Legge Regionale 30 agosto 1979, n. 60 Modifica alla legge regionale n. 45 del 28 maggio 1975 e inquadramento nel ruolo regionale del personale in servizio di ruolo e con rapporto diverso dal ruolo.
Art. 1Il personale che abbia
svolto continuativamente attivita retribuita in favore dell Amministrazione
regionale con rapporto a tempo determinato indeterminato e inquadrato a domanda
nel ruolo regionale secondo le norme che
seguono.
Art. 2L inquadramento e disposto
nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge e assunto con mansioni di << dattilografo >> e/ o
<< stenografo >>, entro il 31 dicembre 1977, a seguito di
provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito di provvedimento
giurisdizionale.
Il personale di cui al
precedente comma e inquadrato nei livelli corrispondenti alle mansioni per le
quali e stato assunto, e deve essere utilizzato per lo svolgimento di mansioni
di << stenografo >> e/ o << dattilografo
>>.
Art. 3L inquadramento e disposto
nei confronti del personale in servizio a seguito di provvedimenti di Giunta
esecutivi o a seguito di provvedimenti giurisdizionali definitivi alla data del
28- 2- 1979 con mansioni di << autista >> e che abbia prestato
continuativamente un minimo di servizio di tre mesi.
Il personale di cui al
precedente comma e inquadrato al terzo livello.
Art. 4L inquadramento e disposto
nei confronti del personale che si trovi in servizio a tempo indeterminato a
seguito di provvedimento giurisdizionale definitivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, e che abbia
prestato continuativamente un minimo di servizio di tre
mesi.
Il personale di cui al
precedente comma e inquadrato, sentita la Commissione di cui all art. 85 della
legge 25- 3- 1974, n. 18, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali
e stato assunto.
Art. 5L art. 1 della legge 28- 5-
1975, n. 45 e abrogato e sostituito dal seguente:
<< Per l assolvimento
delle funzioni dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell art. 8, comma
secondo, del Regolamento del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la
disponibilita di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro
funzionamento, di personale e assegna contributi a carico del
bilancio.
La disponibilita di locali
idonei e delle attrezzature necessarie per il funzionamento e altresì
assicurata agli uffici costituiti ai
sensi dell art. 8, comma quarto, del Regolamento del Consiglio regionale. Con
deliberazione dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale e destinato ai
Gruppi consiliari di cui al comma primo personale dipendente di ruolo della
Regione nella seguente misura:
a) due unita per ciascun
Gruppo consiliare costituiti a norma del Regolamento del Consiglio regionale,
quale che sia la consistenza numerica del Gruppo;
b) unita aggiuntive in
proporzione di due ogni cinque Consiglieri appartenenti al Gruppo frazioni
superiori alla meta di cinque. L assegnazione del personale e disposta, entro
dieci giorni dalla richiesta dei Gruppi, con deliberazione dell Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale adottata su segnalazione vincolante dei
Presidenti dei rispettivi Gruppi, secondo i seguenti
criteri:
a) non piu del 40% dell
intero organico spettante per ogni Gruppo consiliare per i livelli VII o
VI;
b) non piu del 20% dell
intero organico spettante per ogni Gruppo per il V livello;
c) il rimanente dell intero
organico spettante per ogni gruppo per i livelli IV - III e II;
d) le frazioni vanno aumentate
per eccesso se superano lo 0,5%.
Nell ambito dell organico
fissato per ciascun Gruppo consiliare il personale di livello superiore, a
richiesta del Gruppo stesso, puo essere sostituito da personale di livello
inferiore.
Nel caso di sostituzione nel
corso della legislatura si adotta la stessa procedura.
Non e consentita l assunzione
e l utilizzazione a qualsiasi titolo da parte dei Gruppi consiliari di personale estraneo all Amministrazione
regionale>>.
ARTICOLO
6
Art. 6L inquadramento e disposto
nei confronti del personale che svolga servizio presso gli Uffici dei Gruppi
consiliari, con iscrizione all INPS, alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Il numero delle unita da
inquadrare ai sensi del precedente comma non puo superare per ciascun Gruppo
consiliare i limiti fissati ai punti A)
e B) dell art. 1 della LR 28- 5- 75, n. 45 prima dell entrata in vigore della
presente legge.
