Anno 1979
Numero 65
Data 23/10/1979
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
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Legge Regionale 23 ottobre 1979, n. 65

Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie.



Art. 1


La Regione Puglia, in attuazione degli obiettivi enunciati negli art. 2, 9 e 16 dello Statuto e al fine di concorrere alla realizzazione di un ordinato sviluppo economico e di progresso sociale, dispone interventi e promuove iniziative atte ad eliminare le cause dell emigrazione dovute a necessita economiche e sociali ed a tutelare i lavoratori emigrati all estero o in altre regioni d Italia e le loro famiglie.



Art. 2


Gli interventi di competenza regionale ed il finanziamento regionale degli interventi di competenza degli Enti locali sono realizzati con il metodo della programmazione, secondo le disposizioni della presente legge.

Gli interventi regionali sono diretti:

1) a promuovere studi, indagini e ricerche sui movimenti migratori che interessano la Regione;

2) a favorire le attivita agricole, artigianali, turistiche e commerciali, in forma singola e associata, mediante la erogazione di contributi in conto capitale o in conto interesse nelle spese di gestione, per gli emigrati che rientrino stabilmente nella Regione;

3) a favorire l accesso alla proprieta e ad altre forme di godimento dell abitazione degli emigrati che rientrino nella Regione;

4) a realizzare nei luoghi di piu intensa emigrazione della Regione Puglia mostre dei prodotti tipici regionali e a favorirne la commercializzazione;

5) a promuovere iniziative a carattere culturale nei luoghi specificati al punto 4) avvalendosi anche delle associazioni fra emigrati;

6) a svolgere opera di informazione tra gli emigrati sugli aspetti della vita regionale in collaborazione delle loro associazioni;

7) a sostenere l attivita delle associazioni che operano per la promozione morale e sociale e culturale degli emigrati e delle loro famiglie;

8) a realizzare tutte le forme di assistenza sociale e scolastica connesse prevalentemente al rientro degli emigrati nella Regione e tese a consentire agli orfani ed ai figli  degli emigrati la prosecuzione degli studi;

9) a orientare la formazione professionale in modo da assicurare ai lavoratori emigranti il pieno inserimento nei luoghi di lavoro prescelti;

10) ad assicurare agli emigrati e loro familiari a carico rientrati definitivamente e non altrimenti assistiti l erogazione dell assistenza ospedaliera secondo la normativa di cui alla legge regionale 5 gennaio 1975, n. 5 e successive modificazioni.

La Giunta regionale, nell ambito delle competenze regionali di cui all art. 109 del DPR 616/ 77,  puo stipulare convenzioni con Istituzioni bancarie e finanziarie operanti nella Regione per il miglior perseguimento delle finalita di cui alla presente legge.

Le attivita promozionali da svolgersi all estero, in riferimento all attuazione della presente legge, sono realizzate d intesa con il Governo centrale ai sensi dell art. 4 del DPR 616/ 77.




Art. 3


Gli interventi concernenti l assistenza sociale, sanitaria e scolastica di competenza comunale sono attuati sulla base di programmi annuali adottati dai Comuni singoli o associati nei limiti della disponibilita finanziaria.

I Comuni singoli o associati provvedono alla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente nell ambito delle attivita e dei servizi previsti dal DPR n. 616 del 24- 7- 1977, con particolare riferimento:

a) all erogazione di contributi di prima sistemazione e di accoglimento ai lavoratori emigrati che rientrino definitivamente nella Regione e che versino in condizioni economiche disagiate, anche al fine di favorirne l inserimento nella vita sociale produttiva;

b) all erogazione di contributi per l assistenza medico - generica, specialistica e farmaceutica a favore degli emigrati e loro familiari affetti da malattie e non altrimenti assistiti fino all inizio dell attivita delle unita sanitarie locali di cui alla legge n. 833/ 1978;

c) alla concessione di sussidi straordinari alle famiglie dei lavoratori emigrati che risiedono nella Regione o che vi rientrano definitivamente, le quali si trovino in condizioni particolari di bisogno;

d) alla concessione di assegni di studio per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado agli orfani ed ai figli dei lavoratori pugliesi emigrati ed alla predisposizione di soggiorni estivi ed invernali per i minori figli degli emigrati e gli anziani che non usufruiscano di altri analoghi benefici.




Art. 4


L attivita di studio, indagine e ricerca di cui al precedente articolo 2 e diretta alla raccolta dei dati e delle informazioni presso gli organi dello Stato, degli Enti Locali, degli enti pubblici e dei privati, alla loro sistemazione e divulgazione, al fine di rilevare i flussi di emigrazione e quelli di rientro nella Regione, la situazione del mercato  del lavoro e gli indirizzi dei piani regionali di sviluppo.

La Regione svolge questa attivita direttamente, attraverso il competente ufficio della Giunta, o mediante il conferimento di incarichi specifici ad Istituti di ricerca pubblici e privati o associazioni. 




