Legge Regionale 31 luglio 1979, n. 49 Nuova disciplina degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.
Art. 1La consulta regionale
della Cooperazione, istituita presso l Assessorato competente, opera nel quadro
di una politica d incentivazione, sviluppo e sostegno delle forme cooperative
in attuazione dell art. 17 dello Statuto della Regione Puglia nelle materie
previste dall art. 117 della Costituzione.
Art. 2 Consulta regionale della Cooperazione e composta:
a) dall Assessore competente,
Presidente;
b) da 15 membri nominati su
designazione dei Comitati regionali delle Associazioni di rappresentanza e
tutela del Movimento Cooperativo giuridicamente riconosciuto, ed in particolare
da cinque membri della AGCI (Associazione Gen. Coop. Italiane), da cinque membri
in rappresentanza della CCI (Confederazione Coop. Ital.) da cinque membri in
rappresentanza della LNC e M. (Lega Naz. Coop. e Mutue);
c) da due membri nominati su
designazione dell Associazione regionale della FNCA ( Fed. Naz. Coop.
Agr.);
d) da quattro membri nominati
su designazione del Rettore dell Universita di Bari in rappresentanza della
facolta di Agraria, di Economia e Commercio, di Ingegneria e di
Giurisprudenza;
e) da un membro nominato su
designazione del Rettore dell Universita di Lecce;
f) da un membro nominato su
designazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
g) da un membro nominato su
designazione dell Unione regionale Camere di Commercio;
h) da un membro nominato su
designazione della Direzione Marittima regionale;
i) da tre membri nominati su
designazione delle organizzazioni dei Sindacati maggiormente
rappresentativi;
l) da un membro nominato su
designazione dell Ufficio Regionale del Lavoro;
Esplica la funzione di
Segretario un funzionario dell Assessorato competente.
In caso di assenza del
Presidente le funzioni vicarie sono svolte dal componente piu anziano.
La Consulta regionale della
Cooperazione e nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica
per l intero arco della legislatura.
Art. 3La Consulta Regionale della
Cooperazione ha i seguenti compiti:
a) studia il fenomeno della
Cooperazione nelle cause e negli effetti che determina nella economia regionale,
utilizzando all uopo, oltre alle stesse capacita espresse dalle forze della
Consulta, anche ogni altro strumento utile, proponendo all Assessorato
competente programmi pluriennali d intervento e tutti quei provvedimenti,
indagini studi, ricerche, inchieste utili alla diffusione e al consolidamento
delle forme cooperative;
b) formula proposte agli
Assessorati competenti sugli interventi programmatici, legislativi ed
amministrativi della Regione in materia di cooperazione;
c) esprime pareri sugli schemi
dei disegni di legge e sui regolamenti in materia di cooperazione e che
comunemente prevedono l incentivazione;
d) esprime parere sulle
proposte di concessione di sovvenzioni secondo quanto previsto dall art. 15
della presente legge;
e) esprime parere su tutte le
questioni in materia di cooperazione per le quali lo stesso sia prescritto da
leggi o regolamenti;
f) esprime proposte in ordine
alla ripartizione dei fondi stanziati per le finalita di cui agli artt. 7- 9 ed
11.
La Consulta potra avvalersi
dell opera di esperti nei diversi settori dell attivita cooperativa.
Art. 4Le Commissioni Consiliari
competenti in sede di esame di proposte e disegni di legge in materia di
cooperazione dovranno acquisire il parere della Consulta regionale della
Cooperazione.
Art. 5La Consulta nomina nel suo seno
un Comitato Tecnico composto dal Presidente della Consulta, e da due
rappresentanti per ciascuna Associazione di cui alla lettera b) dell art. 2
della presente legge; da un rappresentante della FNCA; da altri due membri
appartenenti alle rimanenti componenti della Consulta
regionale.
Il Comitato e presieduto dal
Presidente della Consulta e potra avvalersi dell opera di esperti.
In caso di assenza del
Presidente le funzioni vicarie sono svolte dal componente piu anziano.
Esplica le funzioni di
Segretario il Segretario della Consulta.
Il Comitato Tecnico svolge i
compiti che ad esso vengono delegati dalla Consulta.
Art. 6La Consulta e convocata dal
suo Presidente almeno quattro volte all anno e quante altre volte il Presidente
per fondati motivi lo riterra opportuno oppure dietro richiesta motivata di un
Assessore regionale o di un terzo dei componenti della Consulta
stessa.
Il Comitato Tecnico e
convocato dal suo Presidente almeno sei volte all anno e non piu di due volte
nello stesso mese.
Ai membri della Consulta e del
Comitato Tecnico spetta un gettone di presenza per ogni seduta nella misura
fissata dalle norme legislative regionali di disciplina generale della materia.
I componenti della Consulta e
del Comitato Tecnico decadono dal loro incarico qualora non partecipino a due
sedute consecutive senza giustificato motivo.
