Legge Regionale 4 settembre 1979, n. 63 Applicazione nella Regione Puglia del Regolamento 78/ 1054/ CEE e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, concernente la attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell' agricoltura.
Art. 1Il secondo e terzo periodo del
primo comma dell art. 10 della legge regionale 3- 3- 1978 n. 15 sono sostituiti
dai seguenti:
<< Il contributo medesimo
sara erogato in tre anni in ragione di 48,2 unita di conto per ettaro il primo
anno, 32,6 unita di conto per ettaro il secondo anno e 16,6 unita di conto per
ettaro il terzo anno. Gli importi complessivi del contributo per azienda non
potranno superare 4820 unita di conto per il primo anno, 3260 unita di conto
per il secondo anno e 1660 unita di conto per il terzo anno; tale limite puo
essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione
>>.
Art. 2L art. 14 della legge
regionale 3- 3- 1978 n. 15 e sostituito dal seguente:
<< Agli imprenditori
agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere
una contabilita aziendale secondo le metodologie e i modelli elaborati dalla
Regione Puglia conformemente a quanto
prescrive l art. 11 della direttiva 72/ 159/ CEE, la Regione concede, con
preferenza alle aziende presentatrici di
piani di sviluppo, a quelle che fanno parte della rete contabile della CEE e
alle aziende diretto - voltivatrici, un contributo di 614 unita di conto, di
cui 264 il primo anno, 175 il secondo anno, 108 il terzo anno e 67 il quarto
anno >>.
Art. 3Il secondo comma dell art. 21
della legge regionale 3- 3- 1978 n. 15 e sostituito dal seguente:
<< Nei territori montani
ai sensi della direttiva 75/ 268/ CEE, per ogni ettaro di superficie agraria
coltivata, la misura dell indennita compensativa e da determinarsi secondo
gli scaglioni sotto determinati:
sino a 8 ettari: 45
UC
sino a 15 ettari: 30
UC
sino a 25 ettari: 20
UC
sino a 35 ettari: 16,6
UC.
Dal beneficio di cui al
presente comma sono escluse:
- le superfici destinate a
bosco, a pascolo ed a seminativo coltivato per la produzione di foraggio o di
cereali da tagliare allo stato ceroso;
- le superfici destinate alla
produzione di frumento;
- le superfici destinate a
coltivazioni intensive di pereti, pescheti e meleti, per la parte eccedente 50
are per azienda >>.
Il terzo comma del medesimo
articolo e sostituito dal seguente:
<< Nei territori montani
e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/ 268/ CEE, per ogni UBA (Unita
Bestiame Adulta) allevata durante l anno la misura dell indennita
compensativa e da determinarsi secondo gli scaglioni sotto determinati:
sino a 8 UBA: 53,7
UC
sino a 15 UBA: 45
UC
sino a 25 UBA: 35
UC
sino a 35 UBA: 20
UC.>>
Il quarto comma del medesimo
art. 21 e sostituito dal seguente:
<< L importo totale
dell indennita concessa per gli allevamenti non puo superare 53,7 UC per
ettaro di superficie foraggera a disposizione dell azienda. Nelle zone montane
possono essere incluse nel calcolo delle UBA anche le vacche da latte la cui
produzione e destinata alla commercializzazione. Nelle zone svantaggiate
possono essere incluse nel calcolo delle UBA le vacche da latte quando la
produzione dell allevamento rappresenta oltre il 30% della produzione dell
azienda; in tale caso l indennita viene ridotta per le sole vacche da latte
del 20% e puo essere corrisposta limitatamente a 10 unita da latte da
comprendersi negli scaglioni di appartenenza >>.
Art. 4L importo massimo di cui
al primo comma dell art. 18 della legge statale 9- 5- 1975 n. 153, così come
modificato dal terzo comma dell art. 11 della legge statale 10- 5- 1976 n. 352,
e fissato in 43030 unita di conto.
Art. 5Gli importi minimi e
massimi di cui al primo periodo del secondo comma dell art. 24 della legge
statale 9- 5- 1975 n. 153 così come sostituito dal primo comma dell art. 1
della legge statale 21- 12- 1977 n. 958, sono fissati rispettivamente in 10765 e
54565 unita di conto.
Art. 6Gli ammontari minimi e
massimi di cui al secondo comma dell art. 30 della legge statale 9- 5- 1975 n.
153, così come modificato dall ultimo comma dell art. 11 della legge statale
10- 5- 76 n. 352, sono fissati rispettivamente in 2691 e 8072 unita di conto.
Art. 7L importo massimo di cui
al terz ultimo comma dell art. 11 della legge 10- 5- 1976 n. 352 e fissato in
10765 unita di conto per azienda.
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