Legge Regionale 7 settembre 1979, n. 64 Ripresa e sviluppo della molluschicoltura, miglioramento sistemi di raccolta dei molluschi lamellibranchi a sviluppo naturale - Provvidenze per la realizzazione di una rete di impianti di depurazione molluschi.
Art. 1La Regione, nel rispetto della
legge n. 192 del 2- 5- 77, assume idonee iniziative rivolte alla ripresa ed allo
sviluppo della molluschicoltura nonche al miglioramento dei sistemi di raccolta
dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale.
La Regione, in considerazione
del previsto incremento della molluschicoltura e della necessita del
trattamento igienico anche dei prodotti di origine extraterritoriale, nazionali
ed esteri, immessi nel mercato interno, favorisce la realizzazione di una
adeguata rete regionale di impianti di depurazione di molluschi eduli
lamellibranchi in conformita dei requisiti prescritti dalla legge n. 192 del 2-
5- 77.
La Regione, infine, favorisce
l adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli
lamellibranchi, compresi i chioschi, in conformita alle prescrizioni di cui
all art. 11 della suddetta legge 192 del 2- 5- 77.
Art. 2Le provvidenze della presente
legge riguardano in particolare:
1) le opere di realizzazione,
ampliamento e miglioramento di vivai di molluschi eduli lamellibranchi e di
impianti fissi o galleggianti, per la coltivazione, l allevamento, l
ingrassamento e il deposito degli stessi molluschi;
2) le opere, le attrezzature e
le pertinenze destinate alla raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a
sviluppo naturale;
3) le opere di realizzazione,
ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione dei molluschi eduli
lamellibranchi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
4) le opere di adeguamento
igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi
compresi i chioschi nonche l acquisto delle adeguate attrezzature
frigorifere.
Art. 3La concessione delle
provvidenze di cui all art. 1 della presente legge avviene attraverso un piano
annuale di intervento predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal
Consiglio regionale entro il 30- 6 di ogni anno.
Il piano, in rapporto alle
esigenze territoriali, terra conto delle seguenti priorita:
1) iniziative dei Comuni,
singoli o associati, per la realizzazione di impianti di depurazione;
2) iniziative di cooperative di
molluschicultori o pescatori e loro consorzi;
3) iniziative di altre imprese
specializzate nel settore della molluschicoltura della stabulazione e
depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi.
Per quanto riguarda in
particolare gli impianti di depurazione; le opere in corso di realizzazione sono
ammissibili a contributo solo per l esercizio 1979, purche i relativi lavori
abbiano avuto inizio successivamente alla legge n. 192 del 2- 5- 77 e purche l
impresa richiedente appartenga al settore della molluschicoltura.
Art. 4Al fine della concessione delle
provvidenze per la realizzazione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di
depurazione, gli interessati debbono far pervenire all Assessorato regionale
alla Sanita, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita domanda su carta legale
corredata da:
a) progetto dell opera,
conforme ai requisiti previsti dalla legge n. 192 del 2- 5- 77 e il computo
metrico estimativo;
b) pianta planimetrica in scala
1 a 100 della zona destinata all impianto estesa per un raggio di almeno 1.000
metri dall impianto stesso;
c) relazione tecnica dalla
quale risultino in dettaglio le prescritte modalita di trattamento ed ogni
altro utile elemento inerente al processo di depurazione;
d) preventivo delle
spese;
e) autorizzazione dell
autorita marittima competente alla captazione delle acque destinate al
rifornimento degli impianti di depurazione.
Al fine della concessione dei
contributi per l adeguamento igienico dei locali di deposito e di vendita al
dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i chioschi, gli
interessati devono rivolgere apposita domanda all Assessorato alla Sanita,
entro lo stesso termine di cui al primo comma del precedente articolo; la
domanda, corredata di un dettagliato preventivo di spesa, deve essere munita del
parere favorevole dell ufficio sanitario e dell ufficio tecnico del Comune.
Per l anno 1979 il termine di
cui al presente articolo scade il trentesimo giorno successivo all entrata in
vigore della presente legge.
Art. 5Le domande intese ad
ottenere le provvidenze di cui al primo comma del precedente art. 1 vanno
indirizzate all Assessorato regionale all Agricoltura, corredate dagli
elaborati progettuali, dalla relazione tecnico – finanziaria e dal computo
metrico entro i termini indicati dal precedente art. 4.
Art. 6Gli Assessorati all
Agricoltura ed alla Sanita si avvalgono, ai fini dell istruttoria delle
domande di contributo di cui ai precedenti artt. 4 e 5, dei propri servizi
tecnici e degli altri uffici competenti della Regione.
Art. 7Le provvidenze di cui ai numeri
1) e 2) del precedente art. 2 consistono in contributi in conto capitale nella
misura massima del 25% della spesa ammessa, ovvero, in alternativa, nella
concessione del concorso regionale sugli interessi per prestiti di durata
decennale da contrarsi con gli istituti abilitati all esercizio del credito
agrario di miglioramento.
