Legge Regionale 29 agosto 1979, n. 56 Istituzione e disciplina dell' Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia ( IRIIP).
Art. 1La Regione Puglia, per svolgere
le funzioni ad essa trasferite con l articolo 75 del DPR 24- 7- 1977, n. 616,
istituisce l Istituto regionale di Incremento Ippico per la Puglia ( IRIIP),
con sede in Foggia.
L Istituto esercita la sua
attivita in attuazione delle direttive della Regione, e dotato di personalita
giuridica di diritto pubblico, ha competenza sull intero territorio regionale,
svolge i compiti di cui ai successivi articoli.
La Regione Puglia puo
stipulare con altre regioni comunque interessate apposite convenzioni che
autorizzino l Istituto ad espletare nei territori di dette regioni servizi e
compiti di pertinenza dello stesso. Il costo di dette attivita e stabilito
annualmente con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Consiglio
di Amministrazione dell Istituto.
La vigilanza sull andamento
tecnico – amministrativo dell Istituto e di competenza della Giunta
regionale che la esercita avvalendosi
dell Assessore all Agricoltura, il
quale puo disporre in ogni momento ispezioni e verifiche.
Art. 2All IRIIP e affidato lo
svolgimento dei seguenti compiti:
1) favorire la fecondazione di
tutte le fattrici a qualunque razza esse appartengano;
2) acquistare, mantenere ed
impiegare alla pubblica monta, a condizione di favore, stalloni selezionati per
il miglioramento delle produzioni equine;
3) impiegare alla pubblica
monta stalloni di proprieta di altri enti o privati, a condizioni vantaggiose
per gli allevatori;
4) concedere in uso gli
stalloni dell Istituto a enti, privati, allevatori, affidatari, allo scopo di
assicurare la fecondazione delle fattrici, ove se ne appalesi la necessita per
mancanza di stazioni di monta pubbliche e/ o di personale dell Istituto;
5) favorire la fecondazione di
fattrici di tutte le razze attraverso il mantenimento delle stesse nelle
scuderie e negli impianti dell Istituto;
6) salvaguardare, migliorare e
incoraggiare le produzioni equine tipiche esistenti nella Regione, attraverso la
selezione ed il miglioramento;
7) allevare in un proprio
Centro le razze tipiche autoctone in via di estinzione;
8) controllare e approvare gli
stalloni agricoli e sportivi di proprieta privata;
9) effettuare prove
attitudinali per i riproduttori selezionati e svolgere studi e indagini
conseguenti, anche in collaborazione con Istituti universitari e/ o
specializzati;
10) provvedere alle stazioni di
fecondazione equina, ai sensi della legge 3- 2- 1963, n.127 e del DPR 2- 11- 1964, N. 1618, in quanto
compatibili con la presente legge e fino alla emanazione di nuove norme da parte
della Regione;
11) tenere i libri genealogici
di selezione per le razze equine e organizzare manifestazioni ippiche connesse
alla selezione ove sorga la necessita, per comprovata impossibilita giuridica
o organizzativa, delle Associazioni degli allevatori di bestiame equino
qualificato a svolgere dette attivita.
Qualora l Istituto svolga i
compiti di cui al precedente punto 11), l onere corrispettivo sara addebitato
all Associazione interessata quale destinataria dei contributi di cui all art.
2 della legge regionale 20- 1- 75, n. 7; la relativa contabilita costituira
gestione speciale all interno dei bilanci dell Istituto.
Art. 3I beni mobili e immobili, gia
appartenenti all Ente << Istituto di Incremento Ippico di Foggia >>
soppresso per effetto della legge di conversione 21- 10- 1978, n. 641, e
attribuiti alla Regione ai sensi dell art. 113 e successive modificazioni del
DPR 24- 7- 77, n. 616, sono assegnati all IRIIP con apposita deliberazione del
Consiglio regionale.
Il patrimonio di cui l IRIIP
dispone e costituito:
a) dai beni di cui al comma
precedente; b) dai beni di qualsiasi specie che, per donazione o altro titolo
pervengano all Istituto.
L Istituto trae i mezzi per il
suo finanziamento:
a) dai proventi dei beni di cui
al precedente comma;
b) dai proventi riscossi per
servizi e attivita svolte;
c) dai contributi ordinari
della Regione Puglia;
d) dai contributi delle Regioni
che si convenzionano ai sensi del precedente art. 1, di altri Enti, di privati;
e) dai contributi straordinari
della Regione Puglia in relazione a specifici programmi di attivita.
Art. 4Sono organi dell
IRIIP:
a) il Consiglio di
amministrazione;
b) il
Presidente;
c) l Ufficio di
Presidenza;
d) il Collegio dei Revisori dei
Conti.