L inquadramento del personale
di cui ai precedenti comma va disposto, seguendo le procedure previste dal
successivo art. 8, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali e
stato assunto, purche sia in possesso del relativo titolo di studio e sempre
che si tratti della qualifica iniziale.
Art. 7L inquadramento e disposto
nei confronti del personale, attualmente in servizio, che alla data del 31- 12-
77, si trovi in posizione di comando, di distacco di fatto o comunque in
servizio, senza interruzione alcuna.
L inquadramento e altresì
disposto nei confronti del personale in posizione di comando a norma degli artt.
9, 21, 23 della legge regionale n. 18 del 25- 3- 74, in servizio alla data del
15- 5- 79.
L inquadramento del personale
di cui ai precedenti comma avverra, previo assenso delle Amministrazioni di
provenienza, nei livelli previsti dalla Tabella << C >> annessa alla
legge n. 18 del 25- 3- 74, con i criteri di corrispondenza fissati dalla
medesima e con esclusivo riferimento alla posizione giuridica sussistente alla
data di entrata in vigore della presente legge, presso le Amministrazioni di
provenienza. Non sono applicabili le disposizioni di cui all art. 68 del DPR n.
748 del 30- 6- 1972.
E escluso dal diritto all
inquadramento previsto dalla presente legge il personale degli Enti mutualistici
nonche degli altri Enti pubblici operanti nel settore dell assistenza
sanitaria, comandato ai sensi dell art. 19 della legge 17- 8- 74, n. 386 e il
personale comandato ai sensi della legge 29- 6- 77, n. 349 e della legge 23- 12- 78, n. 833.
Art. 8La domanda di inquadramento
dovra essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge al Presidente della Giunta regionale mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il personale inquadrabile ai
sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4 e 6 deve superare, ai fini dell
inquadramento, distinte prove di
idoneita, a seconda dei livelli di inquadramento.
L accertamento di idoneita
consistera:
a) in un accertamento pratico a
carattere professionale ed un esame - colloquio su temi di cultura generale e su
nozioni di diritto regionale per il personale di cui all art. 2 ed agli artt. 4
e 6 se assunti con mansioni di << stenografo >> o <<
dattilografo >>;
b) in una prova pratica a
carattere professionale ed un esame - colloquio su temi di cultura generale per
il personale di cui all art. 3 ed all art. 6 se assunto con mansioni di
<< autista >>;
c) in un esame orale di diritto
costituzionale amministrativo e regionale per il rimanente personale.
La prova tecnico amministrativa
di idoneita sara tenuta dinanzi ad una Commissione così
composta:
- Assessore al Personale -
Presidente;
- Esperto estraneo all
Amministrazione regionale scelto tra i funzionari regionali designato dall Assessore al Personale diverso a
seconda delle mansioni del personale da inquadrare;
- Rappresentante sindacale
designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative;
- Funzionario dell Assessorato
al Personale designato dall Assessore per lo svolgimento della funzione di
Segretario.
Art. 9L inquadramento del
personale di cui ai precedenti articoli e disposto in attesa della definizione
della pianta organica regionale, nei limiti del contingente organico di cui alla
LR n. 18 del 25- 3- 74, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla
data di accettazione del decreto di nomina nei ruoli regionali.
Art. 10Dalla data di entrata in vigore
della presente legge non e consentita l assunzione ne l utilizzazione a
qualsiasi titolo di personale estraneo all Amministrazione regionale.
Questa provvedera al
completamento degli organici esclusivamente mediante pubblici concorsi.
Parimenti il personale
distaccato e comandato non in seguito a trasferimento di funzioni previste da
leggi dello Stato non potra essere inquadrato nei ruoli regionali.
Sono abrogate tutte le norme in
contrasto con la presente legge.
Art. 11Il maggiore presunto onere
riveniente dall applicazione della presente legge, ammontante a L. 50.000.000=,
per l anno 1979, trova copertura sul Cap. 39 << Stipendi, retribuzioni ed
altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo >> del bilancio
di previsione per l esercizio finanziario 1979, approvato con legge regionale
n. 31 del 6- 6- 79.
Per gli esercizi successivi gli
oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di
previsione.
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