Il concorso negli interessi e
pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate
al tasso di interesse praticato dagli stessi istituti di credito agrario - entro
i limiti stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il
Ministro dell Agricoltura e Foreste - e le rate di preammortamento e di
ammortamento calcolate in modo che a carico dei beneficiari resti un tasso del
4%.
L Ente Regionale di Sviluppo
Agricolo e tenuto a rilasciare fideiussioni alle Cooperative dei produttori di
molluschi eduli lamellibranchi e loro consorzi, sui mutui di cui al primo comma
del presente articolo.
Art. 8La concessione delle
provvidenze per gli impianti di depurazione e subordinata alla condizione che
le dimensioni dello impianto non sia inferiore a 300 mq di superficie utile
delle vasche di depurazione.
I contributi sono così
determinati:
a) iniziative dei Comuni e loro
consorzi: contributo in conto capitale nella misura del 100% della spesa
ammessa;
b) iniziative delle cooperative
e loro consorzi:
contributo in conto capitale
nella misura del 50% della spesa ammessa e, per la restante parte, contributo in
conto interessi con le modalita di cui al precedente art. 7, comma II e
III;
c) iniziative di altre imprese
di molluschicoltura, stabulazione e depurazione dei molluschi eduli
lamellibranchi che dimostrino di avere una produzione ovvero una lavorazione
propria adeguata alla capacita dell impianto di depurazione di cui si chiede
il finanziamento: contributo in conto capitale nella misura del 30% della spesa
ammessa.
Art. 9I contributi per l
adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli
lamellibranchi, compresi i chioschi, sono così determinati: 70% della spesa
ammessa a contributo.
Art. 10Prima che sia trascorso il
termine di dieci anni dalla data di realizzazione delle opere attuate con i
benefici della presente legge, i relativi beni non potranno essere alienati o
distolti dalla loro destinazione senza il preventivo benestare notificato dal
Presidente della Giunta regionale.
Tutte le provvidenze previste
dalla presente legge saranno liquidate a compimento delle opere autorizzate ed
ammesse a contributo.
Art. 11All entrata in vigore
della presente legge, la legge regionale n. 13 del 25- 1- 1975 e abrogata.
Art. 12A decorrere dal corrente
esercizio finanziario sono istituiti nel bilancio regionale i seguenti
capitoli:
<< Spese per la
concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, l
ampliamento, l adeguamento di impianti di depurazione dei molluschi eduli
lamellibranchi e per l adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio
>>, con uno stanziamento di L. 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal
1979 al 1981 >>.
<< Concorso regionale
negli interessi per i mutui contratti per la realizzazione, l ampliamento e l
adeguamento di impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi
>>, con uno stanziamento di L. 60.000.000 nel 1979, di L. 120.000.000 nel
1980, di L. 180 milioni dal 1981 al 1988, di L. 120.000.000 nel 1989, di L. 60.000.000 nel 1990
>>.
<< Spese per la
concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, l
ampliamento, il miglioramento: di vivai di molluschi eduli lamellibranchi; di
impianti fissi o galleggianti per la coltivazione, l allevamento, l
ingrassamento, il deposito degli stessi molluschi; di opere, attrezzature e
pertinenze destinate alla raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo
naturale >>, con uno stanziamento di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli
anni dal 1979 al 1981.
<< Concorso regionale
negli interessi di prestiti contratti per la realizzazione, l ampliamento, il
miglioramento dei vivai, degli impianti e delle opere previste dall art. 2
della legge regionale Ripresa e sviluppo della molluschicoltura, miglioramento
sistemi di raccolta dei molluschi lamellibranchi a sviluppo naturale -
Provvidenze per la realizzazione di una rete di impianti di depurazione
molluschi ai punti 1 e 2 >> con uno stanziamento di Lire 75.000.000 per
il 1979 di L. 150.000.000 per il 1980, di L. 225.000.000 dal 1981 al 1988, di L.
150.000.000 per il 1989, di Lire 75.000.000 per il 1990.
Art. 13Agli oneri derivanti dall
applicazione della presente legge si provvede:
per il 1979 operando le
seguenti variazioni di bilancio in diminuzione:
cap. 123 lire 500 milioni
cap. 441 lire 1635
milioni
e utilizzando l assegnazione
dei fondi per la legge n. 192 del 2- 5- 1977 di lire 700 milioni effettuando la
necessaria variazione nelle parti entrata e spesa del Bilancio:
per il 1980 e 1981 utilizzando
quota parte dei fondi recati dal capitolo 50 dell entrata del Bilancio
pluriennale 1979- 1981;
per gli anni successivi, i
capitoli relativi alle annualita passive del concorso regionale sugli interessi
per prestiti e mutui saranno finanziati con assegnazione riveniente alla Regione
per programmi regionali di sviluppo.
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