Legge Regionale 29 agosto 1979, n. 56 Istituzione e disciplina dell' Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia ( IRIIP). 
  Art. 1La Regione Puglia, per svolgere 
le funzioni ad essa trasferite con l articolo 75 del DPR 24- 7- 1977, n. 616, 
istituisce l Istituto regionale di Incremento Ippico per la Puglia ( IRIIP), 
con sede in Foggia. 
L Istituto esercita la sua 
attivita in attuazione delle direttive della Regione, e dotato di personalita 
giuridica di diritto pubblico, ha competenza sull intero territorio regionale, 
svolge i compiti di cui ai successivi articoli.  
La Regione Puglia puo 
stipulare con altre regioni comunque interessate apposite convenzioni che 
autorizzino l Istituto ad espletare nei territori di dette regioni servizi e 
compiti di pertinenza dello stesso. Il costo di dette attivita e stabilito 
annualmente con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Consiglio 
di Amministrazione dell Istituto.  
La vigilanza sull andamento 
tecnico – amministrativo dell Istituto e di competenza della Giunta 
regionale  che la esercita avvalendosi 
dell Assessore all Agricoltura,  il 
quale puo disporre in ogni momento ispezioni e verifiche. 
  
  Art. 2All IRIIP e affidato lo 
svolgimento dei seguenti compiti: 
1) favorire la fecondazione di 
tutte le fattrici a qualunque razza esse appartengano;  
2) acquistare, mantenere ed 
impiegare alla pubblica monta, a condizione di favore, stalloni selezionati per 
il miglioramento delle produzioni equine; 
3) impiegare alla pubblica 
monta stalloni di proprieta di altri enti o privati, a condizioni vantaggiose 
per gli allevatori; 
4) concedere in uso gli 
stalloni dell Istituto a enti, privati, allevatori, affidatari, allo scopo di 
assicurare la fecondazione delle fattrici, ove se ne appalesi la necessita per 
mancanza di stazioni di monta pubbliche e/ o di personale dell Istituto; 
 
5) favorire la fecondazione di 
fattrici di tutte le razze attraverso il mantenimento delle stesse nelle 
scuderie e negli impianti dell Istituto; 
6) salvaguardare, migliorare e 
incoraggiare le produzioni equine tipiche esistenti nella Regione, attraverso la 
selezione ed il miglioramento; 
7) allevare in un proprio 
Centro le razze tipiche autoctone in via di estinzione;  
8) controllare e approvare gli 
stalloni agricoli e sportivi di proprieta privata;  
9) effettuare prove 
attitudinali per i riproduttori selezionati e svolgere studi e indagini 
conseguenti, anche in collaborazione con Istituti universitari e/ o 
specializzati;  
10) provvedere alle stazioni di 
fecondazione equina, ai sensi della legge 3- 2- 1963, n.127 e  del DPR 2- 11- 1964, N. 1618, in quanto 
compatibili con la presente legge e fino alla emanazione di nuove norme da parte 
della Regione;  
11) tenere i libri genealogici 
di selezione per le razze equine e organizzare manifestazioni ippiche connesse 
alla selezione ove sorga la necessita, per comprovata impossibilita giuridica 
o organizzativa, delle Associazioni degli allevatori di bestiame equino 
qualificato a svolgere dette attivita.  
Qualora l Istituto svolga i 
compiti di cui al precedente punto 11), l onere corrispettivo sara addebitato 
all Associazione interessata quale destinataria dei contributi di cui all art. 
2 della legge regionale 20- 1- 75, n. 7; la relativa contabilita costituira 
gestione speciale all interno dei bilanci dell Istituto.   
 
