Legge Regionale 29 agosto 1979, n. 55 Inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dai centri di assistenza tecnica.
Art. 1Il personale in servizio o
assegnato ai Centri di Assistenza Tecnica alla data di presentazione della
domanda di inquadramento, avvenuta nel termine previsto dal secondo comma dell
articolo 24 della LR 3 marzo 1978,n. 15,
e inquadrato nel ruolo unico del personale regionale.
Il livello funzionale e
retributivo di inquadramento del personale di cui al precedente comma e
determinato in base alla allegata tabella A) di equiparazione delle qualifiche
di provenienza con le fasce funzionali del ruolo unico del personale
regionale.
La decorrenza giuridica ed
economica dell inquadramento previsto dal presente articolo e fissata alla
data del 25- 3- 78.
Art. 2Al personale di cui al
precedente articolo sono applicate le norme contenute nei titoli VI, VII, VIII,
IX e X della legge regionale 25- 3- 74, n. 18.
Qualora, dopo la ricostruzione
della carriera effettuata ai sensi dell art. 92, il trattamento economico in
godimento risulti superiore a quello spettante in base all inquadramento nel
ruolo regionale, la differenza viene mantenuta come assegno << ad personam
>>, pensionabile, riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio.
Art. 3Per effetto dell inquadramento
del personale di cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo
regionale fissata nella tabella A) della LR 25- 3- 74, n. 18, viene modificata
ed aumentata di n. 67 unita distinte per livelli funzionali di seguito
indicati:
7 livello n.
13
6 livello n.
10
5 livello n.
42
4 livello n.
1
3 livello n.
1
Totale n. 67
unita.
TABELLA A
Equiparazione delle qualifiche
di provenienza con i livelli.
Nel 7° livello funzionale del
ruolo regionale sono inquadrati:
personale dell ente di
sviluppo irrigazione: agronomo capo, agronomo superiore;
personale consorzi di bonifica
CCNL 25- 3- 76: 6a fascia livelli I e II.
Nel 6° livello funzionale del
ruolo regionale sono inquadrati:
personale dell ente di
sviluppo irrigazione: agronomo, consigliere;
personale consorzi di bonifica
CCNL 25- 3- 76: 6a fascia livelli III e IV.
Nel 5° livello funzionale del
ruolo regionale sono inquadrati:
personale dell ente di
sviluppo irrigazione: perito agrario capo, perito agrario, geometra principale,
segretario amministrativo;
personale consorzi di bonifica
CCNL 25- 3- 76: 5a fascia livelli I, II, III e IV.
Nel 4° livello funzionale del
ruolo regionale sono inquadrati:
personale dell ente di
sviluppo irrigazione: disegnatore, applicato;
personale consorzi di bonifica
CCNL 25- 3- 76: 4a fascia livelli I, II, III e IV.
Nel 3° livello funzionale del
ruolo regionale sono inquadrati:
personale dell ente di
sviluppo irrigazione: autista, fattorino;
personale consorzi di bonifica
CCNL 25- 3- 76: 3a fascia.
Art. 4Ai fini del trattamento di
quiescenza, previdenza ed assistenza il personale inquadrato e iscritto
rispettivamente alla CPDEL, INADEL ed ENPDEP, alla data di decorrenza dell
inquadramento.
E fatto salvo, comunque, il
diritto del dipendente di optare per il mantenimento delliscrizione all assicurazione generale obbligatoria per
invalidita, vecchiaia e superstiti. L opzione deve essere esercitata entro sei
mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Nel caso in cui il personale
inquadrato non opti per la prosecuzione dei precedenti rapporti assicurativi, si
provvedera alla regolarizzazione dei rapporti stessi, relativamente al
periodo 25- 3- 78 - 31- 12-
78.
Art. 5All onere finanziario
derivante dall applicazione della presente legge si provvedera con lo
stanziamento iscritto al Cap. 214 del Bilancio regionale per l esercizio
finanziario 1979 << Spese di
funzionamento dei CAT in agricoltura >> che reca una previsione di lire
1.000.000.000=, disponibile.
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