Legge Regionale 28 agosto 1979, n. 52
Integrazione dell' art. 7 della legge regionale n. 32 del 21 luglio 1978 - Istituzione del servizio sociale regionale per le attivita' motorie e sportive.
Art. 1Fra gli Enti elencati
nell art. 7, lettera b), della legge regionale 21- 7- 78 n. 32 si devono
intendere incluse anche le Forze Armate, Marina, Esercito ed Aeronautica, che
possono beneficiare delle provvidenze previste dagli artt. 9 e 12 della citata
legge n. 32 del 21- 7- 78, per la realizzazione di impianti sportivi e per
iniziative per lo sport a carattere sociale nel territorio della Regione
Puglia.