  Art. 3I beni mobili e immobili, gia 
appartenenti all Ente << Istituto di Incremento Ippico di Foggia >> 
soppresso per effetto della legge di conversione 21- 10- 1978, n. 641, e 
attribuiti alla Regione ai sensi dell art. 113 e successive modificazioni del 
DPR 24- 7- 77, n. 616, sono assegnati all IRIIP con apposita deliberazione del 
Consiglio regionale.  
Il patrimonio di cui l IRIIP 
dispone e costituito:  
a) dai beni di cui al comma 
precedente; b) dai beni di qualsiasi specie che, per donazione o altro titolo 
pervengano all Istituto.  
L Istituto trae i mezzi per il 
suo finanziamento:  
a) dai proventi dei beni di cui 
al precedente comma; 
b) dai proventi riscossi per 
servizi e attivita svolte; 
c) dai contributi ordinari 
della Regione Puglia; 
d) dai contributi delle Regioni 
che si convenzionano ai sensi del precedente art. 1, di altri Enti, di privati; 
 
e) dai contributi straordinari 
della Regione Puglia in relazione a specifici programmi di attivita.   
 
  Art. 4Sono organi dell 
IRIIP: 
a) il Consiglio di 
amministrazione; 
b) il 
Presidente; 
c) l Ufficio di 
Presidenza; 
d) il Collegio dei Revisori dei 
Conti. 
 
  Art. 5I membri del Consiglio di 
Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale 
a seguito di elezione da parte del Consiglio regionale.  
Il Consiglio di Amministrazione 
e composto: 
a) dal Presidente e da due Vice 
Presidenti, designati direttamente dal Consiglio regionale; 
 
b) da un rappresentante per 
ciascuna delle Associazioni regionali allevatori delle razze equine regolarmente 
costituite nella Regione Puglia designato dalle Associazioni 
medesime; 
c) da un rappresentante per 
ciascuna delle tre Organizzazioni confederali dei lavoratori piu 
rappresentative a livello regionale designato dalle Organizzazioni medesime; 
 
d) da un veterinario compreso 
nel ruolo unico del personale dipendente dalla Regione, designato dall 
Assessore regionale alla Sanita; 
e) da un funzionario regionale 
addetto ai servizi zootecnici, designato dall Assessore regionale all 
agricoltura. 
Partecipano di diritto alle 
riunioni del Consiglio di Amministrazione:  
a) un rappresentante per 
ciascuna delle Regioni che stipulano convenzioni ai sensi del precedente art. 1 
designato da dette Regioni, con voto consultivo; 
b) un dipendente regionale tra 
quelli destinati all Istituto, con funzioni di segretario redigente, designato 
dal Consiglio di Amministrazione dell Istituto nella prima 
riunione. 
Alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione puo partecipare il coordinatore dei servizi dell Istituto. 
 
I membri del Consiglio di 
Amministrazione durano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha eletti 
e possono essere riconfermati per una sola volta. In caso di rinuncia o 
decadenza di uno o piu membri la sostituzione avviene con le procedure e nel 
rispetto delle norme di cui ai commi del presente 
articolo. 
Il Consiglio di Amministrazione 
provvede, fra l altro, a deliberare in merito:  
a) al bilancio preventivo e al 
conto consuntivo, ivi comprese le relazioni da allegare, nonche alle variazioni 
ai capitoli di bilancio in corso di esercizio; 
b) ai programmi di attivita 
annuali e/ o pluriennali da svolgere; 
c) all ordinamento dei servizi 
di monta, ivi compresa l entita delle tasse di monta e le modalita di 
versamento delle stesse all Istituto; 
d) alle norme relative alla 
tenuta degli stalloni;  
e) alle proposte relative ad 
atti e/ o contratti che implicano mutamenti nel patrimonio; 
 
