Legge Regionale 23 ottobre 1979, n. 65 Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie.
Art. 1La Regione Puglia, in
attuazione degli obiettivi enunciati negli art. 2, 9 e 16 dello Statuto e al
fine di concorrere alla realizzazione di un ordinato sviluppo economico e di
progresso sociale, dispone interventi e promuove iniziative atte ad eliminare le
cause dell emigrazione dovute a necessita economiche e sociali ed a tutelare i
lavoratori emigrati all estero o in altre regioni d Italia e le loro
famiglie.
Art. 2Gli interventi di competenza
regionale ed il finanziamento regionale degli interventi di competenza degli
Enti locali sono realizzati con il metodo della programmazione, secondo le
disposizioni della presente legge.
Gli interventi regionali sono
diretti:
1) a promuovere studi, indagini
e ricerche sui movimenti migratori che interessano la
Regione;
2) a favorire le attivita
agricole, artigianali, turistiche e commerciali, in forma singola e associata,
mediante la erogazione di contributi in conto capitale o in conto interesse
nelle spese di gestione, per gli emigrati che rientrino stabilmente nella
Regione;
3) a favorire l accesso alla
proprieta e ad altre forme di godimento dell abitazione degli emigrati che
rientrino nella Regione;
4) a realizzare nei luoghi di
piu intensa emigrazione della Regione Puglia mostre dei prodotti tipici
regionali e a favorirne la commercializzazione;
5) a promuovere iniziative a
carattere culturale nei luoghi specificati al punto 4) avvalendosi anche delle
associazioni fra emigrati;
6) a svolgere opera di
informazione tra gli emigrati sugli aspetti della vita regionale in
collaborazione delle loro associazioni;
7) a sostenere l attivita
delle associazioni che operano per la promozione morale e sociale e culturale
degli emigrati e delle loro famiglie;
8) a realizzare tutte le forme
di assistenza sociale e scolastica connesse prevalentemente al rientro degli
emigrati nella Regione e tese a consentire agli orfani ed ai figli degli emigrati la prosecuzione degli studi;
9) a orientare la formazione
professionale in modo da assicurare ai lavoratori emigranti il pieno inserimento
nei luoghi di lavoro prescelti;
10) ad assicurare agli emigrati
e loro familiari a carico rientrati definitivamente e non altrimenti assistiti
l erogazione dell assistenza ospedaliera secondo la normativa di cui alla
legge regionale 5 gennaio 1975, n. 5 e successive modificazioni.
La Giunta regionale, nell
ambito delle competenze regionali di cui all art. 109 del DPR 616/ 77, puo stipulare convenzioni con Istituzioni
bancarie e finanziarie operanti nella Regione per il miglior perseguimento delle
finalita di cui alla presente legge.
Le attivita promozionali da
svolgersi all estero, in riferimento all attuazione della presente legge, sono
realizzate d intesa con il Governo centrale ai sensi dell art. 4 del DPR 616/
77.
Art. 3Gli interventi concernenti l
assistenza sociale, sanitaria e scolastica di competenza comunale sono attuati
sulla base di programmi annuali adottati dai Comuni singoli o associati nei
limiti della disponibilita finanziaria.
I Comuni singoli o associati
provvedono alla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente nell
ambito delle attivita e dei servizi previsti dal DPR n. 616 del 24- 7- 1977,
con particolare riferimento:
a) all erogazione di
contributi di prima sistemazione e di accoglimento ai lavoratori emigrati che
rientrino definitivamente nella Regione e che versino in condizioni economiche
disagiate, anche al fine di favorirne l inserimento nella vita sociale
produttiva;
b) all erogazione di
contributi per l assistenza medico - generica, specialistica e farmaceutica a
favore degli emigrati e loro familiari affetti da malattie e non altrimenti
assistiti fino all inizio dell attivita delle unita sanitarie locali di cui
alla legge n. 833/ 1978;
c) alla concessione di sussidi
straordinari alle famiglie dei lavoratori emigrati che risiedono nella Regione o
che vi rientrano definitivamente, le quali si trovino in condizioni particolari
di bisogno;
d) alla concessione di assegni
di studio per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado agli orfani ed ai
figli dei lavoratori pugliesi emigrati ed alla predisposizione di soggiorni
estivi ed invernali per i minori figli degli emigrati e gli anziani che non
usufruiscano di altri analoghi benefici.
