Legge Regionale 29 agosto 1979, n. 57 Programma quinquennale di edilizia convenzionata agevolata.
Art. 1(Contenuti del
piano) A decorrere dall anno 1979 e
attuato, ad integrazione del programma di cui alla legge regionale 1- 2- 77, n.
3, un piano quinquennale per la realizzazione di interventi di edilizia
convenzionata nonche per l acquisto di alloggi da parte di cittadini residenti
in Puglia.
Per l acquisto di abitazioni
che abbiano ottenuto la dichiarazione di abitabilita in data non anteriore al
1° gennaio 1977 o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono concessi i contributi di cui al successivo art. 2 entro il
limite massimo del 25% dei fondi stanziati.
Art. 2(Contributi
regionali) Per ciascuno degli anni 1979,
1980, 1981, 1982, 1983, la Giunta regionale e autorizzata, nei limiti degli
stanziamenti di cui al successivo art. 13, a concedere contributi sui mutui da
contrarre per la realizzazione, da parte dei soggetti di cui al precedente
articolo, di alloggi di edilizia convenzionata e per l acquisto di
alloggi.
I contributi sono concessi
direttamente agli istituti mutuanti e nella misura occorrente affinche i
mutuatari non siano gravati per interessi, diritti, commissioni, collocazione di
obbligazioni, oneri fiscali e vari in misura superiore ai tassi previsti dall
art. 20 legge statale 5- 8- 78, n. 457, oltre al rimborso del capitale.
I mutui a tasso agevolato con
contributo regionale, ammortizzabili nel termine massimo di 25 anni, devono
essere concessi dal Tesoriere regionale, dagli Istituti di credito fondiario ed
edilizio, dalle Casse di Risparmio, convenzionate con il Ministero del Tesoro ai
sensi dell art. 4 della legge 1- 2- 1965, n. 1179, nonche dagli Istituti di
credito che dichiarino di accettare le condizioni stabilite dalle convenzioni
tra Casse di Risparmio e Ministero del Tesoro, al costo effettivo vigente al
momento della delibera del mutuo e fissato dal Ministero del Tesoro per i mutui
agevolati dello Stato.
I mutui sono concessi fino al
100% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione così come previsto
dall art. 9, ultimo comma, della citata
legge regionale n. 3.
I mutui destinati all acquisto
non possono eccedere il 75% della spesa ammissibile.
Art. 3(Modalita e termini per la
concessione dei contributi) I contributi sono corrisposti
agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto di mutuo e
sono utilizzati in modo che, anche nella fase di preammortamento, l onere a
carico del mutuatario non superi il tasso agevolato previsto dall art. 2.
Nel periodo finale dell
ammortamento del mutuo e a carico del mutuatario e degli eventuali aventi causa
l intera rata di rimborso anche per la parte non piu coperta dal contributo
regionale per effetto dell anticipato utilizzo di cui al comma precedente.
In caso di morte o di
invalidita totale e permanente del beneficiario, dovuta a malattia
professionale o ad infortunio sul lavoro, il restante mutuo viene garantito da
adeguata polizza assicurativa stipulata direttamente tra la Regione Puglia e uno
o piu Istituti di assicurazione.
Art. 4(Spesa
ammissibile) Per la determinazione della
spesa ammissibile, tanto della costruzione quanto dell acquisto delle
abitazioni di cui alla presente legge, si applica il secondo comma dell art. 17
della legge regionale 1- 2- 77, n. 3.
La spesa ammissibile non puo
comunque superare l importo di lire 24 milioni.
Art. 5(Garanzia regionale per i mutui
agevolati) I mutui contratti per l
attuazione del programma di cui al precedente art. 1 sono assistiti dalla
garanzia integrale della Regione ai sensi dell art. 10 della legge regionale 1-
2- 77, n. 3 con le modalita previste dagli artt. 10 ter del DL 13- 8- 75, n.
376, convertito in legge 16- 10- 75 n. 492, e 3 della legge 8- 8- 77 n. 513, e
sono indicizzati secondo le norme previste dalla legge n. 457 del 5- 8- 78.
Art. 6(Localizzazione degli
interventi) I programmi costruttivi ammessi
ai contributi previsti dalla presente legge sono realizzati su aree assegnate
nell ambito dei piani di zona di cui alla legge 18- 4- 62, n. 167 e successive
modifiche ed integrazioni o nell ambito di quelle delimitate ai sensi dell
art. 51 della legge n. 865 del 29- 10- 71 e successive modifiche ed
integrazioni.
Gli interventi possono essere
localizzati anche al di fuori delle aree di cui al comma precedente a condizione
che siano assoggettati a convenzione stipulata ai sensi dell art.8 della legge 28- 1- 77 n.
10.
Art. 7(Presentazione delle domande
per la concessione dei contributi) Gli aventi diritto presentano,
entro il 30 aprile di ogni anno, domanda per la concessione dei contributi
previsti dall art. 2.