Art. 5I membri del Consiglio di
Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale
a seguito di elezione da parte del Consiglio regionale.
Il Consiglio di Amministrazione
e composto:
a) dal Presidente e da due Vice
Presidenti, designati direttamente dal Consiglio regionale;
b) da un rappresentante per
ciascuna delle Associazioni regionali allevatori delle razze equine regolarmente
costituite nella Regione Puglia designato dalle Associazioni
medesime;
c) da un rappresentante per
ciascuna delle tre Organizzazioni confederali dei lavoratori piu
rappresentative a livello regionale designato dalle Organizzazioni medesime;
d) da un veterinario compreso
nel ruolo unico del personale dipendente dalla Regione, designato dall
Assessore regionale alla Sanita;
e) da un funzionario regionale
addetto ai servizi zootecnici, designato dall Assessore regionale all
agricoltura.
Partecipano di diritto alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione:
a) un rappresentante per
ciascuna delle Regioni che stipulano convenzioni ai sensi del precedente art. 1
designato da dette Regioni, con voto consultivo;
b) un dipendente regionale tra
quelli destinati all Istituto, con funzioni di segretario redigente, designato
dal Consiglio di Amministrazione dell Istituto nella prima
riunione.
Alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione puo partecipare il coordinatore dei servizi dell Istituto.
I membri del Consiglio di
Amministrazione durano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha eletti
e possono essere riconfermati per una sola volta. In caso di rinuncia o
decadenza di uno o piu membri la sostituzione avviene con le procedure e nel
rispetto delle norme di cui ai commi del presente
articolo.
Il Consiglio di Amministrazione
provvede, fra l altro, a deliberare in merito:
a) al bilancio preventivo e al
conto consuntivo, ivi comprese le relazioni da allegare, nonche alle variazioni
ai capitoli di bilancio in corso di esercizio;
b) ai programmi di attivita
annuali e/ o pluriennali da svolgere;
c) all ordinamento dei servizi
di monta, ivi compresa l entita delle tasse di monta e le modalita di
versamento delle stesse all Istituto;
d) alle norme relative alla
tenuta degli stalloni;
e) alle proposte relative ad
atti e/ o contratti che implicano mutamenti nel patrimonio;
f) all affidamento a
veterinari di fiducia dei servizi di profilassi e cura degli equini dell
Istituto e di quelli di proprieta di terzi << in pensione >> presso
l Istituto;
g) alle richieste di
istituzione delle stazioni di monta, ivi compresa tutta la normativa necessaria
per il loro migliore funzionamento, nonche alla stipula delle convenzioni di
cui all art. 11 della presente legge.
Il Consiglio di Amministrazione
si riunisce di norma in due sessioni l anno e straordinariamente quando il
Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o allorche sia fatta
richiesta scritta da almeno quattro componenti il Consiglio o dal Collegio dei
Revisori.
Le riunioni del Consiglio di
Amministrazione sono valide in prima convocazione quando intervenga la
maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione, che non potra avere
luogo se non dopo trascorse 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei
presenti, sempre che vi siano il Presidente o chi ne fa le
veci.
Le deliberazioni sono prese a
maggioranza di voti; in caso di parita prevale il voto del Presidente o di chi
ne fa le veci.
Il Consiglio di Amministrazione
puo essere sciolto con decreto motivato dal Presidente della Regione, su
deliberazione della Giunta regionale previo parere dell Assessore regionale
all Agricoltura, qualora siano state riscontrate irregolarita e violazioni
della presente legge. In caso di scioglimento, la Giunta regionale nomina un
Commissario per la gestione straordinaria che non potra superare il periodo di
tre mesi salvo proroghe motivate per altri tre mesi soltanto. I provvedimenti di
scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario sono rimessi al
Presidente del Consiglio regionale per i successivi atti di competenza.
Le deliberazioni di cui ai
punti a) limitatamente alle variazioni, b), e) del comma quinto del presente
articolo vanno inviate entro giorni cinque dall adozione alla Giunta regionale
per il tramite dell assessorato all agricoltura, e diventano esecutive se la
Giunta non ne pronuncia l annullamento entro giorni 20 dalla data di
ricevimento.
Art. 6Il Presidente ha la legale
rappresentanza dell Istituto, convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione, da esecuzione alle relative deliberazioni, firma tutti gli
atti amministrativi, sovraintende alla gestione dell Istituto e al personale ad
esso destinato.
In caso di assenza o di
impedimento del Presidente, le funzioni di quest ultimo sono esercitate dai due
Vice Presidenti a turno.
Art. 7L Ufficio di Presidenza e
composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, e dai due Vice
Presidenti.
