Anno 1979
Numero 61
Data 30/08/1979
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 30 agosto 1979, n. 61

Istituzione del nucleo guardie giurate particolari della Regione Puglia.



Art. 1


La Regione Puglia istituisce il nucleo guardie giurate particolari, disciplinato dalle norme della presente legge.


Art. 2


Il nucleo assicura il servizio di portierato, custodia e vigilanza degli uffici centrali e periferici della Regione, nonche gli stabilimenti ed autoparchi regionali nei termini e con le modalita di cui al Regolamento regionale 29 dicembre 1976, n. 3; con provvedimento  della Giunta regionale, puo essere affidato, in via saltuaria, al nucleo l esercizio di ogni altro compito che richiede particolari garanzie di sicurezza per persone o cose, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione statale vigente.



Art. 3


Per gli effetti di cui all articolo precedente, il nucleo si articola nelle seguenti unita operative:

- portierato;

- custodia;

- vigilanza.

La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti, determina l organico del personale addetto a ciascuna unita operativa nell ambito dell organico complessivo di 60 unita del nucleo guardie giurate particolari. 




Art. 4


Il personale del nucleo assegnato all unita operativa di custodia ha diritto all alloggio di servizio.

Per gli uffici periferici, il personale puo essere autorizzato ad assicurare contemporaneamente il servizio di portierato e custodia e in tal caso ha  diritto all alloggio di cui al precedente comma.




Art. 5


Il personale costituente il nucleo di guardie giurate particolari deve avere la qualifica di guardia giurata particolare secondo le disposizioni stabilite dal TU delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18- 6- 1931, n. 733 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con RD 16- 5- 1940, n. 635; le spese  relative al rilascio o al rinnovo del decreto prefettizio  di approvazione, nonche quelle del vestiario e di armamento  sono a carico dell amministrazione regionale.

Il personale da assumere per concorso deve aver assolto il servizio di leva, ed, a parita di condizioni, sara data preferenza a chi ha prestato servizio nell arma dei carabinieri, nella pubblica sicurezza e nella guardia di Finanza. 




Art. 6


L inserimento nell organico del nucleo guardie giurate particolari, distintamente per ciascuna unita operativa, avviene con istanza scritta del personale regionale del II livello.

La domanda di cui al precedente comma, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

In caso di assenza o di insufficienza di richiesta rispetto all organico, la Giunta regionale e autorizzata a provvedere, mediante pubblici concorsi.

Per gli anni successivi, in caso di vacanza dei rispettivi organici, entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, prima di procedere al reclutamento mediante pubblico concorso, deve invitare il personale di ruolo regionale appartenente al II livello a presentare domanda per essere impiegato nel suddetto nucleo. 




Art. 7


L onere presunto riveniente dalla applicazionedella presente legge relativo al 1979, ammontante a L. 160.000.000, trova copertura sul cap. 39 << Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali LR numero 18 del 25- 3- 74 ed oneri rivenienti dall applicazione dello art. 4 della LR n. 23 del 18- 7- 74 >> del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979, approvato con legge regionale n. 31 del 6- 6- 1979.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.