Art. 7La Giunta regionale e
autorizzata a concedere una sovvenzione annuale alle Organizzazioni regionali
delle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciuto di cui alla lettera b) dell art. 2 e alla
Federazione Nazionale Cooperative Agricole di cui alla lettera c) del medesimo
articolo quando contino non meno di cento cooperative aderenti nella Regione.
Tale sovvenzione e disposta
per il potenziamento del servizio di assistenza tecnica, amministrativa e
commerciale ai sodalizi cooperativi, per lo svolgimento di iniziative volte alla
promozione ed allo sviluppo della cooperazione nonche per la formazione dei
quadri dirigenti, intermedi ed ausiliari.
Art. 8La sovvenzione ordinaria di cui
all art. 7 e corrisposta con le seguenti modalita:
- il 40% dello stanziamento
annuale in parti uguali fra tutte le organizzazioni di cooperative di cui all
art. 7;
- il 20% in proporzione al
numero dei settori d intervento rappresentati e previsti dalla
legge;
- il 40%, sempre fra le stesse
organizzazioni, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31
dicembre dell anno precedente risultino aderenti ad ogni
associazione.
Art. 9L Amministrazione regionale
per le finalita di cui all art. 1 della presente legge e autorizzata a
concedere, a favore delle imprese cooperative e consorzi di cooperative, un
contributo sugli interessi per l acquisto o la locazione finanziaria (leasing)
di macchine o attrezzature e di tutti i mezzi tecnici necessari ad avviare l
attivita o a migliorare la produttivita delle imprese cooperative operanti
nella Regione.
I contributi di cui al comma
precedente vengono altresì concessi per il rinnovamento e l ammodernamento degli impianti produttivi
dell impresa cooperativa.
Tale contributo deve essere
commisurato in modo che a carico dei beneficiari resti un tasso di interesse
pari al 30% del tasso di riferimento comprensivo di ogni spesa ed onere
accessorio.
Il concorso regionale viene
concesso per i prestiti non superiori a cinque anni per un ammontare complessivo
del prestito non superiore a 100 milioni. Potranno essere ammessi al contributo
anche le iniziative avviate e non completate nei tre anni antecedenti la
richiesta di finanziamento.
I contributi in conto interessi
sono concessi direttamente agli Istituti di Credito o alle societa di leasing
mobiliare attraverso specifiche convenzioni stipulate tra la Regione ed i
predetti istituti di credito o societa.
I contributi in conto interessi
potranno essere concessi fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile per
l acquisto di macchinari ed attrezzature tecniche, comunque nella misura
massima prevista dai commi 3° e 4° del presente articolo.
Il contributo dovra essere
revocato per le operazioni non stipulate entro sei mesi dalla data di emissione
del decreto di concessione da parte del Presidente della Regione o dell
Assessore delegato analogamente il contributo sara revocato se i lavori non
saranno avviati nello stesso arco di tempo.
Art. 10Le cooperative ed i consorzi di
cooperative, per godere dei benefici previsti dalla presente legge, devono
essere retti e disciplinati dai principi della mutualita senza fini di lucro ed
essere in regola con gli adempimenti legali previsti per questa forma di
Societa.
Art. 11L Amministrazione regionale e
autorizzata inoltre a sostenere spese dirette per:
- la predisposizione di piani
pluriennali e settoriali di sviluppo della cooperazione;
- l organizzazione di
convegni, conferenze, congressi e viaggi di studio;
- l esecuzione di studi e
ricerche in materia di cooperazione;
- la partecipazione a rassegne,
esposizioni, concorsi;
- l assegnazione di borse di
studio e premi scolastici;
- la stampa e la propaganda
cooperativa;
- la redazione della relazione
annuale sullo stato e sul programma di sviluppo della cooperazione in
Puglia;
- ogni altra iniziativa
ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione.
Art. 12Per ottenere le sovvenzioni
previste dall art. 7 della presente legge, le organizzazioni cooperative di cui
alle lettere b) e c) dell art. 2, sono tenute a presentare domanda entro il 30
giugno di ogni anno allo Assessorato competente della
Regione.
La domanda deve essere
corredata da una relazione dettagliata sullo stato di attuazione dei programmi
dell anno precedente, unitamente al bilancio, dal programma di sviluppo e dal
preventivo di spesa delle iniziative da intraprendere, ammissibili a sovvenzione
a norma dello art. 7 della presente
legge.
Art. 13Le cooperative ed i consorzi di
cooperative con sede legale nella Regione, in possesso dei requisiti richiesti,
potranno presentare domanda entro il 31 marzo di ogni anno per la concessione
dei contributi previsti dall art. 9 della presente legge.
