Legge Regionale 28 agosto 1979, n. 51 Istituzione dell' Albo regionale delle associazioni pro loco.
Art. 1La Regione Puglia riconosce le
associazioni << pro loco >> quali strumenti di promozione dell
attivita turistica di base, che si concreta essenzialmente in attivita
di:
a) tutela e miglioramento delle
risorse turistiche locali;
b) assunzione e promozione di
iniziative atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica delle
risorse locali;
c) iniziative dirette a
richiamare ospiti ed a migliorare le condizioni di
soggiorno;
d) assistenza ed informazione
ai turisti;
e) iniziative atte a
sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del fenomeno
turistico.
Art. 2In attuazione di quanto
previsto all art. 1 e istituito presso l Assessorato al turismo l <<
Albo regionale delle associazioni Pro Loco della Puglia
>>.
Art. 3Per l iscrizione all Albo
regionale delle associazioni pro loco, che sostituisce a tutti gli effetti l
iscrizione all Albo nazionale previsto dalla legge 4- 3- 1958, n. 174, debbono
concorrere le seguenti condizioni:
a) che l Associazione pro loco
sia stata costituita in localita non riconosciuta stazione di cura, soggiorno o
turismo, e nella quale non operi altra associazione pro - loco iscritta all
albo regionale;
b) che la localita nella quale
e stata costituita l associazione pro - loco presenti attrattive turistiche,
sotto il profilo climatico, paesaggistico, storico, artistico ed ambientale, o
possegga comunque caratteristiche che la rendano suscettibile di valorizzazione
turistica;
c) che la costituzione dell
Associazione pro - loco abbia avuto luogo con atto notarile;
d) che lo statuto dell
associazione pro - loco sia ispirato ai principi di democraticita ed in
particolare preveda:
- la presenza nel Consiglio di
Amministrazione di 3 rappresentanti dell Amministrazione comunale, di cui uno
espresso dalle minoranze;
- norme sull elezione e sul
funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
- la possibilita di associarsi
per tutti i cittadini;
- che, in caso di scioglimento
dell associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e
prevalente della Regione o di Enti pubblici, siano devoluti all ente turistico
eventualmente subentrato o, in difetto, al Comune in cui l associazione ha
sede;
- che sussistano fondate
previsioni sull entita e sulla continuita delle entrate per quote
associative, contributi locali ed eventuali proventi dell imposta di soggiorno.
Art. 4La domanda di iscrizione
all Albo regionale - corredata da copia dell atto costitutivo e dello statuto,
del bilancio preventivo e del programma di attivita che la pro - loco intende
svolgere - e presentata all Assessorato regionale al
turismo.
Art. 5L iscrizione all Albo
e disposta con provvedimento della Giunta regionale sentito il Comune nel
cui territorio l Associazione pro -loco
opera.
Art. 6L Albo regionale delle
associazioni pro – loco e pubblicato all inizio di ciascun anno nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Art. 7La Giunta regionale
verifica annualmente - su relazione dell Assessore al turismo - la persistenza
delle condizioni di cui all art. 3, e dispone la cancellazione dall Albo,
delle associazioni prive dei requisiti richiesti.
Art. 8L iscrizione all Albo
regionale costituisce condizione indispensabile per:
a) la designazione del
rappresentante delle Associazioni << pro loco >> nelle aziende
autonome soggiorno e turismo e in tutti gli altri casi previsti da leggi
regionali;
b) fruire dei contributi della
Regione, per lo svolgimento dei programmi annuali di attivita
turistica;
c) effettuare manifestazioni
cui concorrano anche finanziariamente la Regione e gli enti turistici
subregionali.
Per poter accedere ai
contributi regionali le pro - loco iscritte all Albo formulano, all inizio di
ogni esercizio, programmi annuali di attivita con l indicazione della relativa
spesa.
I programmi sono presentati al
Comune competente per territorio che li trasmette col proprio parere, all
Assessorato regionale al turismo.
Le associazioni pro - loco che
beneficiano dei contributi della Regione trasmettono all Assessorato regionale
al turismo ed al Comune il conto consuntivo entro il 31 marzo dell anno
successivo a quello cui lo stesso conto si riferisce.
Art. 9Le associazioni pro -
loco gia in attivita all entrata in vigore della presente legge, anche se
iscritte all Albo nazionale, devono presentare la istanza di cui al precedente
art. 3, corredata dall atto costitutivo e dello Statuto, modificato ai sensi
della presente legge, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della
stessa legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 10La concessione dei
contributi a favore delle associazioni pro - loco iscritte all Albo regionale,
viene deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, su proposta dell Assessore al turismo entro il mese di giugno di
ogni anno.
Art. 11Alla copertura degli oneri
derivanti dalla applicazione della presente legge per l esercizio 1979 si fa
fronte con lo stanziamento di L. 70.000.000 previsto al Cap. 351 <<
Contributi per attivita delle associazioni pro - loco >> dello stesso
Bilancio approvato con LR n.31 del 6- 6- 79.
Per gli esercizi successivi gli
oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci di
previsione.
|