Anno 1979
Numero 53
Data 29/08/1979
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 29 agosto 1979, n. 53

Modifica alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 39 « Norme di interpretazione ed integrazione dell' art. 85 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.



Art. 1


L articolo unico della legge regionale 18- 8- 78, n. 39 è così modificato:

<< Il personale proveniente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale appartenente a ruoli atipici - quali addetti al servizio avviamento al lavoro, collocatori comunali, addetti alla vigilanza - viene inquadrato nella quinta fascia retributiva funzionale >>.

Il servizio prestato nell Amministrazione di provenienza, nello stesso ruolo, viene valutato per intero.




Art. 2


Il maggiore presunto onere riveniente dall applicazione della presente legge ammontante a L. 23.000.000=, per l anno 1979, trova copertura sul cap. 39 << Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo, e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali LR n. 18 del 25- 3- 74 ed oneri rivenienti dall applicazione dell art. 4 della LR n. 23 del 18- 7- 74 >> del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979, approvato con LR n. 31 del 6- 6- 79.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.