Le domande, sottoscritte dal
Presidente della cooperativa o del consorzio cooperativo, dovranno essere
inviate dall Assessorato regionale competente, a mezzo raccomandata postale,
corredate dalla seguente documentazione:
a) copia dell atto costitutivo
e dello Statuto della cooperativa;
b) certificato della Prefettura
comprovante l iscrizione della cooperativa nel Registro
Prefettizio;
c) certificato di iscrizione al
BUSC;
d) copia del bilancio dell
esercizio precedente regolarmente approvato e depositato presso la cancelleria
del Tribunale o, in alternativa, dichiarazione del Presidente d impegno a
trasmettere copia del bilancio nei termini suddetti prima della emissione del
decreto di concessione della sovvenzione;
e) relazione da cui risulti il
programma della cooperativa;
f) relazione tecnico economica
riguardante l iniziativa;
g) preventivi di spesa delle
apparecchiature ed attrezzature da acquistare;
h) relazione sulla produzione e
sul conto economico;
i) dichiarazione di
disponibilita da parte dell istituto di credito o di leasing;
l) ogni altra documentazione
richiesta dalle convenzioni con gli Istituti di credito o di leasing mobiliare.
Art. 14I contributi di cui alla
presente legge non sono cumulabili con altri contributi erogati allo stesso
titolo dalla Regione.
Art. 15La Giunta regionale, tenuto
conto del parere della Consulta regionale della Cooperazione e della competente
Commissione Consiliare approva le proposte di concessione dei contributi di cui
agli artt. 7- 9 in relazione alla disponibilita dei fondi stanziati in
bilancio.
I contributi sono concessi con
decreto del Presidente della Giunta regionale o dell Assessore competente all
uopo delegato.
Art. 16Le organizzazioni
beneficiarie delle sovvenzioni di cui all art. 7 dovranno presentare, entro i
tre mesi successivi alla chiusura di attivita finanziaria, una dettagliata
relazione sul programma svolto e sulla utilita dell iniziativa nonche una
dichiarazione dalla quale risulti la destinazione data alla sovvenzione.
Art. 17Le opere realizzate ed i beni
acquisiti con le agevolazioni previste dalla presente legge, non possono essere
alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei
finanziamenti.
In caso di anticipata
estinzione del mutuo, di scioglimento o cessazione della cooperativa, l
erogazione del contributo viene interrotta con effetto
immediato.
In caso di fallimento della
cooperativa, l erogazione del contributo viene interrotta allatto della
dichiarazione giudiziaria d insolvenza.
In caso di scioglimento,
cessazione o fallimento della cooperativa durante il periodo di concessione del
contributo, la Regione dovra operare azioni di rivalsa al fine di recuperare i
contributi erogati.
Art. 18Entro il mese di febbraio di
ogni anno il Presidente della Consulta presenta al Consiglio regionale una
relazione sullo stato di sviluppo della cooperazione in Puglia.
A tale fine il Presidente si
avvale della collaborazione di funzionari in rappresentanza degli Assessorati
che operano in materia di cooperazione.
Art. 19Entro il 30 aprile di ogni anno
la Consulta regionale per la cooperazione propone i criteri preferenziali e le
modalita con cui dovranno essere disposte le sovvenzioni previste dalla
legge.
Tali proposte, previo parere
della Commissione consiliare competente, vengono approvate dalla Giunta
regionale.
Art. 20(Norma
transitoria) In fase di prima applicazione,
la nuova Consulta regionale della Cooperazione dovra essere costituita entro 3
mesi dall entrata in vigore della presente legge.
Fino alla costituzione della
Consulta della cooperazione nelle forme previste dalla presente legge e
prorogata la Consulta in carica al momento dell entrata in vigore della
presente legge ed essa puo legittimamente operare qualora i suoi componenti si
riducano ad un numero non inferiore alla meta piu uno dei componenti previsti
dalla legge regionale n. 33 del 3- 9- 1974.
I criteri di cui all art. 19
dovranno essere proposti alla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Per il 1979 i procedimenti
amministrativi relativi ai contributi previsti dalla legge regionale n. 33 del
3- 9- 1974 saranno definiti sulla base della stessa legge.
Art. 21Per le finalita di cui all
art. 7 della presente legge e autorizzato a decorrere dall esercizio
finanziario 1980, la spesa annua di Lire 250.000.000 (duecentocinquantamilioni).
Per le finalita di cui all
art. 9 e autorizzata, per l esercizio finanziario 1980, la spesa di L.
1.100.000.000 (unmiliardocentomilioni) per l esercizio finanziario 1981 la
spesa di L. 1.600.000.000 (unmiliardoseicentomilioni).
Per gli anni finanziari
successivi la maggiorazione dello stanziamento previsto per il 1981 sara
disposta nei bilanci di previsione pluriennali.
Per le finalita di cui all
art. 11 e disposta, a decorrere dall esercizio finanziario 1980, la spesa
annua di L. 20.000.000 (ventimilioni).
Gli oneri previsti dal presente
articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale approvato con la legge
regionale n. 31 del 6- 6- 1979.
- 15 - Cooperazione ed
Associazionismo 1979 L. 500.000.000; 1980 L. 1.370.000.000; 1981 L.
1.870.000.000, e bilancio annuale 1979 al Cap. 431 interventi a favore della
cooperazione e dell associazionismo - LR n. 33 del 3- 9- 1974 >> per L.
500.000.000.
Per gli esercizi successivi gli
oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci di
previsione.
Art. 22La legge regionale n. 33
del 3- 9- 1974 e abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge,
salvo quanto disposto dal precedente art. 20.
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