Art. 5


Per favorire l accesso alla proprieta e ad altre forme di godimento dell abitazione, possono essere assegnati ai lavoratori emigrati da almeno cinque anni, i quali intendano da singoli o in cooperativa acquisire, costruire, ricostruire o ampliare l abitazione, contributi << una tantum >> a fondo perduto nella misura massima del 15% del costo totale previsto per la realizzazione dell opera.

In caso di costruzione il contributo e versato nella misura del 50% all atto del rilascio della concessione edilizia e nella restante misura del 50% al momento del completamento dell opera, previo accertamento della sua rispondenza alle vigenti norme per l edilizia residenziale e pubblica convenzionale ed agevolata ad eccezione del requisito della residenza. 




Art. 6


Alle Associazioni maggiormente rappresentative che operino a favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie possono essere erogati contributi per il potenziamento dei compiti istituzionali con particolare riguardo ai fini di formazione, sociale - culturale e per lo svolgimento di studi e convegni.

I contributi sono erogati sulla base di programmi presentati alla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Associazioni che abbiano usufruito di contributi nell anno precedente sono tenute a presentare alla Giunta regionale il consuntivo della attivita svolta ed a documentare l utilizzazione dei fondi loro concessi.

La mancata rendicontazione delle spese sostenute comporta l automatica esclusione dellAssociazione  dalla assegnazione di ulteriore contributo.




Art. 7


Al fine di assicurare la piu ampia partecipazione delle formazioni sociali alla programmazione ed al controllo sugli interventi di cui alla presente legge e istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale per l emigrazione.

La Consulta regionale e composta:

a) dall Assessore regionale al lavoro che la convoca e la presiede;

b) da un rappresentante delle Amministrazioni provinciali della Regione, designati dall Unione regionale delle province pugliesi;

c) da cinque rappresentanti dei Comuni della Regione, designati dalla Sezione regionale dell ANCI;

d) da tre rappresentanti, designati uno da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

e) da quattro rappresentanti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale a carattere nazionale che assistono gli emigrati e le loro famiglie operando in Italia ed allestero;

f) da sette rappresentanti delle Associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative a livello regionale, che operano in Italia ed all estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;

g) da quattro rappresentanti, designati uno ciascuno dalle associazioni regionali degli industriali, dei commercianti, degli artigiani e degli agricoltori;

h) da un rappresentante dell Ufficio regionale del lavoro, designato dal suo Direttore;

i) da quattordici emigrati designati unitariamente dalle organizzazioni ed associazioni di cui al precedente punto f);

l) da sei emigrati rappresentanti delle associazioni dei pugliesi all estero maggiormente rappresentative. 




Art. 8


I componenti la Consulta per l emigrazione sono nominati per la durata della legislatura e possono essere confermati.

La designazione dei vari componenti deve avvenire, ad opera dell associazione o ente rappresentato trenta giorni prima della scadenza del mandato di ciascun componente; in mancanza, e prorogato nell Ufficio il componente in carica.

Il Vice Presidente e scelto dal Presidente fra i componenti di cui alle lettere e) e f) dell articolo precedente.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario regionale, designato dall Assessore al Lavoro.

La Consulta e convocata di norma almeno quattro volte all anno.

Ogni qualvolta lo ritenga utile, il Presidente puo invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni, enti o associazioni interessati al fenomeno dell emigrazione.

Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Ai componenti la Consulta e corrisposto, ad eccezione del Presidente un gettone di presenza per ogni seduta nella misura stabilita dalla legge regionale.




Art. 9


La Consulta regionale per l emigrazione svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri socio – economici della Regione, del Mezzogiorno, dell intero territorio nazionale;

b) esprime parere sulla proposta di programma di cui al successivo art. 10;

c) indica l opportunita di proporre al Parlamento, ai sensi dell art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie e di suggerire l adozione di provvedimenti e di iniziative a tutela degli emigrati e delle loro famiglie  di competenza regionale o degli enti locali;

d) esprime parere sui criteri necessari per l erogazione dei contributi e sovvenzioni di competenza regionale e  verifica la loro osservanza da parte degli organi regionali competenti;

e) esprime parere sui criteri di organizzazione e di gestione dei servizi sociali, sanitari e scolastici di competenza comunale;

f) propone alla Giunta regionale l effettuazione di studi, indagini e ricerche di cui al numero 1) del precedente articolo 2 e ne esamina le risultanze;

g) esprime parere sui programmi comunali di cui al precedente articolo 3;

h) esprime parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame da parte degli organi regionali, degli enti locali e delle associazioni degli emigrati.




Art. 10


La Giunta regionale, su proposta dell Assessore competente, sentita la Consulta per la emigrazione ai sensi del precedente articolo, sottopone all approvazione del Consiglio regionale il programma annuale di interventi previsti dal precedente articolo 2.