f) all affidamento a 
veterinari di fiducia dei servizi di profilassi e cura degli equini dell 
Istituto e di quelli di proprieta di terzi << in pensione >> presso 
l Istituto; 
g) alle richieste di 
istituzione delle stazioni di monta, ivi compresa tutta la normativa necessaria 
per il loro migliore funzionamento, nonche alla stipula delle convenzioni di 
cui all art. 11 della presente legge.  
Il Consiglio di Amministrazione 
si riunisce di norma in due sessioni l anno e straordinariamente quando il 
Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o allorche sia fatta 
richiesta scritta da almeno quattro componenti il Consiglio o dal Collegio dei 
Revisori.  
Le riunioni del Consiglio di 
Amministrazione sono valide in prima convocazione quando intervenga la 
maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione, che non potra avere 
luogo se non dopo trascorse 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei 
presenti, sempre che vi siano il Presidente o chi ne fa le 
veci. 
Le deliberazioni sono prese a 
maggioranza di voti; in caso di parita prevale il voto del Presidente o di chi 
ne fa le veci.  
Il Consiglio di Amministrazione 
puo essere sciolto con decreto motivato dal Presidente della Regione, su 
deliberazione della Giunta regionale previo parere dell Assessore regionale 
all Agricoltura, qualora siano state riscontrate irregolarita e violazioni 
della presente legge. In caso di scioglimento, la Giunta regionale nomina un 
Commissario per la gestione straordinaria che non potra superare il periodo di 
tre mesi salvo proroghe motivate per altri tre mesi soltanto. I provvedimenti di 
scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario sono rimessi al 
Presidente del Consiglio regionale per i successivi atti di competenza. 
 
Le deliberazioni di cui ai 
punti a) limitatamente alle variazioni, b), e) del comma quinto del presente 
articolo vanno inviate entro giorni cinque dall adozione alla Giunta regionale 
per il tramite dell assessorato all agricoltura, e diventano esecutive se la 
Giunta non ne pronuncia l annullamento entro giorni 20 dalla data di 
ricevimento. 
 
  Art. 6Il Presidente ha la legale 
rappresentanza dell Istituto, convoca e presiede il Consiglio di 
Amministrazione, da esecuzione alle relative deliberazioni, firma tutti gli 
atti amministrativi, sovraintende alla gestione dell Istituto e al personale ad 
esso destinato. 
In caso di assenza o di 
impedimento del Presidente, le funzioni di quest ultimo sono esercitate dai due 
Vice Presidenti a turno.  
 
  Art. 7L Ufficio di Presidenza e 
composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, e dai due Vice 
Presidenti.  
Esso delibera nelle materie 
delegategli dal Consiglio di Amministrazione, prepara gli ordini del giorno 
delle riunioni di quest ultimo predisponendo le proposte relative, acta, nei 
casi di comprovata urgenza, deliberazioni nelle materie di competenza del 
Consiglio, salvo ratifica nella seduta consiliare immediatamente successiva alla 
data di adozione della deliberazione. 
 
  Art. 8Il riscontro della gestione 
dell Istituto viene effettuato da un Collegio dei Revisori dei Conti composto 
da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra funzionari compresi nel 
ruolo unico del personale dipendente dalla Regione, in servizio o in pensione, 
nominati dalla Giunta regionale su proposta congiunta dell assessore regionale 
all agricoltura e dell assessore regionale al bilancio.  
Il Presidente del Collegio e 
scelto fra i membri effettivi e viene nominato con decreto del Presidente della 
Giunta.  
I membri del Collegio debbono 
essere iscritti all Albo nazionale dei revisori dei conti;  in mancanza di funzionari regionali 
dotati  di tale requisito, la nomina 
viene fatta scegliendo fra liberi professionisti iscritti all Albo. 
 
Il Collegio dei Revisori dei 
Conti:  
a) esamina i bilanci preventivo 
e consuntivo dell Istituto e predispone apposite relazioni da allegare agli 
stessi; 
c) controlla la gestione 
finanziaria dell Istituto;  
c) assiste alle sedute del 
Consiglio di Amministrazione dell Istituto e puo intervenire a quelle dell 
Ufficio di Presidenza;  
d) adempie a tutte le altre 
incombenze previste dalla normativa vigente.  
I membri del Collegio dei 
Revisori durano in carica quanto il Consiglio regionale e possono essere 
riconfermati per una volta soltanto.  
 
