addetto ai servizi tecnici

n) inserviente

e assegnata l uniforme ed i capi di vestiario previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge.

La spesa relativa alla fornitura di cui alla presente legge e posta a carico del bilancio regionale.  




CAPO 2





TITOLO 1

Dotazione capi vestiario





Art. 2


Capi di vestiario per custodi, portieri (qualora non siano anche Guardie Giurate Particolari) e commessi, di cui alle lettere a - b - c dell art. 1:

A) uniforme invernale

a) giacca ad un petto, due bottoni, tasche a toppa, un taschino al petto lato sinistro, tutta bacchettata sul davanti, due tasche interne, completa di bottoni civili e scudetto in metallo con fermaglio riportante intrecciata la sigla RP (Regione Puglia) da applicarsi sul taschino;

b) pantalone con taglio classico, senza risvolti, a due tasche trasversali, una tasca posteriore, foderato sul davanti sin sotto il ginocchio.

L intera uniforme sara confezionata in tessuto di grisaglia - gabardine del peso di gr. 500 ml, colore bleu scuro.

La composizione sara di lana 65% - poliestere 35% (percentuali di massima);

c) camicia in tessuto misto (con le seguenti percentuali di massima: 65% terital e 35% cotone) in color grigio azzurro, manica lunga sr modello classico;

d) cravatta in tessuto gabardine color bleu;

e) calze lunghe in pura lana bleu, tallone e punta rinforzati;

f) scarpe in pellame, color nero, interamente foderate, fondo robusto di vero cuoio, modello classico con finta mascherina e bordo interamente rotellinato;

g) cintura in vitello nero di altezza 3 cm.;

h) impermeabile color bleu in gabardine purissima lana vergine 100% modello Oxford, doppio petto, con cintura e spalline carre;

B) uniforme estiva

a) giacca ad un petto, due bottoni, tasche a toppa, un taschino al petto, lato sinistro, tutta bacchettata sul davanti, due tasche interne, completa di bottoni civili e scudetto in metallo con fermaglio riportante intrecciata la sigla RP (Regione Puglia) da applicarsi sul taschino;

b) pantalone con taglio classico, senza risvolti, a due tasche trasversali, una tasca posteriore, foderato sul davanti sin sotto il ginocchio.

L intera uniforme sara confezionata in tessuto fresco, di grammi 280 ml, color bleu scuro. La composizione sara di lana 50% e trevira 50% (percentuali di massima);

c) camicia di puro cotone al 100%, color azzurro scuro, manica corta, spalline, taschino e collo doppio uso;

d) cravatta in tessuto gabardine color bleu;

e) calze modello corto con elastico in puro cotone rinforzato al tallone ed alla punta, color bleu;

f) scarpe in pellame vitello nazionale, lavorazione guanto, fondo interamente in vero cuoio macello nazionale, color nero, modello mocassino.




Art. 3


Capi di vestiario per commessi aula:

1) Stifelius invernale:

stifelius, pantaloni e gilet, color nero;

2) Stifelius estivo:

stifelius, pantaloni e gilet, color nero;

confezione eseguita con tessuto fresco 3 capi, purissima lana gr. 340/ 50 ml colore nero.

a) Articoli a corredo:

a) camicia bianca, collo attaccato, modello classico;

b) papillons in seta nera;

c) guanti bianchi in pellame;

d) calze lunghe, colore nero;

e) scarpine in pelle di vitello nero, forma classica.




Art. 4


Capi di vestiario per commessi addetti al Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale:

Divisa invernale:

- giacca doppio petto con terminali a lancia, bottoni in metallo dorato tipo accademia zigrinati, due tasche a toppa applicate, con taschino sul lato sinistro tagliato;

- pantalone modello classico senza risvolti, due tasche laterali, una tasca posteriore.

La divisa e confezionata con tessuto drappe in purissima lana color nero.

Divisa estiva:

- giacca a un petto, un bottone nero di osso, due tasche a toppa applicate, un taschino sul lato sinistro;

- pantalone classico, senza risvolti, due tasche laterali, una tasca posteriore.

La divisa e confezionata con tessuto fresco lana color nero.

Articoli a corredo:

- camicia di colore bianco in puro cotone, modello classico con piegone sul davanti;

- galle nero modello a farfalla in tessuto misto seta raso lucido;

- scarpe in vitello nero, modello mocassino, tutto liscio a pantofola, elastico intorno sulla pattina, fondocuoio;

- calze nere del tipo estivo ed invernale - cintura in vitello nero.




