Legge Regionale 30 agosto 1979, n. 61 Istituzione del nucleo guardie giurate particolari della Regione Puglia.
Art. 1La Regione Puglia
istituisce il nucleo guardie giurate particolari, disciplinato dalle norme della
presente legge.
Art. 2Il nucleo assicura il
servizio di portierato, custodia e vigilanza degli uffici centrali e periferici
della Regione, nonche gli stabilimenti ed autoparchi regionali nei termini e
con le modalita di cui al Regolamento regionale 29 dicembre 1976, n. 3; con
provvedimento della Giunta regionale,
puo essere affidato, in via saltuaria, al nucleo l esercizio di ogni altro
compito che richiede particolari garanzie di sicurezza per persone o cose, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione statale
vigente.
Art. 3Per gli effetti di cui all
articolo precedente, il nucleo si articola nelle seguenti unita
operative:
-
portierato;
-
custodia;
-
vigilanza.
La Giunta regionale, su
proposta degli assessori competenti, determina l organico del personale addetto
a ciascuna unita operativa nell ambito dell organico complessivo di 60 unita
del nucleo guardie giurate particolari.
Art. 4Il personale del nucleo
assegnato all unita operativa di custodia ha diritto all alloggio di
servizio.
Per gli uffici periferici, il
personale puo essere autorizzato ad assicurare contemporaneamente il servizio
di portierato e custodia e in tal caso ha
diritto all alloggio di cui al precedente comma.
Art. 5Il personale costituente il
nucleo di guardie giurate particolari deve avere la qualifica di guardia giurata
particolare secondo le disposizioni stabilite dal TU delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con RD 18- 6- 1931, n. 733 e del relativo regolamento di
esecuzione, approvato con RD 16- 5- 1940, n. 635; le spese relative al rilascio o al rinnovo del decreto
prefettizio di approvazione, nonche
quelle del vestiario e di armamento sono
a carico dell amministrazione regionale.
Il personale da assumere per
concorso deve aver assolto il servizio di leva, ed, a parita di condizioni,
sara data preferenza a chi ha prestato servizio nell arma dei carabinieri,
nella pubblica sicurezza e nella guardia di Finanza.
Art. 6L inserimento nell organico
del nucleo guardie giurate particolari, distintamente per ciascuna unita
operativa, avviene con istanza scritta del personale regionale del II
livello.
La domanda di cui al precedente
comma, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro 30
giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
In caso di assenza o di
insufficienza di richiesta rispetto all organico, la Giunta regionale e
autorizzata a provvedere, mediante pubblici concorsi.
Per gli anni successivi, in
caso di vacanza dei rispettivi organici, entro il 30 settembre di ogni anno, la
Giunta regionale, prima di procedere al reclutamento mediante pubblico concorso,
deve invitare il personale di ruolo regionale appartenente al II livello a
presentare domanda per essere impiegato nel suddetto nucleo.
Art. 7L onere presunto riveniente
dalla applicazionedella presente legge relativo al 1979, ammontante a L.
160.000.000, trova copertura sul cap. 39 << Stipendi, retribuzioni ed
altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri
riflessi previdenziali ed assistenziali LR numero 18 del 25- 3- 74 ed oneri
rivenienti dall applicazione dello art. 4 della LR n. 23 del 18- 7- 74 >>
del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979, approvato con
legge regionale n. 31 del 6- 6- 1979.
Per gli esercizi successivi gli
oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di
previsione.
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