Anno 1979
Numero 52
Data 28/08/1979
Abrogato No
Materia Sport - Tempo libero;
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Nessun allegato

Legge Regionale 28 agosto 1979, n. 52

Integrazione dell' art. 7 della legge regionale n. 32 del 21 luglio 1978 - Istituzione del servizio sociale regionale per le attivita' motorie e sportive.



Art. 1


Fra gli Enti elencati nell art. 7, lettera b), della legge regionale 21- 7- 78 n. 32 si devono intendere incluse anche le Forze Armate, Marina, Esercito ed Aeronautica, che possono beneficiare delle provvidenze previste dagli artt. 9 e 12 della citata legge n. 32 del 21- 7- 78, per la realizzazione di impianti sportivi e per iniziative per lo sport a carattere sociale nel territorio della Regione Puglia.



Art. 2


Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stipula con i Comandanti degli Alti Comandi periferici dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica con giurisdizione territoriale della Regione Puglia, convenzioni che prevedano le seguenti clausole:

a) concessione da parte della Regione Puglia di contributi in conto capitale nella misura fissata dall art. 9 agli Enti locali per la realizzazione di impianti sportivi polivalenti con relativa attrezzatura, ivi compresi quelli relativi al nuoto e agli sports nautici;

b) realizzazione a cura delle Autorita Militari in ambiti territoriali propri dei suddetti impianti sportivi e delle connesse attrezzature;

c) assunzione esclusiva da parte delle stesse Autorita Militari della gestione e manutenzione degli stessi impianti;

d) impegno da parte delle Autorita Militari di mettere a disposizione della societa, salvo naturalmente necessita temporanea e straordinaria di disporre diversamente degli impianti e delle attrezzature sportive realizzate con i contributi regionali.

Per la gestione degli impianti sportivi realizzati tramite le Forze Armate non si applicano le disposizioni degli artt. 16 e 17 della legge n. 32 del 21- 7- 78.




Art. 3


Per il finanziamento della presente legge si fa riferimento ai capitoli di spesa previsti in Bilancio per la legge del 21- 7- 78 n. 32.