Esso delibera nelle materie
delegategli dal Consiglio di Amministrazione, prepara gli ordini del giorno
delle riunioni di quest ultimo predisponendo le proposte relative, acta, nei
casi di comprovata urgenza, deliberazioni nelle materie di competenza del
Consiglio, salvo ratifica nella seduta consiliare immediatamente successiva alla
data di adozione della deliberazione.
Art. 8Il riscontro della gestione
dell Istituto viene effettuato da un Collegio dei Revisori dei Conti composto
da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra funzionari compresi nel
ruolo unico del personale dipendente dalla Regione, in servizio o in pensione,
nominati dalla Giunta regionale su proposta congiunta dell assessore regionale
all agricoltura e dell assessore regionale al bilancio.
Il Presidente del Collegio e
scelto fra i membri effettivi e viene nominato con decreto del Presidente della
Giunta.
I membri del Collegio debbono
essere iscritti all Albo nazionale dei revisori dei conti; in mancanza di funzionari regionali
dotati di tale requisito, la nomina
viene fatta scegliendo fra liberi professionisti iscritti all Albo.
Il Collegio dei Revisori dei
Conti:
a) esamina i bilanci preventivo
e consuntivo dell Istituto e predispone apposite relazioni da allegare agli
stessi;
c) controlla la gestione
finanziaria dell Istituto;
c) assiste alle sedute del
Consiglio di Amministrazione dell Istituto e puo intervenire a quelle dell
Ufficio di Presidenza;
d) adempie a tutte le altre
incombenze previste dalla normativa vigente.
I membri del Collegio dei
Revisori durano in carica quanto il Consiglio regionale e possono essere
riconfermati per una volta soltanto.
Art. 9Al Presidente e ai
Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione dell Istituto e dovuta una
indennita di carica stabilita, al lordo delle ritenute di legge e per 12 mesi
all anno, nella misura di lire 200.000 mensili per il Presidente e di lire
100.000 mensili per ciascuno dei Vicepresidenti.
Ai restanti membri del
Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio dei Revisori dei conti, in
ogni caso eccettuati i funzionari regionali in servizio, e dovuto un gettone di
presenza stabilito nella misura di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge
per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero e per un massimo
di 12 sedute allanno.
Ai membri del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti, in ogni caso eccettuati i
funzionari regionali in servizio per i quali vale la normativa regionale vigente
in materia di trattamento economico di missione e dovuto il rimborso delle
spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute. Qualora
si tratti di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese di viaggio
sono rimborsate a presentazione dei relativi biglietti ovvero, nel caso in cui
questi ultimi non siano esibiti per smarrimento, in misura commisurata al costo
di biglietto ferroviario di seconda classe calcolato in modo virtuale sulla
distanza esistente fra la localita di abituale dimora e quella in cui si e
svolta la seduta. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio le
spese di viaggio sono rimborsate forfetariamente in ragione di 1/ 5 del costo di
un litro di benzina super vigente nel
tempo per ogni chilometro percorso,
effettuando l arrotondamento per eccesso a lira intera sulle misure
risultanti e rimborsando, altresì, la eventuale spesa sostenuta per pedaggio
autostradale.
Art. 10L esercizio finanziario dell
Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31
dicembre.
Il bilancio preventivo con la
relazione annuale deve essere predisposto entro il 30 settembre per l esercizio
successivo, mentre il consuntivo dell
esercizio trascorso entro il 30 aprile.
Detti bilanci, unitamente alle
relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, sono approvati dal Consiglio di
Amministrazione entro i 30 giorni successivi e inviati entro i successivi 20
giorni alla Giunta regionale per il tramite dell Assessore regionale all
Agricoltura.
Il bilancio preventivo e quello
consuntivo sono sottoposti all approvazione del Consiglio regionale in uno con
i rispettivi bilanci regionali, cui vengono allegati.
Art. 11Il Coordinatore dei servizi e
responsabile dell andamento tecnico - amministrativo dell Istituto, e in
particolare:
a) coordina il personale
destinato all Istituto;
b) sovraintende al
funzionamento dei servizi di monta e delle stazioni;
c) cura la raccolta e la
registrazione dei dati e delle notizie riguardanti i detti
servizi;
d) presenta all Ufficio di
Presidenza la proposta di relazione tecnica sul funzionamento dell Istituto e
sulle condizioni dell ippicoltura nella Regione;
f) presenta all Ufficio di
Presidenza proposte in ordine agli incarichi affidati alla sua responsabilita.
L incarico di Coordinatore e
conferito dalla Giunta regionale, su designazione del Consiglio di
Amministrazione, ad un funzionario scelto fra il personale regionale di fascia
direttiva destinato all Istituto; per l incarico di Coordinatore si applica quanto detta l art. 49 della
legge regionale 25- 3- 74 n. 18 e
successive modificazioni.