Il programma contiene anche l indicazione dei criteri per l erogazione dei contributi di competenza regionale e per l erogazione ai Comuni dei fondi per le attivita di loro competenza.

Il programma prevede il coordinamento degli interventi regionali con quelli di competenza degli enti locali. Con successivo provvedimento legislativo si provvedera a delegare le funzioni amministrative regionali agli enti locali nell osservanza di principi dello Statuto in materia di delega.




Art. 11


La Consulta elegge nel suo seno un Comitato composto di otto membri.

Il Presidente della Consulta assume la presidenza del Comitato. Le funzioni vicarie sono svolte dal membro anziano del Comitato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della Consulta.

Il Comitato:

- collabora con l Assessorato al Lavoro per istruire, predisporre documentazioni e per proporre argomenti da sottoporre all esame della Consulta;

- cura le attivita ed assolve le funzioni delegate dalla Consulta;

- puo essere sentito dall Assessore al Lavoro su ogni particolare aspetto di attuazione e gestione della presente legge.




Art. 12


Fino all entrata in vigore della legge regionale sulla organizzazione degli Uffici, la trattazione degli affari di cui alla presente legge e attribuita all Ufficio Emigrazione di cui alla legge regionale 12- 11- 1974, n. 37. 



Art. 13


Per l attuazione della presente legge la Regione si avvale:

a) degli stanziamenti regionali annui di cui all articolo successivo;

b) dei contributi e rimborsi del Fondo speciale europeo;

c) degli eventuali contributi speciali dello Stato.

Le entrate previste alle lettere b) e c) del precedente comma saranno introitate per l anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni successivi in appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della entrata di ciascun bilancio, rispettivamente denominati << Assegnazioni derivanti da contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie >> e << Assegnazione statale a titolo di contributo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie >>.

Negli stati di previsione della spesa dei corrispondenti bilanci saranno correlativamente iscritti appositi capitoli rispettivamente denominati  <<Contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie >> e << Contributi dello Stato per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie >>.

La Giunta regionale e autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni al bilancio. 




Art. 14


Per gli interventi di competenza regionale di cui alla presente legge e autorizzata, a decorrere dall esercizio finanziario 1980, la spesa annua di lire 3.500.000.000=.

Con la legge di bilancio degli esercizi dal 1980 e seguenti si provvedera a istituire apposito capitolo relativo agli interventi di competenza comunale di cui ai precedenti articoli 2 - numero 8 e 3 ed a dotarlo di uno stanziamento pari a L. 2 miliardi.

Per il funzionamento della Consulta regionale per l emigrazione e disposta la spesa annua di lire 15.000.000 (quindicimilioni).

Gli oneri previsti nel presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale approvato con delibera del Consiglio regionale n.483  del 27- 4- 1979. 




Art. 15


La Regione provvede alla definizione dei procedimenti amministrativi relativi ai contributi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 12- 11- 74, n. 37 per tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 1979 sulla base della predetta legge.



Art. 16


La legge regionale 12- 11- 74, n. 37 e abrogata dall entrata in vigore della presente legge salvo quanto disposto dal precedente art.15. 


Art. 17


Ai fini della costituzione della Consulta regionale per l emigrazione nella composizione prevista dalla presente legge il Presidente della Giunta regionale richiede, entro il 30 settembre 1979, le designazioni spettanti ai soggetti indicati nell art. 7, i quali provvedono a far pervenire le proprie designazioni entro il 31 ottobre 1979.

Qualora alla data indicata nel comma precedente siano pervenute designazioni pari ad almeno la meta piu uno dei componenti la Consulta, il Presidente procede alla nomina della stessa, che risulta regolarmente costituita a tutti gli effetti previsti dalla presente legge e provvede ad integrare la Consulta stessa con successivi decreti fino alla sua completa composizione.

Si procede in modo analogo a quanto disposto dal comma precedente qualora il conseguimento di un numero di designazioni pari ad almeno la meta piu uno dei componenti avvenga successivamente al 31 ottobre 1979.

Fino alla costituzione della Consulta per l emigrazione nelle forme previste dalla presente legge e prorogata la Consulta in carica al momento dell entrata in vigore della presente legge ed essa puo legittimamente operare anche qualora i suoi componenti si riducano ad un numero non inferiore alla meta piu uno dei componenti previsti dalla legge regionale 12- 11- 74, n. 37.




Art. 18


I Comuni sono tenuti ad adottare i programmi previsti dall art. 3 della presente legge a far tempo dagli interventi previsti per l anno 1980.

Per gli interventi di competenza comunale, per l anno 1979, i Comuni sono comunque tenuti ad osservare il disposto di cui al secondo comma dello stesso precedente articolo 3.




Art. 19


Per fruire dei contributi previsti dalla presente legge il richiedente dovra presentare domanda alla Regione o al Comune secondo le rispettive competenze, corredata della documentazione che sara stabilita dall Assessorato su parere della Consulta regionale.