La domanda, che deve
specificare il Comune prescelto per l intervento nonche il regime dell area
sulla quale si intende operare, deve essere corredata dal programma di massima
da realizzare indicante l importo complessivo dell intervento determinato
secondo quanto previsto dall art. 17 della legge regionale 1- 2- 77 n. 3.
Le domande relative all
acquisto delle abitazioni di cui all art. 1, secondo comma, devono essere
corredate da una pianta e da una relazione contenente le caratteristiche dell
immobile nonche la spesa ammissibile determinata con gli stessi criteri
applicabili per le abitazioni da costruire.
Art. 8(Selezione degli
operatori) Ai fini della selezione
degli operatori, delle concessioni dei contributi regionali, nonche della
stipula delle convenzioni di cui agli artt. n. 35 della legge 22- 10- 71 n. 865
e n. 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, si applicano, in quanto compatibili,
gli artt. 15 e 16 della legge regionale 1- 2- 77 n. 3.
Art. 9(Beneficiari dei mutui
agevolati) I mutui di cui alla presente
legge sono destinati a favore dei soggetti di cui all art. 1 che, nel Comune
ove gli alloggi sono o saranno costruiti, abbiano la residenza o la sede di
lavoro e nel cui nucleo familiare non vi sia alcun componente proprietario in
nessun Comune della Regione di altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio
nucleo familiare.
A norma dell art. 21 della
legge 5- 8- 1978, n. 457 saranno considerati titoli di preferenza, ai fini della
formazione delle graduato rie, quelli di prestatori di opera subordinata, di
lavoratori autonomi e di lavoratori emigrati con almeno cinque anni di residenza
all estero o che siano rimpatriati prima di tale periodo perche riconosciuti
invalidi per causa di lavoro.
Il reddito annuo complessivo
dei beneficiari non puo superare i limiti massimi di cui all art. 20 della
legge 5- 8- 1978, n. 457.
Sono esclusi coloro che abbiano
già ottenuto, a qualsiasi titolo, la
assegnazione in proprieta di altri alloggi realizzati con concorso o contributo
pubblico. Trova altresì applicazione l ultimo comma dell art. 8 della legge 1
novembre 1965, n. 1179.
Ai fini dell accertamento
della possidenza del requisito del reddito si applica l art. 5 della legge 8-
8- 1977, n. 513.
Art. 10(Caratteristiche degli alloggi
da costruire) Gli alloggi da costruire
con contributi di cui all art. 2 debbono possedere le caratteristiche tecniche
previste dagli artt. 16 e 43 della legge n. 457 del 5- 8- 1978.
Art. 11(Accertamento
requisiti) I requisiti e le
caratteristiche di cui ai precedenti artt. 9 e 10 sono accertati e certificati
dai competenti uffici
regionali.
Art. 12(Non cumulabilita dei
benefici) I benefici derivanti
dall applicazione della presente legge non sono cumulabili con quelli derivanti
da altre leggi regionali.
Art. 13(Limiti di
impegno) L importo annuo
disponibile per i contributi di cui al precedente articolo 2 e fissato in L. 2
miliardi per i 5 anni di attuazione del piano.
NORME
FINANZIARIE
Art. 14Gli oneri rivenienti dall
applicazione della presente legge trovano copertura sul Bilancio di previsione
per l esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale con LR n.
31 del 6- 6- 1779, sul Cap. 89 della parte II Spesa << Azioni ed
interventi per programma quinquennale di edilizia convenzionata ed agevolata LR
>> per L. 2.000.000.000= sia per quanto attiene la competenza sia per
quanto attiene la cassa.
Gli oneri relativi al 1980 e
1981 trovano copertura, per L. 2 miliardi l anno, nel Bilancio pluriennale
1979- 1981 - sub obiettivo operativo 1- 2- b- Interventi nel campo dell
edilizia abitativa e convenzionata.
Per gli esercizi successivi gli
oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di
previsione.
Art. 15L art. 9 della LR dell 1- 2-
77, per gli esercizi 1979 e 1980, al II comma e così modificato:
<<L importo annuo
disponibile risulta:
1) L. 2.666.666.000 per le
cooperative a proprieta indivisa il cui Statuto preveda il divieto di cessione
in proprieta degli alloggi e l obbligo del trasferimento degli stessi all
Istituto Autonomo per le Case Popolari in caso di liquidazione o di scioglimento
della Cooperativa;
2) L. 1.333.334.000 per
cooperative a proprieta divisa >>.
Art. 16Alla copertura, per il 1979,
dell onere aggiuntivo di L. 1 miliardo, riveniente dall applicazione del
suddetto articolo 15, si provvede
mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l
esercizio finanziario 1979:
PARTE II -
SPESA
Variazione in
aumento
Cap. 93: << Contributi
sui mutui da contrarre dalle Cooperative edilizie per la realizzazione di alloggi LR n. 3/ 1977, art. 9 Stanziamento
di competenza L. 1.000.000.000 Stanziamento di cassa L.
1.000.000.000
Variazione in
diminuzione
Cap. 439 - Fondo
globale:<< Fondo per il
finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione
Stanziamento di competenza L. 1.000.000.000 Stanziamento di cassa L.
1.000.000.000
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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