Legge Regionale 31 luglio 1979, n. 48 Consulta per i beni culturali ed ambientali.
Art. 1E istituita la Consulta
regionale per i beni culturali ed ambientali, la quale svolge attivita di
consulenza e di proposte per i competenti organi della Regione.
La sua consulenza si esercita
in particolare:
a) in merito al piano regionale
per la conservazione e l uso dei beni culturali ed ambientali e per la
promozione delle attivita connesse, anche nel quadro del piano di sviluppo
regionale e del piano urbanistico territoriale;
b) in relazione a tutte le
iniziative riguardanti la conservazione e l uso dei beni culturali ed
ambientali;
c) sulla redazione di cataloghi
generali dei beni culturali ed ambientali nell area regionale tenendo conto dei
necessari collegamenti con gli organi centrali e periferici dello Stato, con le
Universita e con le altre Istituzioni Culturali pubbliche;
d) sulle proposte di iniziative
riguardanti la materia oggetto della presente legge avanzate dagli Enti locali e
coordinate dalla Giunta regionale.
Art. 2La consulta e
composta:
1) dal Presidente della Giunta
regionale o suo delegato;
2) dagli Assessori alla
Cultura, alla Pubblica Istruzione ed all Assetto del territorio;
3) da un rappresentante per
ciascuna delle Province pugliesi;
4) da un rappresentante per
ciascuno dei Comuni capoluogo;
5) da sei rappresentanti degli
altri Comuni della Regione designati dall Anci pugliese, garantendo la presenza
paritaria dei Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, dei Comuni dai 10.000 ai
30.000 abitanti e dei Comuni superiori ai 30.000 abitanti;
6) da un Consigliere regionale
per ogni Gruppo politico presente nel Consiglio regionale;
7) da tre rappresentanti delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo
nazionale;
8) da un rappresentante della
Conferenza regionale Episcopale;
9) dal Soprintendente ai Beni
storici - artistici, architettonici ed ambientali della Regione;
10) dal Soprintendente ai Beni
Archeologici della Regione;
11) dal Soprintendente ai Beni
Archivistici della Regione;
12) dal Soprintendente
regionale scolastico della Regione;
13) da un rappresentante dell
Accademia pugliese delle Scienze;
14) da quattro rappresentanti
per ciascuna delle Universita pugliesi nominati dal Senato
accademico;
15) da cinque rappresentanti
dei sistemi bibliotecari e museali tra i direttori delle biblioteche e dei
musei, assicurando la presenza di
ciascuna Provincia;
16) da un rappresentante del
Museo Nazionale di Taranto;
17) da un rappresentante della
Biblioteca Nazionale di Bari;
18) da un rappresentante dell
Ordine degli Architetti;
19) da un rappresentante dell
Ordine degli Ingegneri;
20) da sei rappresentanti di
Enti di Ricerca ed Istituti Culturali.
Art. 3La Consulta dura in carica
cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
I componenti eleggono nel
proprio seno due Vice Presidenti con voto limitato ad uno.
Le funzioni di Segretario sono
svolte dal Coordinatore dell Assessorato alla Cultura.
Entro sei mesi dall
insediamento, la Consulta formula il proprio regolamento interno e lo sottopone
all approvazione del Consiglio regionale.
In attesa delle designazioni la
Consulta puo essere costituita, sempreche risultino regolarmente designati o
eletti 2/ 3 dei componenti.
Ai componenti della Consulta,
che non siano dipendenti regionali, spetta il trattamento di cui alla legge
regionale n. 27 del 24- 3- 1975.
Art. 4La Consulta regionale dei Beni
Culturali ed Ambientali puo proporre all Assessorato alla Cultura, che
richiedera alla Giunta regionale l adozione dei relativi provvedimenti
deliberativi, iniziative:
a) per il censimento, l
inventario, la catalogazione e la fruizione dei beni culturali ed
ambientali;
b) per l attuazione e il
finanziamento di programmi di ricerca e di pubblicazioni scientifiche;
c) per ottenere la
collaborazione di esperti e di gruppi di specialisti per l elaborazione di
piani e programmi particolari.
Nell ambito di questi
programmi si promuovera la qualificazione scientifica e professionale di
giovani ricercatori.
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