Anno 1979
Numero 58
Data 30/08/1979
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 30 agosto 1979, n. 58

Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata - Legge 23 dicembre 1975, n. 745 - Contributo della Regione Puglia.



Art. 1


Nell attesa della definizione legislativa, di intesa con la Regione Basilicata, degli aspetti connessi alla regionalizzazione dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e  della Basilicata ai sensi della legge n. 745 del 23- 12- 1975, e disposto un contributo di L. 200.000.000= in favore dell Istituto medesimo.

Tale contributo, quando la definizione legislativa di cui al precedente comma sara divenuta operante, costituira anticipazione dellonere  di spesa a carico della Regione Puglia.




Art. 2


Alla copertura della spesa si fa fronte con utilizzo di pari disponibilita riveniente da Cap. 349 << Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione >> del bilancio di previsione 1978.

Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 39 dovra risultare, con apposita notazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell esercizio precedente.

Ai sensi del 2°comma dell art. 39 della legge di contabilita regionale n. 17 del 30- 5- 77, l assegnazione dello stanziamento di cui al cap. 349 - Parte II del bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e la nuova correlativa spesa di L.200 milioni  fa carico ad apposito stanziamento; Cap. 179  << Spese per regionalizzazione ai sensi della  legge 28- 12- 75, n. 745 dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata - Legge in corso di approvazione >> della competenza del bilancio 1979, approvato con Legge regionale n. 31 del 6- 6- 79.

Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 39 dovra risultare, con apposita notazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell esercizio precedente.

Ai sensi del terzo comma del suddetto art.39  dovra risultare, con apposita notazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell esercizio precedente.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.