Anno 1979
Numero 57
Data 29/08/1979
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
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Legge Regionale 29 agosto 1979, n. 57

Programma quinquennale di edilizia convenzionata agevolata.



Art. 1

(Contenuti del piano)


A decorrere dall anno 1979 e attuato, ad integrazione del programma di cui alla legge regionale 1- 2- 77, n. 3, un piano quinquennale per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata nonche per l acquisto di alloggi da parte di cittadini residenti in Puglia.

Per l acquisto di abitazioni che abbiano ottenuto la dichiarazione di abitabilita in data non anteriore al 1° gennaio 1977 o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi i contributi di cui al successivo art. 2 entro il limite massimo del 25% dei fondi stanziati.




Art. 2

(Contributi regionali)


Per ciascuno degli anni 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, la Giunta regionale e autorizzata, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo art. 13, a concedere contributi sui mutui da contrarre per la realizzazione, da parte dei soggetti di cui al precedente articolo, di alloggi di edilizia convenzionata e per l acquisto di alloggi.

I contributi sono concessi direttamente agli istituti mutuanti e nella misura occorrente affinche i mutuatari non siano gravati per interessi, diritti, commissioni, collocazione di obbligazioni, oneri fiscali e vari in misura superiore ai tassi previsti dall art. 20 legge statale 5- 8- 78, n. 457, oltre al rimborso del capitale.

I mutui a tasso agevolato con contributo regionale, ammortizzabili nel termine massimo di 25 anni, devono essere concessi dal Tesoriere regionale, dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio, dalle Casse di Risparmio, convenzionate con il Ministero del Tesoro ai sensi dell art. 4 della legge 1- 2- 1965, n. 1179, nonche dagli Istituti di credito che dichiarino di accettare le condizioni stabilite dalle convenzioni tra Casse di Risparmio e Ministero del Tesoro, al costo effettivo vigente al momento della delibera del mutuo e fissato dal Ministero del Tesoro per i mutui agevolati dello Stato.

I mutui sono concessi fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione così come previsto dall art. 9, ultimo  comma, della citata legge regionale n. 3.

I mutui destinati all acquisto non possono eccedere il 75% della spesa ammissibile. 




Art. 3

(Modalita e termini per la concessione dei contributi)


I contributi sono corrisposti agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto di mutuo e sono utilizzati in modo che, anche nella fase di preammortamento, l onere a carico del mutuatario non superi il tasso agevolato previsto dall art. 2.

Nel periodo finale dell ammortamento del mutuo e a carico del mutuatario e degli eventuali aventi causa l intera rata di rimborso anche per la parte non piu coperta dal contributo regionale per effetto dell anticipato utilizzo di cui al comma precedente.

In caso di morte o di invalidita totale e permanente del beneficiario, dovuta a malattia professionale o ad infortunio sul lavoro, il restante mutuo viene garantito da adeguata polizza assicurativa stipulata direttamente tra la Regione Puglia e uno o piu Istituti di assicurazione. 




Art. 4

(Spesa ammissibile)


Per la determinazione della spesa ammissibile, tanto della costruzione quanto dell acquisto delle abitazioni di cui alla presente legge, si applica il secondo comma dell art. 17 della legge regionale 1- 2- 77, n. 3.

La spesa ammissibile non puo comunque superare l importo di lire 24 milioni. 




Art. 5

(Garanzia regionale per i mutui agevolati)


I mutui contratti per l attuazione del programma di cui al precedente art. 1 sono assistiti dalla garanzia integrale della Regione ai sensi dell art. 10 della legge regionale 1- 2- 77, n. 3 con le modalita previste dagli artt. 10 ter del DL 13- 8- 75, n. 376, convertito in legge 16- 10- 75 n. 492, e 3 della legge 8- 8- 77 n. 513, e sono indicizzati secondo le norme previste dalla legge n. 457 del 5- 8- 78.  



Art. 6

(Localizzazione degli interventi)


I programmi costruttivi ammessi ai contributi previsti dalla presente legge sono realizzati su aree assegnate nell ambito dei piani di zona di cui alla legge 18- 4- 62, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni o nell ambito di quelle delimitate ai sensi dell art. 51 della legge n. 865 del 29- 10- 71 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi possono essere localizzati anche al di fuori delle aree di cui al comma precedente a condizione che siano assoggettati a convenzione stipulata ai sensi dell art.8  della legge 28- 1- 77 n. 10.




Art. 7

(Presentazione delle domande per la concessione dei contributi)


Gli aventi diritto presentano, entro il 30 aprile di ogni anno, domanda per la concessione dei contributi previsti dall art. 2.