  Art. 9Al Presidente e ai 
Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione dell Istituto e dovuta una 
indennita di carica stabilita, al lordo delle ritenute di legge e per 12 mesi 
all anno, nella misura di lire 200.000 mensili per il Presidente e di lire 
100.000 mensili per ciascuno dei Vicepresidenti. 
Ai restanti membri del 
Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio dei Revisori dei conti, in 
ogni caso eccettuati i funzionari regionali in servizio, e dovuto un gettone di 
presenza stabilito nella misura di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge 
per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero e per un massimo 
di 12 sedute allanno.  
Ai membri del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti, in ogni caso eccettuati i 
funzionari regionali in servizio per i quali vale la normativa regionale vigente 
in materia di trattamento economico di missione e dovuto il rimborso delle 
spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute. Qualora 
si tratti di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese di viaggio 
sono rimborsate a presentazione dei relativi biglietti ovvero, nel caso in cui 
questi ultimi non siano esibiti per smarrimento, in misura commisurata al costo 
di biglietto ferroviario di seconda classe calcolato in modo virtuale sulla 
distanza esistente fra la localita di abituale dimora e quella in cui si e 
svolta la seduta. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio le 
spese di viaggio sono rimborsate forfetariamente in ragione di 1/ 5 del costo di 
un litro di benzina  super vigente nel 
tempo per ogni chilometro percorso,  
effettuando l arrotondamento per eccesso a lira intera sulle misure 
risultanti e rimborsando, altresì, la eventuale spesa sostenuta per pedaggio 
autostradale. 
 
  Art. 10L esercizio finanziario dell 
Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 
dicembre. 
Il bilancio preventivo con la 
relazione annuale deve essere predisposto entro il 30 settembre per l esercizio 
successivo, mentre il consuntivo  dell 
esercizio trascorso entro il 30 aprile.  
Detti bilanci, unitamente alle 
relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, sono approvati dal Consiglio di 
Amministrazione entro i 30 giorni successivi e inviati entro i successivi 20 
giorni alla Giunta regionale per il tramite dell Assessore regionale all 
Agricoltura.  
Il bilancio preventivo e quello 
consuntivo sono sottoposti all approvazione del Consiglio regionale in uno con 
i rispettivi bilanci regionali, cui vengono allegati. 
 
  Art. 11Il Coordinatore dei servizi e 
responsabile dell andamento tecnico - amministrativo dell Istituto, e in 
particolare: 
a) coordina il personale 
destinato all Istituto;  
b) sovraintende al 
funzionamento dei servizi di monta e delle stazioni; 
c) cura la raccolta e la 
registrazione dei dati e delle notizie riguardanti i detti 
servizi; 
d) presenta all Ufficio di 
Presidenza la proposta di relazione tecnica sul funzionamento dell Istituto e 
sulle condizioni dell ippicoltura nella Regione; 
f) presenta all Ufficio di 
Presidenza proposte in ordine agli incarichi affidati alla sua responsabilita. 
 
L incarico di Coordinatore e 
conferito dalla Giunta regionale, su designazione del Consiglio di 
Amministrazione, ad un funzionario scelto fra il personale regionale di fascia 
direttiva destinato all Istituto; per l incarico di Coordinatore  si applica quanto detta l art. 49 della 
legge regionale  25- 3- 74 n. 18 e 
successive modificazioni. 
 
  Art. 12Nei territori dei Comuni che ne 
facciano domanda all Istituto entro il 30 ottobre di ogni anno, e purche si 
tratti di zone ove sia opportuno assicurare il miglioramento della ippicoltura 
in relazione alla presenza di un adeguato numero di fattrici e alle esigenze di 
impiego di riproduttori di pregio, possono essere istituite pubbliche stazioni 
di monta subordinatamente alla disponibilita degli stalloni e alla esigenza 
ippica della zona. 
Per ottenere l istituzione 
della stazione, il Comune interessato stipulera apposita convenzione con l 
Istituto, da sottoporre all approvazione della Giunta 
regionale. 
A parziale scomputo delle spese 
sostenute e riconosciute ammissibili, conseguenti all istituzione della 
stazione, sara corrisposto al Comune convenzionatosi, con provvedimento della 
Giunta regionale, un adeguato contributo.  
Per eccezionali necessita e in 
determinate zone la Giunta regionale, su proposta dell Assessore all 
Agricoltura, previa segnalazione fatta dal Consiglio  di Amministrazione dell Istituto, puo 
disporre l istituzione di nuove pubbliche stazioni di monta, ordinarie e 
selezionate, con proprio provvedimento e a totale carico del bilancio della 
Regione. 
L Istituto, ove abbia 
disponibilita di stalloni e purche abbia esaurito le richieste dei Comuni, 
puo istituire stazioni di monta anche presso aziende private, su domanda 
avanzata entro il 30 ottobre di ogni anno dai proprietari di fattrici e a patto 
che questi stipulino apposita convenzione con l Istituto che conterra fra l 
altro l indicazione delle tasse di monta da pagare.  
Sempre attraverso stipula di 
analoga convenzione l Istituto puo cedere, su domanda, stalloni per il  servizio di monta ad affidatari provvisti di 
regolare autorizzazione.  
Le convenzioni di cui al 
presente articolo dovranno contenere, fra l altro, la prescrizione che il 
proprietario, prima che si effettui la copertura della fattrice, e tenuto a 
sottoscrivere la seguente dichiarazione in calce alla bolletta di monta: 
 