Art. 4L attivita di studio,
indagine e ricerca di cui al precedente articolo 2 e diretta alla raccolta dei
dati e delle informazioni presso gli organi dello Stato, degli Enti Locali,
degli enti pubblici e dei privati, alla loro sistemazione e divulgazione, al
fine di rilevare i flussi di emigrazione e quelli di rientro nella Regione, la
situazione del mercato del lavoro e gli
indirizzi dei piani regionali di sviluppo.
La Regione svolge questa
attivita direttamente, attraverso il competente ufficio della Giunta, o
mediante il conferimento di incarichi specifici ad Istituti di ricerca pubblici
e privati o associazioni.
Art. 5Per favorire l accesso alla
proprieta e ad altre forme di godimento dell abitazione, possono essere
assegnati ai lavoratori emigrati da almeno cinque anni, i quali intendano da
singoli o in cooperativa acquisire, costruire, ricostruire o ampliare l
abitazione, contributi << una tantum >> a fondo perduto nella misura
massima del 15% del costo totale previsto per la realizzazione dell opera.
In caso di costruzione il
contributo e versato nella misura del 50% all atto del rilascio della
concessione edilizia e nella restante misura del 50% al momento del
completamento dell opera, previo accertamento della sua rispondenza alle
vigenti norme per l edilizia residenziale e pubblica convenzionale ed agevolata
ad eccezione del requisito della residenza.
Art. 6Alle Associazioni maggiormente
rappresentative che operino a favore degli emigrati pugliesi e delle loro
famiglie possono essere erogati contributi per il potenziamento dei compiti
istituzionali con particolare riguardo ai fini di formazione, sociale -
culturale e per lo svolgimento di studi e convegni.
I contributi sono erogati sulla
base di programmi presentati alla Giunta regionale entro il 31 ottobre di
ciascun anno.
Entro il 31 gennaio di ciascun
anno le Associazioni che abbiano usufruito di contributi nell anno precedente
sono tenute a presentare alla Giunta regionale il consuntivo della attivita
svolta ed a documentare l utilizzazione dei fondi loro concessi.
La mancata rendicontazione
delle spese sostenute comporta l automatica esclusione dellAssociazione dalla assegnazione di ulteriore
contributo.
Art. 7Al fine di assicurare la piu
ampia partecipazione delle formazioni sociali alla programmazione ed al
controllo sugli interventi di cui alla presente legge e istituita con decreto
del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale per l emigrazione.
La Consulta regionale e
composta:
a) dall Assessore regionale al
lavoro che la convoca e la presiede;
b) da un rappresentante delle
Amministrazioni provinciali della Regione, designati dall Unione regionale
delle province pugliesi;
c) da cinque rappresentanti dei
Comuni della Regione, designati dalla Sezione regionale dell
ANCI;
d) da tre rappresentanti,
designati uno da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in campo nazionale;
e) da quattro rappresentanti
degli Istituti di patronato e di assistenza sociale a carattere nazionale che
assistono gli emigrati e le loro famiglie operando in Italia ed
allestero;
f) da sette rappresentanti
delle Associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale maggiormente
rappresentative a livello regionale, che operano in Italia ed all estero a
favore degli emigrati e delle loro famiglie;
g) da quattro rappresentanti,
designati uno ciascuno dalle associazioni regionali degli industriali, dei
commercianti, degli artigiani e degli agricoltori;
h) da un rappresentante dell
Ufficio regionale del lavoro, designato dal suo Direttore;
i) da quattordici emigrati
designati unitariamente dalle organizzazioni ed associazioni di cui al
precedente punto f);
l) da sei emigrati
rappresentanti delle associazioni dei pugliesi all estero maggiormente
rappresentative.
