Anno 1979
Numero 51
Data 28/08/1979
Abrogato No
Materia Turismo;
Note
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Legge Regionale 28 agosto 1979, n. 51

Istituzione dell' Albo regionale delle associazioni pro loco.



Art. 1


La Regione Puglia riconosce le associazioni << pro loco >> quali strumenti di promozione dell attivita turistica di base, che si concreta essenzialmente in attivita di:

a) tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali;

b) assunzione e promozione di iniziative atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica delle risorse locali;

c) iniziative dirette a richiamare ospiti ed a migliorare le condizioni di soggiorno;

d) assistenza ed informazione ai turisti;

e) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del fenomeno turistico.




Art. 2


In attuazione di quanto previsto all art. 1 e istituito presso l Assessorato al turismo l << Albo regionale delle associazioni Pro Loco della Puglia >>.


Art. 3


Per l iscrizione all Albo regionale delle associazioni pro loco, che sostituisce a tutti gli effetti l iscrizione all Albo nazionale previsto dalla legge 4- 3- 1958, n. 174, debbono concorrere le seguenti condizioni:

a) che l Associazione pro loco sia stata costituita in localita non riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, e nella quale non operi altra associazione pro - loco iscritta all albo regionale;

b) che la localita nella quale e stata costituita l associazione pro - loco presenti attrattive turistiche, sotto il profilo climatico, paesaggistico, storico, artistico ed ambientale, o possegga comunque caratteristiche che la rendano suscettibile di valorizzazione turistica;

c) che la costituzione dell Associazione pro - loco abbia avuto luogo con atto notarile;

d) che lo statuto dell associazione pro - loco sia ispirato ai principi di democraticita ed in particolare preveda:

- la presenza nel Consiglio di Amministrazione di 3 rappresentanti dell Amministrazione comunale, di cui uno espresso dalle minoranze;

- norme sull elezione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

- la possibilita di associarsi per tutti i cittadini;

- che, in caso di scioglimento dell associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti pubblici, siano devoluti all ente turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al Comune in cui l associazione ha sede;

- che sussistano fondate previsioni sull entita e sulla continuita delle entrate per quote associative, contributi locali ed eventuali proventi dell imposta di soggiorno.  




Art. 4


La domanda di iscrizione all Albo regionale - corredata da copia dell atto costitutivo e dello statuto, del bilancio preventivo e del programma di attivita che la pro - loco intende svolgere - e presentata all Assessorato regionale al turismo.



Art. 5


L iscrizione all Albo e disposta con provvedimento della Giunta regionale sentito il Comune nel cui  territorio l Associazione pro -loco opera. 


Art. 6


L Albo regionale delle associazioni pro – loco e pubblicato all inizio di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione. 


Art. 7


La Giunta regionale verifica annualmente - su relazione dell Assessore al turismo - la persistenza delle condizioni di cui all art. 3, e dispone la cancellazione dall Albo, delle associazioni prive dei requisiti richiesti.



Art. 8


L iscrizione all Albo regionale costituisce condizione indispensabile per:

a) la designazione del rappresentante delle Associazioni << pro loco >> nelle aziende autonome soggiorno e turismo e in tutti gli altri casi previsti da leggi regionali;

b) fruire dei contributi della Regione, per lo svolgimento dei programmi annuali di attivita turistica;

c) effettuare manifestazioni cui concorrano anche finanziariamente la Regione e gli enti turistici subregionali.

Per poter accedere ai contributi regionali le pro - loco iscritte all Albo formulano, all inizio di ogni esercizio, programmi annuali di attivita con l indicazione della relativa spesa.

I programmi sono presentati al Comune competente per territorio che li trasmette col proprio parere, all Assessorato regionale al turismo.

Le associazioni pro - loco che beneficiano dei contributi della Regione trasmettono all Assessorato regionale al turismo ed al Comune il conto consuntivo entro il 31 marzo dell anno successivo a quello cui lo stesso conto si riferisce.




Art. 9


Le associazioni pro - loco gia in attivita all entrata in vigore della presente legge, anche se iscritte all Albo nazionale, devono presentare la istanza di cui al precedente art. 3, corredata dall atto costitutivo e dello Statuto, modificato ai sensi della presente legge, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Art. 10


La concessione dei contributi a favore delle associazioni pro - loco iscritte all Albo regionale, viene deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su proposta dell Assessore al turismo entro il mese di giugno di ogni anno.



Art. 11


Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge per l esercizio 1979 si fa fronte con lo stanziamento di L. 70.000.000 previsto al Cap. 351 << Contributi per attivita delle associazioni pro - loco >> dello stesso Bilancio approvato con LR n.31 del 6- 6- 79.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci di previsione.