<< Il sottoscritto 
dichiara di rinunciare a qualsiasi titolo di risarcimento nei confronti dell 
Istituto Regionale di Incremento Ippico per la Puglia per qualunque 
inconveniente dovesse verificarsi durante la permanenza nella stazione di monta 
e per qualunque danno potesse derivare alla fattrice o fosse da essa prodotto a 
persone, animali o cose, nonche di eventuali malattie contratte dalla fattrice 
per opera dello stallone >>.  
 
  Art. 13Ai sensi e per gli 
effetti del DPR 24- 7- 1977, 616 e della legge 21- 10- 1978, n.641,  il personale gia in servizio 
presso l Ente soppresso << Istituto di Incremento Ippico di Foggia 
>>, proveniente dal ruolo organico del Ministero dell Agricoltura e posto 
a disposizione della Regione, e destinato allo svolgimento dei compiti affidati 
con la presente legge all IRIIP. Agli  
stessi fini sara destinato il personale  
giornaliero ed eventualmente su proposta motivata del Consiglio di 
Amministrazione, altro personale compreso nel ruolo unico dei dipendenti della 
Regione. 
Entro tre mesi dalla data del 
proprio insediamento, il Consiglio di Amministrazione predisporra proposte 
relative alla dotazione di personale e all ordinamento degli uffici e servizi 
dell Istituto, che saranno trasmesse al Consiglio regionale per l approvazione 
con apposita legge regionale da emanarsi nei successivi 60 giorni. 
 
Il personale di cui al primo 
comma del presente articolo proveniente dal ruolo organico del Ministero dell 
Agricoltura sara inquadrato, con apposita legge regionale da approvare entro 60 
giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel ruolo unico dei 
dipendenti della Regione alle fasce funzionali e retributive corrispondenti alle 
qualifiche di provenienza. La relativa domanda deve essere presentata dagli 
interessati entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.   
 
  Art. 14Gli oneri rivenienti dall 
applicazione della presente legge trovano copertura, nel Bilancio di previsione 
per l esercizio finanziario 1979,  
approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27- 4- 79, obiettivo 
operativo 4. 3. b.  Interventi di 
settore. 
Cap. 206 << 
Spese per il funzionamento all Istituto di incremento ippico di Foggia - 
DPR  616/77 >> 
 
Stanziamento competenza L. 
350.000.000   
Stanziamento cassa L. 
350.000.000 
Cap. 207 << Spese per il 
funzionamento all istituto di incremento ippico di Foggia - DPR n. 616/77 per 
le spese per il personale >>  
 
Stanziamento competenza L. 
50.000.000 
Stanziamento Cassa L. 
50.000.000 
Cap. 208/ 1 << Contributi 
ai Comuni ed altre spese della Regione relative all istituzione di stazioni di 
monta. Art. 12 LR >>  
 
Stanziamento competenza L. 
50.000.000 
Stanziamento cassa L. 
50.000.000 
Per gli esercizi successivi gli 
oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di 
previsione. 
 
  
                                
                                
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