Art. 8I componenti la Consulta per l
emigrazione sono nominati per la durata della legislatura e possono essere
confermati.
La designazione dei vari
componenti deve avvenire, ad opera dell associazione o ente rappresentato
trenta giorni prima della scadenza del mandato di ciascun componente; in
mancanza, e prorogato nell Ufficio il componente in
carica.
Il Vice Presidente e scelto
dal Presidente fra i componenti di cui alle lettere e) e f) dell articolo
precedente.
Le funzioni di Segretario sono
svolte da un funzionario regionale, designato dall Assessore al
Lavoro.
La Consulta e convocata di
norma almeno quattro volte all anno.
Ogni qualvolta lo ritenga
utile, il Presidente puo invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza
diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni, enti o associazioni
interessati al fenomeno dell emigrazione.
Le riunioni della Consulta sono
valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica.
Le deliberazioni della Consulta
sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.
Ai componenti la Consulta e
corrisposto, ad eccezione del Presidente un gettone di presenza per ogni seduta
nella misura stabilita dalla legge regionale.
Art. 9La Consulta regionale per l
emigrazione svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri sui piani di
programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione,
nella prospettiva del superamento degli squilibri socio – economici della
Regione, del Mezzogiorno, dell intero territorio
nazionale;
b) esprime parere sulla
proposta di programma di cui al successivo art. 10;
c) indica l opportunita di
proporre al Parlamento, ai sensi dell art. 121 della Costituzione,
provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle
loro famiglie e di suggerire l adozione di provvedimenti e di iniziative a
tutela degli emigrati e delle loro famiglie
di competenza regionale o degli enti locali;
d) esprime parere sui criteri
necessari per l erogazione dei contributi e sovvenzioni di competenza regionale
e verifica la loro osservanza da parte
degli organi regionali competenti;
e) esprime parere sui criteri
di organizzazione e di gestione dei servizi sociali, sanitari e scolastici di
competenza comunale;
f) propone alla Giunta
regionale l effettuazione di studi, indagini e ricerche di cui al numero 1) del
precedente articolo 2 e ne esamina le risultanze;
g) esprime parere sui programmi
comunali di cui al precedente articolo 3;
h) esprime parere su ogni altro
argomento sottoposto al suo esame da parte degli organi regionali, degli enti
locali e delle associazioni degli emigrati.
Art. 10La Giunta regionale, su
proposta dell Assessore competente, sentita la Consulta per la emigrazione ai
sensi del precedente articolo, sottopone all approvazione del Consiglio
regionale il programma annuale di interventi previsti dal precedente articolo
2.
Il programma contiene anche l
indicazione dei criteri per l erogazione dei contributi di competenza regionale
e per l erogazione ai Comuni dei fondi per le attivita di loro competenza.
Il programma prevede il
coordinamento degli interventi regionali con quelli di competenza degli enti
locali. Con successivo provvedimento legislativo si provvedera a delegare le
funzioni amministrative regionali agli enti locali nell osservanza di principi
dello Statuto in materia di delega.
Art. 11La Consulta elegge nel suo seno
un Comitato composto di otto membri.
Il Presidente della Consulta
assume la presidenza del Comitato. Le funzioni vicarie sono svolte dal membro
anziano del Comitato.
Le funzioni di segretario sono
svolte dal Segretario della Consulta.
Il
Comitato:
- collabora con l Assessorato
al Lavoro per istruire, predisporre documentazioni e per proporre argomenti da
sottoporre all esame della Consulta;
- cura le attivita ed assolve
le funzioni delegate dalla Consulta;
- puo essere sentito dall
Assessore al Lavoro su ogni particolare aspetto di attuazione e gestione della
presente legge.
Art. 12Fino all entrata in
vigore della legge regionale sulla organizzazione degli Uffici, la trattazione
degli affari di cui alla presente legge e attribuita all Ufficio Emigrazione
di cui alla legge regionale 12- 11- 1974, n. 37.
