Anno 1979
Numero 44
Data 25/07/1979
Abrogato No
Materia Programmazione;
Note
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Legge Regionale 25 luglio 1979, n. 44

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1975, n. 24 - Procedure ed organi della programmazione.



Art. 1


Il piano di sviluppo economico ed il piano di assetto del territorio, approvati - in una con i conseguenti provvedimenti normativi di attuazione - dal Consiglio regionale, hanno efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per la Regione, gli Enti e le Aziende direttamente o indirettamente dipendenti dalla Regione o da essa comunque collegati, gli Enti locali per le materie delegate dalla Regione.

Il piano di sviluppo economico ed il piano di assetto del territorio danno l indirizzo per le attivita proprie degli Enti locali, degli altri enti pubblici, delle aziende a partecipazione pubblica e dei privati.

Il piano di sviluppo economico non puo riferirsi ad un periodo inferiore al triennio.




Art. 2


Il secondo e il terzo comma dell art. 4 della legge regionale 4 marzo 1975, n. 24 sono soppressi e vengono così sostituiti:

<< La Giunta deve sottoporre al Consiglio regionale il piano di assetto del territorio insieme con il piano di sviluppo economico e regionale. I piani settoriali di intervento debbono essere articolati sulla base delle indicazioni contenute nel programma regionale di sviluppo >>.




Art. 3


Al fine di assicurare il miglior coordinamento tra il Consiglio regionale e la Giunta, e costituito presso il Consiglio regionale il Comitato consiliare per il piano con il compito di esprimere pareri su tutte le questioni riguardanti la programmazione e di promuovere, d intesa con l Assessore alla programmazione, consultazioni con gli Enti locali e le forze sociali per realizzare la piu ampia partecipazione al processo di programmazione.

Il Comitato ha, altresì, il compito di esaminare e vagliare i documenti predisposti dalla Giunta regionale relativi al piano di sviluppo economico, al piano di assetto del territorio, ai piani settoriali di intervento nonche alle relazioni di cui agli artt. 6 e 7 della LR 4- 3- 1975, n. 24 e di esprimere parere al riguardo alla Giunta e al Consiglio regionale. 




Art. 4


Il Comitato consiliare per il piano e costituito dal Presidente, dai Presidenti delle Commissioni consiliari, dallo Assessore alla Programmazione e da un assessore per ciascun dipartimento designato dalla Giunta nonche dai Capigruppo o loro delegati.

Gli assessori regionali di cui al primo comma hanno voto consultivo.

Gli altri assessori partecipano alle riunioni del Comitato allorquando si discutono problemi di loro competenza.  




Art. 5


Il Presidente del Comitato viene eletto a maggioranza dal Comitato tra i Consiglieri regionali.

Il Presidente del Comitato partecipa alle consultazioni degli Enti locali e delle forze sociali promosse dall Assessore alla Programmazione, nell ambito delle direttive del Consiglio regionale ai sensi dell art. 5 della legge 4- 3- 1975 n. 24.

Per l espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale di apposito ufficio con personale del Consiglio regionale nell ambito del contingente allo stesso assegnato e, per il tramite dell Assessore alla Programmazione, utilizza gli uffici e gli strumenti della programmazione. 




Art. 6


L art. 11 della legge 4- 3- 1975, n. 24 e soppresso e viene così sostituito:

<< E costituito presso la Giunta regionale il Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione regionale con il compito di predisporre, anche in termini di ipotesi alternative, le linee direttrici del piano di sviluppo economico e del piano di assetto del territorio nonche dei programmi di intervento settoriale.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha altresì il compito di approfondire l impostazione metodologica dei lavori di formazione, aggiornamento e verifica dei piani e di esprimere parere sulle leggi regionali di rilevanza per la programmazione economica e per la pianificazione territoriale e sulle  politiche nazionali di carattere ordinario e straordinario  nonche sui rapporti di consulenza da stipularsi, anche in via continuativa, con gli Istituti universitari, Enti o singoli esperti concernenti specifici lavori, di indagine, ricerca, progettazione, rilevazione ed elaborazione dei dati, attinenti la programmazione economica e la pianificazione territoriale >>. 




