Legge Regionale 25 luglio 1979, n. 44 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1975, n. 24 - Procedure ed organi della programmazione.
Art. 1Il piano di sviluppo economico
ed il piano di assetto del territorio, approvati - in una con i conseguenti
provvedimenti normativi di attuazione - dal Consiglio regionale, hanno efficacia
di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per la Regione, gli Enti e le Aziende
direttamente o indirettamente dipendenti dalla Regione o da essa comunque
collegati, gli Enti locali per le materie delegate dalla Regione.
Il piano di sviluppo economico
ed il piano di assetto del territorio danno l indirizzo per le attivita
proprie degli Enti locali, degli altri enti pubblici, delle aziende a
partecipazione pubblica e dei privati.
Il piano di sviluppo economico
non puo riferirsi ad un periodo inferiore al triennio.
Art. 2Il secondo e il terzo comma
dell art. 4 della legge regionale 4 marzo 1975, n. 24 sono soppressi e vengono
così sostituiti:
<< La Giunta deve
sottoporre al Consiglio regionale il piano di assetto del territorio insieme con
il piano di sviluppo economico e regionale. I piani settoriali di intervento
debbono essere articolati sulla base delle indicazioni contenute nel programma
regionale di sviluppo >>.
Art. 3Al fine di assicurare il
miglior coordinamento tra il Consiglio regionale e la Giunta, e costituito
presso il Consiglio regionale il Comitato consiliare per il piano con il compito
di esprimere pareri su tutte le questioni riguardanti la programmazione e di
promuovere, d intesa con l Assessore alla programmazione, consultazioni con
gli Enti locali e le forze sociali per realizzare la piu ampia partecipazione
al processo di programmazione.
Il Comitato ha, altresì, il
compito di esaminare e vagliare i documenti predisposti dalla Giunta regionale
relativi al piano di sviluppo economico, al piano di assetto del territorio, ai
piani settoriali di intervento nonche alle relazioni di cui agli artt. 6 e 7
della LR 4- 3- 1975, n. 24 e di esprimere parere al riguardo alla Giunta e al
Consiglio regionale.
Art. 4Il Comitato consiliare per il
piano e costituito dal Presidente, dai Presidenti delle Commissioni consiliari,
dallo Assessore alla Programmazione e da un assessore per ciascun dipartimento
designato dalla Giunta nonche dai Capigruppo o loro
delegati.
Gli assessori regionali di cui
al primo comma hanno voto consultivo.
Gli altri assessori partecipano
alle riunioni del Comitato allorquando si discutono problemi di loro competenza.
Art. 5Il Presidente del Comitato
viene eletto a maggioranza dal Comitato tra i Consiglieri regionali.
Il Presidente del Comitato
partecipa alle consultazioni degli Enti locali e delle forze sociali promosse
dall Assessore alla Programmazione, nell ambito delle direttive del Consiglio
regionale ai sensi dell art. 5 della legge 4- 3- 1975 n.
24.
Per l espletamento dei propri
compiti il Comitato si avvale di apposito ufficio con personale del Consiglio
regionale nell ambito del contingente allo stesso assegnato e, per il tramite
dell Assessore alla Programmazione, utilizza gli uffici e gli strumenti della
programmazione.
Art. 6L art. 11 della legge 4- 3-
1975, n. 24 e soppresso e viene così sostituito:
<< E costituito presso
la Giunta regionale il Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione
regionale con il compito di predisporre, anche in termini di ipotesi
alternative, le linee direttrici del piano di sviluppo economico e del piano di
assetto del territorio nonche dei programmi di intervento settoriale.
Il Comitato Tecnico Scientifico
ha altresì il compito di approfondire l impostazione metodologica dei lavori di
formazione, aggiornamento e verifica dei piani e di esprimere parere sulle leggi
regionali di rilevanza per la programmazione economica e per la pianificazione
territoriale e sulle politiche nazionali
di carattere ordinario e straordinario
nonche sui rapporti di consulenza da stipularsi, anche in via
continuativa, con gli Istituti universitari, Enti o singoli esperti concernenti
specifici lavori, di indagine, ricerca, progettazione, rilevazione ed
elaborazione dei dati, attinenti la programmazione economica e la pianificazione
territoriale >>.
Art. 7Il Comitato Tecnico Scientifico
e composto da 9 esperti di riconosciuta competenza, nominati con decreto del
Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su
proposta dell assessore alla Programmazione.