Art. 13Per l attuazione della
presente legge la Regione si avvale:
a) degli stanziamenti regionali
annui di cui all articolo successivo;
b) dei contributi e rimborsi
del Fondo speciale europeo;
c) degli eventuali contributi
speciali dello Stato.
Le entrate previste alle
lettere b) e c) del precedente comma saranno introitate per l anno finanziario
1980 e per ciascuno degli anni successivi in appositi capitoli da istituire
nello stato di previsione della entrata di ciascun bilancio, rispettivamente
denominati << Assegnazioni derivanti da contributi e rimborsi del Fondo
sociale europeo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle
loro famiglie >> e << Assegnazione statale a titolo di contributo
per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie
>>.
Negli stati di previsione della
spesa dei corrispondenti bilanci saranno correlativamente iscritti appositi
capitoli rispettivamente denominati
<<Contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo per interventi a
favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie >> e
<< Contributi dello Stato per interventi a favore degli emigrati e degli
immigrati e delle loro famiglie >>.
La Giunta regionale e
autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni al
bilancio.
Art. 14Per gli interventi di
competenza regionale di cui alla presente legge e autorizzata, a decorrere
dall esercizio finanziario 1980, la spesa annua di lire 3.500.000.000=.
Con la legge di bilancio degli
esercizi dal 1980 e seguenti si provvedera a istituire apposito capitolo
relativo agli interventi di competenza comunale di cui ai precedenti articoli 2
- numero 8 e 3 ed a dotarlo di uno stanziamento pari a L. 2
miliardi.
Per il funzionamento della
Consulta regionale per l emigrazione e disposta la spesa annua di lire
15.000.000 (quindicimilioni).
Gli oneri previsti nel presente
articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale approvato con delibera del
Consiglio regionale n.483 del 27- 4-
1979.
Art. 15La Regione provvede alla
definizione dei procedimenti amministrativi relativi ai contributi previsti
dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 12- 11- 74, n. 37 per tutte le
domande presentate entro il 31 dicembre 1979 sulla base della predetta
legge.
Art. 16La legge regionale 12-
11- 74, n. 37 e abrogata dall entrata in vigore della presente legge salvo
quanto disposto dal precedente art.15.
Art. 17Ai fini della costituzione
della Consulta regionale per l emigrazione nella composizione prevista dalla
presente legge il Presidente della Giunta regionale richiede, entro il 30
settembre 1979, le designazioni spettanti ai soggetti indicati nell art. 7, i
quali provvedono a far pervenire le proprie designazioni entro il 31 ottobre
1979.
Qualora alla data indicata nel
comma precedente siano pervenute designazioni pari ad almeno la meta piu uno
dei componenti la Consulta, il Presidente procede alla nomina della stessa, che
risulta regolarmente costituita a tutti gli effetti previsti dalla presente
legge e provvede ad integrare la Consulta stessa con successivi decreti fino
alla sua completa composizione.
Si procede in modo analogo a
quanto disposto dal comma precedente qualora il conseguimento di un numero di
designazioni pari ad almeno la meta piu uno dei componenti avvenga
successivamente al 31 ottobre 1979.
Fino alla costituzione della
Consulta per l emigrazione nelle forme previste dalla presente legge e
prorogata la Consulta in carica al momento dell entrata in vigore della
presente legge ed essa puo legittimamente operare anche qualora i suoi
componenti si riducano ad un numero non inferiore alla meta piu uno dei
componenti previsti dalla legge regionale 12- 11- 74, n. 37.
Art. 18I Comuni sono tenuti ad
adottare i programmi previsti dall art. 3 della presente legge a far tempo
dagli interventi previsti per l anno 1980.
Per gli interventi di
competenza comunale, per l anno 1979, i Comuni sono comunque tenuti ad
osservare il disposto di cui al secondo comma dello stesso precedente articolo
3.
Art. 19Per fruire dei contributi
previsti dalla presente legge il richiedente dovra presentare domanda alla
Regione o al Comune secondo le rispettive competenze, corredata della
documentazione che sara stabilita dall Assessorato su parere della Consulta
regionale.
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