Legge Regionale 30 agosto 1979, n. 59
Interpretazione autentica del 1° e 2° comma dell' art. 20 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37.
Articolo unico Le funzioni amministrative
delegate ai Comuni in materia di occupazione temporanea e d urgenza di cui al
1° comma dello art. 20 della legge regionale 12- 8- 78, n. 37, sono da
intendersi estese alle aree incluse nei piani di zona per l edilizia economica
e popolare, alle aree individuate e deliberate ai sensi dellart. 51 della legge
22- 10- 1971, n. 865 ed alle aree incluse nei piani per insediamenti produttivi
di cui allo art. 27 della medesima legge 22- 10- 1971, n.
865.
Sono altresì da intendersi
delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui al 2° comma, anche per le
opere di pubblica utilita da chiunque eseguite, nonche per gli atti
susseguenti alla pronuncia degli espropri.