Art. 7


Il Comitato Tecnico Scientifico e composto da 9 esperti di riconosciuta competenza, nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell assessore alla Programmazione.

L incarico professionale agli esperti di cui al comma precedente, ha la durata di un esercizio finanziario e puo essere prorogato per altre due volte.

Nella nomina degli esperti devono essere assicurate, prioritariamente ed in modo distinto e complementare, competenze tecnico - scientifiche per le seguenti aree:

1) area economico - sociale generale e settoriale; 2) area urbanistico - territoriale; 3) area metodologico - statistica.

Il Comitato Tecnico Scientifico, del quale fanno parte di diritto il Presidente del Comitato consiliare per il piano, il Presidente della I Commissione consiliare ed il Coordinatore del Settore Programmazione, e presieduto dall Assessore alla Programmazione o, in sua vece, dal Presidente del Comitato consiliare per il piano.

Gli altri coordinatori di settore, su richiesta del Presidente, possono di volta in volta e per le materie ricadenti nel settore di competenza partecipare alla riunione del Comitato.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta al mese.

Ai servizi di segreteria del Comitato si provvede con il personale del settore Programmazione.

I compensi spettanti agli esperti componenti il Comitato Tecnico Scientifico saranno corrisposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in conformita delle disposizioni regionali vigenti in materia.




Art. 8


L art. 12 della legge 4- 3- 75, n. 24 e integrato con il seguente comma: << Per garantire alla Regione supporti tecnici permanenti atti a fornire servizi continuativi per quanto riguarda la conoscenza della realta economica e sociale ai fini di programmazione, la Regione provvedera a redigere un piano regionale per la ricerca e per le applicazioni informatiche, per la ricerca economica e per l informazione socio - statistica >>.



Art. 9


Il Settore Programmazione e articolato nei seguenti uffici:

Ufficio del programma e attuazione del piano, con il compito di curare l impostazione del piano di sviluppo economico e del piano di assetto del territorio, effettuare le operazioni di analisi e di verifica e provvedere alle eventuali modifiche.

L Ufficio del Programma cura il coordinamento della programmazione regionale con quella nazionale. L Ufficio del Programma cura, altresì, il coordinamento dell intervento straordinario e comunitario con quello ordinario; nonche ha il compito di seguire, anche attraverso i dipartimenti, la rispondenza dell azione dei diversi comparti dell attivita regionale alle indicazioni dei documenti programmatici;

Ufficio del bilancio e dei rapporti con la realta regionale, con il compito di provvedere alle necessarie analisi qualitative e quantitative per le relazioni di cui agli artt. 6 e 7 della LR 4- 3- 1975, n. 24 nonche di curare il collegamento con gli Enti locali, le forze sociali e culturali della collettivita regionale in attuazione delle direttive del Consiglio regionale ai sensi dell art. 5 della legge regionale 4- 3- 1975, n.24,  provvedendo alla raccolta e organica sistemazione di tutte le proposte, indicazioni ed osservazioni;

Ufficio statistico, con il compito di raccogliere, sistematizzare ed elaborare gli indicatori economici e sociali relativi all attivita di programmazione globale e settoriale;

Ufficio acque ed energia, con il compito di studio e di analisi dei problemi delle acque e di predisposizione dei programmi di intervento in ordine al reperimento, alla tutela e all uso delle risorse idriche anche non convenzionali; nonche di individuare i fabbisogni di energia, predisporre le proposte di intervento con riferimento alle fonti alternative e di seguire la realizzazione del progetto regionale di metanizzazione.




Art. 10


L organico del personale dirigente del Settore Programmazione, con qualifica di settimo livello, e ampliato di altre sei unita, di cui due statistici, un econometrico, un urbanista, un agronomo, un ingegnere sistemista, da assumere con apposito pubblico concorso, da espletarsi nei modi e nei termini di legge.  



Art. 11


L onere derivante dall applicazione della presente legge trova copertura nelle disponibilita del bilancio pluriennale alle voci A. 2. c. – Funzionamento organi regionali e C. 1. – Funzionamento uffici, approvato con LR n. 14 del 6- 2- 1979 - art. 4.

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico a corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.