Anno 1979
Numero 55
Data 29/08/1979
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 29 agosto 1979, n. 55

Inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dai centri di assistenza tecnica.



Art. 1


Il personale in servizio o assegnato ai Centri di Assistenza Tecnica alla data di presentazione della domanda di inquadramento, avvenuta nel termine previsto dal secondo comma dell articolo 24 della LR 3 marzo 1978,n. 15,  e inquadrato nel ruolo unico del personale regionale.

Il livello funzionale e retributivo di inquadramento del personale di cui al precedente comma e determinato in base alla allegata tabella A) di equiparazione delle qualifiche di provenienza con le fasce funzionali del ruolo unico del personale regionale.

La decorrenza giuridica ed economica dell inquadramento previsto dal presente articolo e fissata alla data del 25- 3- 78.




Art. 2


Al personale di cui al precedente articolo sono applicate le norme contenute nei titoli VI, VII, VIII, IX e X della legge regionale 25- 3- 74, n. 18.

Qualora, dopo la ricostruzione della carriera effettuata ai sensi dell art. 92, il trattamento economico in godimento risulti superiore a quello spettante in base all inquadramento nel ruolo regionale, la differenza viene mantenuta come assegno << ad personam >>, pensionabile, riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio.  




Art. 3


Per effetto dell inquadramento del personale di cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo regionale fissata nella tabella A) della LR 25- 3- 74, n. 18, viene modificata ed aumentata di n. 67 unita distinte per livelli funzionali di seguito indicati:

7 livello n. 13

6 livello n. 10

5 livello n. 42

4 livello n. 1

3 livello n. 1

Totale n. 67 unita.

TABELLA A

Equiparazione delle qualifiche di provenienza con i livelli.

Nel 7° livello funzionale del ruolo regionale sono inquadrati:

personale dell ente di sviluppo irrigazione: agronomo capo, agronomo superiore;

personale consorzi di bonifica CCNL 25- 3- 76: 6a fascia livelli I e II.

Nel 6° livello funzionale del ruolo regionale sono inquadrati:

personale dell ente di sviluppo irrigazione: agronomo, consigliere;

personale consorzi di bonifica CCNL 25- 3- 76: 6a fascia livelli III e IV.

Nel 5° livello funzionale del ruolo regionale sono inquadrati:

personale dell ente di sviluppo irrigazione: perito agrario capo, perito agrario, geometra principale, segretario amministrativo;

personale consorzi di bonifica CCNL 25- 3- 76: 5a fascia livelli I, II, III e IV.

Nel 4° livello funzionale del ruolo regionale sono inquadrati:

personale dell ente di sviluppo irrigazione: disegnatore, applicato;

personale consorzi di bonifica CCNL 25- 3- 76: 4a fascia livelli I, II, III e IV.

Nel 3° livello funzionale del ruolo regionale sono inquadrati:

personale dell ente di sviluppo irrigazione: autista, fattorino;

personale consorzi di bonifica CCNL 25- 3- 76: 3a fascia.




Art. 4


Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza il personale inquadrato e iscritto rispettivamente alla CPDEL, INADEL ed ENPDEP, alla data di decorrenza dell inquadramento.

E fatto salvo, comunque, il diritto del dipendente di optare per il mantenimento delliscrizione  all assicurazione generale obbligatoria per invalidita, vecchiaia e superstiti. L opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui il personale inquadrato non opti per la prosecuzione dei precedenti rapporti assicurativi, si provvedera alla regolarizzazione dei rapporti stessi, relativamente al periodo  25- 3- 78 - 31- 12- 78.




Art. 5


All onere finanziario derivante dall applicazione della presente legge si provvedera con lo stanziamento iscritto al Cap. 214 del Bilancio regionale per l esercizio finanziario 1979  << Spese di funzionamento dei CAT in agricoltura >> che reca una previsione di lire 1.000.000.000=, disponibile.