Art. 12Nei territori dei Comuni che ne
facciano domanda all Istituto entro il 30 ottobre di ogni anno, e purche si
tratti di zone ove sia opportuno assicurare il miglioramento della ippicoltura
in relazione alla presenza di un adeguato numero di fattrici e alle esigenze di
impiego di riproduttori di pregio, possono essere istituite pubbliche stazioni
di monta subordinatamente alla disponibilita degli stalloni e alla esigenza
ippica della zona.
Per ottenere l istituzione
della stazione, il Comune interessato stipulera apposita convenzione con l
Istituto, da sottoporre all approvazione della Giunta
regionale.
A parziale scomputo delle spese
sostenute e riconosciute ammissibili, conseguenti all istituzione della
stazione, sara corrisposto al Comune convenzionatosi, con provvedimento della
Giunta regionale, un adeguato contributo.
Per eccezionali necessita e in
determinate zone la Giunta regionale, su proposta dell Assessore all
Agricoltura, previa segnalazione fatta dal Consiglio di Amministrazione dell Istituto, puo
disporre l istituzione di nuove pubbliche stazioni di monta, ordinarie e
selezionate, con proprio provvedimento e a totale carico del bilancio della
Regione.
L Istituto, ove abbia
disponibilita di stalloni e purche abbia esaurito le richieste dei Comuni,
puo istituire stazioni di monta anche presso aziende private, su domanda
avanzata entro il 30 ottobre di ogni anno dai proprietari di fattrici e a patto
che questi stipulino apposita convenzione con l Istituto che conterra fra l
altro l indicazione delle tasse di monta da pagare.
Sempre attraverso stipula di
analoga convenzione l Istituto puo cedere, su domanda, stalloni per il servizio di monta ad affidatari provvisti di
regolare autorizzazione.
Le convenzioni di cui al
presente articolo dovranno contenere, fra l altro, la prescrizione che il
proprietario, prima che si effettui la copertura della fattrice, e tenuto a
sottoscrivere la seguente dichiarazione in calce alla bolletta di monta:
<< Il sottoscritto
dichiara di rinunciare a qualsiasi titolo di risarcimento nei confronti dell
Istituto Regionale di Incremento Ippico per la Puglia per qualunque
inconveniente dovesse verificarsi durante la permanenza nella stazione di monta
e per qualunque danno potesse derivare alla fattrice o fosse da essa prodotto a
persone, animali o cose, nonche di eventuali malattie contratte dalla fattrice
per opera dello stallone >>.
Art. 13Ai sensi e per gli
effetti del DPR 24- 7- 1977, 616 e della legge 21- 10- 1978, n.641, il personale gia in servizio
presso l Ente soppresso << Istituto di Incremento Ippico di Foggia
>>, proveniente dal ruolo organico del Ministero dell Agricoltura e posto
a disposizione della Regione, e destinato allo svolgimento dei compiti affidati
con la presente legge all IRIIP. Agli
stessi fini sara destinato il personale
giornaliero ed eventualmente su proposta motivata del Consiglio di
Amministrazione, altro personale compreso nel ruolo unico dei dipendenti della
Regione.
Entro tre mesi dalla data del
proprio insediamento, il Consiglio di Amministrazione predisporra proposte
relative alla dotazione di personale e all ordinamento degli uffici e servizi
dell Istituto, che saranno trasmesse al Consiglio regionale per l approvazione
con apposita legge regionale da emanarsi nei successivi 60 giorni.
Il personale di cui al primo
comma del presente articolo proveniente dal ruolo organico del Ministero dell
Agricoltura sara inquadrato, con apposita legge regionale da approvare entro 60
giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel ruolo unico dei
dipendenti della Regione alle fasce funzionali e retributive corrispondenti alle
qualifiche di provenienza. La relativa domanda deve essere presentata dagli
interessati entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 14Gli oneri rivenienti dall
applicazione della presente legge trovano copertura, nel Bilancio di previsione
per l esercizio finanziario 1979,
approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27- 4- 79, obiettivo
operativo 4. 3. b. Interventi di
settore.
Cap. 206 <<
Spese per il funzionamento all Istituto di incremento ippico di Foggia -
DPR 616/77 >>
Stanziamento competenza L.
350.000.000
Stanziamento cassa L.
350.000.000
Cap. 207 << Spese per il
funzionamento all istituto di incremento ippico di Foggia - DPR n. 616/77 per
le spese per il personale >>
Stanziamento competenza L.
50.000.000
Stanziamento Cassa L.
50.000.000
Cap. 208/ 1 << Contributi
ai Comuni ed altre spese della Regione relative all istituzione di stazioni di
monta. Art. 12 LR >>
Stanziamento competenza L.
50.000.000
Stanziamento cassa L.
50.000.000
Per gli esercizi successivi gli
oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di
previsione.
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