La domanda, che deve specificare il Comune prescelto per l intervento nonche il regime dell area sulla quale si intende operare, deve essere corredata dal programma di massima da realizzare indicante l importo complessivo dell intervento determinato secondo quanto previsto dall art. 17 della legge regionale 1- 2- 77 n. 3.

Le domande relative all acquisto delle abitazioni di cui all art. 1, secondo comma, devono essere corredate da una pianta e da una relazione contenente le caratteristiche dell immobile nonche la spesa ammissibile determinata con gli stessi criteri applicabili per le abitazioni da costruire.




Art. 8

(Selezione degli operatori)


Ai fini della selezione degli operatori, delle concessioni dei contributi regionali, nonche della stipula delle convenzioni di cui agli artt. n. 35 della legge 22- 10- 71 n. 865 e n. 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 15 e 16 della legge regionale 1- 2- 77 n. 3. 



Art. 9

(Beneficiari dei mutui agevolati)


I mutui di cui alla presente legge sono destinati a favore dei soggetti di cui all art. 1 che, nel Comune ove gli alloggi sono o saranno costruiti, abbiano la residenza o la sede di lavoro e nel cui nucleo familiare non vi sia alcun componente proprietario in nessun Comune della Regione di altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

A norma dell art. 21 della legge 5- 8- 1978, n. 457 saranno considerati titoli di preferenza, ai fini della formazione delle graduato rie, quelli di prestatori di opera subordinata, di lavoratori autonomi e di lavoratori emigrati con almeno cinque anni di residenza all estero o che siano rimpatriati prima di tale periodo perche riconosciuti invalidi per causa di lavoro.

Il reddito annuo complessivo dei beneficiari non puo superare i limiti massimi di cui all art. 20 della legge 5- 8- 1978, n. 457.

Sono esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi  titolo, la assegnazione in proprieta di altri alloggi realizzati con concorso o contributo pubblico. Trova altresì applicazione l ultimo comma dell art. 8 della legge 1 novembre 1965, n. 1179.

Ai fini dell accertamento della possidenza del requisito del reddito si applica l art. 5 della legge 8- 8- 1977, n. 513. 




Art. 10

(Caratteristiche degli alloggi da costruire)


Gli alloggi da costruire con contributi di cui all art. 2 debbono possedere le caratteristiche tecniche previste dagli artt. 16 e 43 della legge n. 457 del 5- 8- 1978.  



Art. 11

(Accertamento requisiti)


I requisiti e le caratteristiche di cui ai precedenti artt. 9 e 10 sono accertati e certificati dai competenti  uffici regionali.


Art. 12

(Non cumulabilita dei benefici)


I benefici derivanti dall applicazione della presente legge non sono cumulabili con quelli derivanti da altre leggi regionali. 


Art. 13

(Limiti di impegno)


L importo annuo disponibile per i contributi di cui al precedente articolo 2 e fissato in L. 2 miliardi per i 5 anni di attuazione del piano.


NORME FINANZIARIE





Art. 14


Gli oneri rivenienti dall applicazione della presente legge trovano copertura sul Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale con LR n. 31 del 6- 6- 1779, sul Cap. 89 della parte II Spesa << Azioni ed interventi per programma quinquennale di edilizia convenzionata ed agevolata LR >> per L. 2.000.000.000= sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Gli oneri relativi al 1980 e 1981 trovano copertura, per L. 2 miliardi l anno, nel Bilancio pluriennale 1979- 1981 - sub obiettivo operativo 1- 2- b- Interventi nel campo dell edilizia abitativa e convenzionata.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.




Art. 15


L art. 9 della LR dell 1- 2- 77, per gli esercizi 1979 e 1980, al II comma e così modificato:

<<L importo annuo disponibile risulta:

1) L. 2.666.666.000 per le cooperative a proprieta indivisa il cui Statuto preveda il divieto di cessione in proprieta degli alloggi e l obbligo del trasferimento degli stessi all Istituto Autonomo per le Case Popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della Cooperativa;

2) L. 1.333.334.000 per cooperative a proprieta divisa >>. 




Art. 16


Alla copertura, per il 1979, dell onere aggiuntivo di L. 1 miliardo, riveniente dall applicazione del suddetto articolo 15, si provvede  mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979:

PARTE II - SPESA

Variazione in aumento

Cap. 93: << Contributi sui mutui da contrarre dalle Cooperative edilizie per la realizzazione  di alloggi LR n. 3/ 1977, art. 9 Stanziamento di competenza L. 1.000.000.000 Stanziamento di cassa L. 1.000.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 439 - Fondo globale:<< Fondo per il  finanziamento di spese correnti derivanti da  leggi regionali in corso di adozione Stanziamento di competenza L. 1.000.000.000 Stanziamento di cassa L. 1.000.000.000 




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.