Art. 5


Capi di vestiario per autista e garagista:

sono gli stessi previsti per il personale di cui al precedente art. 2 con le seguenti modifiche:

Autisti: (in sostituzione dell impermeabile)

giubbotto in vitello nero, concia al cromo, confezionato con pellame di finissima scelta, chiusura con cerniera centrale dal basso all alto, due tasche trasversali chiuse con cerniere, foderato all interno con pelo sintetico.

Tuta, confezionata con tessuto puro cotone MASSAUA color bleu, modello due pezzi composta da pantalone con due tasche applicate, giubbotto con due tasche al petto, chiusura con bottoni.

Garagisti: tuta confezionata come sopra.




Art. 6


Capi di vestiario per guardia giurata particolare e vigile sanitario:

Divisa invernale:

a) giacca foggia divisa militare, con due taschini al petto e due tasche laterali, chiusura con pattina, completa di spalline;

b) pantalone modello classico senza risvolti, due tasche trasversali, una tasca posteriore, foderato sul davanti sin sotto il ginocchio.

La divisa e confezionata con tessuto cardellino, pura lana, color avio;

c) camicia confezionata in tessuto Oxford, modello militare, con due taschini al petto con pattine e spalline;

d) cravatta in tessuto gabardine color bleu;

e) calze lunghe in pura lana bleu con tallone e punte rinforzate;

f) scarpe in pellame nero, interamente foderate, fondo robusto in vero cuoio, modello classico con finta mascherina e bordo interamente rotellinato;

g) cintura in vitello nero di altezza 3 cm.;

h) berretto confezionato con tessuto cardellino pura lana, color avio, con visiera;

i) impermeabile color bleu in gabardine purissima lana vergine 100%, modello Oxford, doppio petto, con cintura e spalline carre.

Divisa estiva:

a) giacca foggia divisa militare, con due taschini al petto e due tasche laterali, chiusura con pattina completa di spalline;

b) pantalone modello classico, senza risvolti, a due tasche trasversali, una tasca posteriore, foderato sul davanti sin sotto il ginocchio.

La divisa e confezionata in tessuto fresco- lana 50%, trevira 50% color avio;

c) camicia color avio, confezionata in tessuto Oxford, modello militare con due taschini al petto con pattine e spalline;

d) cravatta in tessuto gabardine bleu;

e) calze modello corto con elastico in puro cotone rinforzato al tallone ed alla punta, color bleu;

f) scarpe in pellame vitello nazionale, lavorazione guanto, fondo interamente in vero cuoio, macello nazionale, color nero, modello mocassino;

g) cintura in vitello di altezza cm. 3;

h) berretto confezionato con tessuto fresco - lana 50%, e trevira 50% color avio, con visiera.




Art. 7


Capi di vestiario per operaio:

a) operai addetti a lavorazione boschiva:

Capi invernali:

- due tute da lavoro in tela pesante con cerniera centrale (durata un anno);

- tre maglioni di lana a collo alto (durata due anni);

- due paia di calzettoni di lana pesante (durata un anno);

- due paia di scarponi tipo anfibio invernale (durata tre anni);

- una giacca a vento pesante impermeabile a cappuccio (durata due anni).

Capi estivi:

- due completi di giacca, pantalone con berretto in tela leggera (durata un anno);

- due camicie in tela leggera tipo estivo militare (durata un anno);

- due paia di calzettoni di lana leggera (durata un anno);

- due paia di scarponcini, tipo anfibi leggeri (durata tre anni);

Capi accessori a corredo:

- un paio di guanti da lavoro, un elmetto antinfortunistico (i predetti accessori vanno sostituiti in caso di usura o per altra causa che li renda inservibili).

b) operai addetti a reparti officine:

spetta l assegnazione dei capi di vestiario sub  a) integrati da due grembiuli per saldatura elettrica ad arco;

- due guanti lunghi per saldatura elettrica ad arco;

- due paia di occhiali di protezione bianchi a stanghetta per mole smeriglio;

- due maschere antipolvere ed antivernice nitro (i predetti accessori vanno sostituiti in caso di usura o per altra causa che li renda inservibili).

c) operai addetti a reparti prentisti – falegnami - segantini:

spetta l assegnazione dei capi di vestiario sub a), integrati da:

- un giubbotto antinfortunistico per macchine toupie;

- due maschere antipolvere ed antivernice nitro;

- due paia di occhiali di protezione bianchi a stanghetta per mola smeriglio; (i predetti accessori vanno sostituiti in caso di usura o per altra causa che li renda inservibili).  