L incarico professionale agli
esperti di cui al comma precedente, ha la durata di un esercizio finanziario e
puo essere prorogato per altre due volte.
Nella nomina degli esperti
devono essere assicurate, prioritariamente ed in modo distinto e complementare,
competenze tecnico - scientifiche per le seguenti aree:
1) area economico - sociale
generale e settoriale; 2) area urbanistico - territoriale; 3) area metodologico
- statistica.
Il Comitato Tecnico
Scientifico, del quale fanno parte di diritto il Presidente del Comitato
consiliare per il piano, il Presidente della I Commissione consiliare ed il
Coordinatore del Settore Programmazione, e presieduto dall Assessore alla
Programmazione o, in sua vece, dal Presidente del Comitato consiliare per il
piano.
Gli altri coordinatori di
settore, su richiesta del Presidente, possono di volta in volta e per le materie
ricadenti nel settore di competenza partecipare alla riunione del Comitato.
Il Comitato Tecnico Scientifico
si riunisce almeno una volta al mese.
Ai servizi di segreteria del
Comitato si provvede con il personale del settore Programmazione.
I compensi spettanti agli
esperti componenti il Comitato Tecnico Scientifico saranno corrisposti con
decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta
regionale, in conformita delle disposizioni regionali vigenti in
materia.
Art. 8L art. 12 della legge 4-
3- 75, n. 24 e integrato con il seguente comma: << Per garantire alla
Regione supporti tecnici permanenti atti a fornire servizi continuativi per
quanto riguarda la conoscenza della realta economica e sociale ai fini di
programmazione, la Regione provvedera a redigere un piano regionale per la
ricerca e per le applicazioni informatiche, per la ricerca economica e per l
informazione socio - statistica >>.
Art. 9Il Settore Programmazione e
articolato nei seguenti uffici:
Ufficio del programma e
attuazione del piano, con il compito di curare l impostazione del piano di
sviluppo economico e del piano di assetto del territorio, effettuare le
operazioni di analisi e di verifica e provvedere alle eventuali modifiche.
L Ufficio del Programma cura
il coordinamento della programmazione regionale con quella nazionale. L Ufficio
del Programma cura, altresì, il coordinamento dell intervento straordinario e
comunitario con quello ordinario; nonche ha il compito di seguire, anche
attraverso i dipartimenti, la rispondenza dell azione dei diversi comparti
dell attivita regionale alle indicazioni dei documenti programmatici;
Ufficio del bilancio e dei
rapporti con la realta regionale, con il compito di provvedere alle necessarie
analisi qualitative e quantitative per le relazioni di cui agli artt. 6 e 7
della LR 4- 3- 1975, n. 24 nonche di curare il collegamento con gli Enti
locali, le forze sociali e culturali della collettivita regionale in attuazione
delle direttive del Consiglio regionale ai sensi dell art. 5 della legge
regionale 4- 3- 1975, n.24, provvedendo
alla raccolta e organica sistemazione di tutte le proposte, indicazioni ed
osservazioni;
Ufficio statistico, con il
compito di raccogliere, sistematizzare ed elaborare gli indicatori economici e
sociali relativi all attivita di programmazione globale e settoriale;
Ufficio acque ed energia, con
il compito di studio e di analisi dei problemi delle acque e di predisposizione
dei programmi di intervento in ordine al reperimento, alla tutela e all uso
delle risorse idriche anche non convenzionali; nonche di individuare i
fabbisogni di energia, predisporre le proposte di intervento con riferimento
alle fonti alternative e di seguire la realizzazione del progetto regionale di
metanizzazione.
Art. 10L organico del personale
dirigente del Settore Programmazione, con qualifica di settimo livello, e
ampliato di altre sei unita, di cui due statistici, un econometrico, un
urbanista, un agronomo, un ingegnere sistemista, da assumere con apposito
pubblico concorso, da espletarsi nei modi e nei termini di legge.
Art. 11L onere derivante dall
applicazione della presente legge trova copertura nelle disponibilita del
bilancio pluriennale alle voci A. 2. c. – Funzionamento organi regionali e C. 1.
– Funzionamento uffici, approvato con LR n. 14 del 6- 2- 1979 - art. 4.
Per gli anni successivi gli
oneri faranno carico a corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di
previsione.
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