Anno 1979
Numero 59
Data 30/08/1979
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 30 agosto 1979, n. 59

Interpretazione autentica del 1° e 2° comma dell' art. 20 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37.



Articolo unico


Le funzioni amministrative delegate ai Comuni in materia di occupazione temporanea e d urgenza di cui al 1° comma dello art. 20 della legge regionale 12- 8- 78, n. 37, sono da intendersi estese alle aree incluse nei piani di zona per l edilizia economica e popolare, alle aree individuate e deliberate ai sensi dellart. 51 della legge 22- 10- 1971, n. 865 ed alle aree incluse nei piani per insediamenti produttivi di cui allo art. 27 della medesima legge 22- 10- 1971, n. 865.

Sono altresì da intendersi delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui al 2° comma, anche per le opere di pubblica utilita da chiunque eseguite, nonche per gli atti susseguenti alla pronuncia degli espropri.