Art. 8


Al personale addetto ai Servizi Tecnici, ai Centri stampa e di fotoriproduzione, oltre i capi di vestiario previsti dal precedente art. 2, spettano due camici tipo invernale in lana color nero (durata due anni) e due camici tipo estivo in cotone color nero (durata due anni).

Al personale addetto ai Centri stampa e di fotoriproduzione spettano, inoltre, due paia di occhiali di cui uno del tipo vTimes New Roman con lenti eventualmente graduate da sostituire in caso di usura o per altra causa che li renda inservibili. 




Art. 9


Capi di vestiario per inservienti:

- due camici tipo invernale in lana color verde oliva (durata due anni);

- due camici tipo estivo in cotone color verde oliva (durata due anni).




TITOLO 2

Quantita capi di vestiario e durata





Art. 10


La quantita e la durata dei capi di vestiario sono così stabiliti in quanto non specificatamente previsto nei precedenti articoli.

a) uniforme invernale CAPI 2 DURATA anni 3;

b) uniforme estiva CAPI 2 DURATA anni 3;

c) impermeabile CAPI 1 DURATA anni 3;

d) camicia invernale CAPI 6 DURATA anni 2;

e) camicia estiva CAPI 6 DURATA anni 2;

f) cravatta papillon o galle CAPI 4 DURATA anni 2;

g) paia di calze invernali CAPI 6 DURATA anni 1;

h) paio di calze estive CAPI 6 DURATA anni 1;

i) scarpe invernali CAPI 2 DURATA anni 2;

l) scarpe estive CAPI 2 DURATA anni 2;

m) cintura CAPI 1 DURATA anni 2;

n) guanti CAPI 2 DURATA anni 3;

o) giubbotto CAPI 1 DURATA anni 4;

p) tuta CAPI 2 DURATA anni 3.




TITOLO 3

PRESCRIZIONI PARTICOLARI





Art. 11


L uniforme, il camice, la tuta, l impermeabile, il giubbotto previsti dalla presente legge, devono riportare sul lato sinistro all altezza del taschino sinistro la sigla RP (Regione Puglia) intrecciata e ricamata in filo dorato.

La stessa sigla e posta sul berretto per chi e tenuto ad indossarlo. 




CAPO 3

DISPOSIZIONI FINALI





Art. 12


E fatto obbligo al personale previsto dall art. 1 di indossare i relativi capi di vestiario durante le ore di lavoro; gli utenti consegnatari sono, altresì, tenuti alla buona conservazione ed all uso decoroso dei capi assegnati, con la precisazione che, in caso di anticipato deterioramento imputabile ad incuria o negligenza del consegnatario, questi devono provvedere al rinnovo a proprio carico e spese; ove non si ottemperi provvedera l Amministrazione anticipando la spesa da recuperare con ritenuta d acconto sullo stipendio come per legge.

Il personale che ha diritto agli accessori previsti dalla presente legge, e tenuto a farne uso, declinando l Ente Regione, in caso contrario, da ogni responsabilita.




Art. 13


I responsabili dei settori, uffici e servizi vigileranno sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all articolo precedente, segnalando ai competenti assessorati le eventuali inosservanze ed inadempienze delle prescrizioni da parte del personale interessato per l eventuale applicazione di sanzioni disciplinari. 



Art. 14


Il personale di cui al precedente art. 1, assegnato a mansioni diverse o superiori, deve consegnare entro 15 giorni il corredo dei capi di vestiario e degli accessori all Ufficio Provveditorato Economato che curera gli adempimenti di cui al successivo articolo. 



Art. 15


I capi di vestiario, le uniformi ed ogni altro accessorio dovranno, alla scadenza prevista per il relativo uso, essere riconsegnati all Ufficio Provveditorato Economato che curera, secondo le disposizioni della Giunta regionale, la loro alienazione o cessione gratuita in favore della CRI ovvero di altri enti assistenziali.  



Art. 16


La Giunta regionale e autorizzata a provvedere alla fornitura di quanto previsto dalla presente legge stipulando apposita convenzione con ditte specializzate.



Art. 17


All onere derivante dall applicazione della presente legge si provvedera con l apposito stanziamento al cap. 47 del bilancio di previsione per l anno 1979, approvato con LR n. 31 del 6- 6- 1979.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.




CAPO 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE





Art. 18


Ai fini dell applicazione della presente legge, va tenuto conto della dotazione di vestiario assegnato per effetto di precedente normativa, se ed in quanto conforme alle caratteristiche previste con le presenti disposizioni.