Anno 1979
Numero 68
Data 20/11/1979
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
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Legge Regionale 20 novembre 1979, n. 68

Norme in materia trasfusionale.



Art. 1


La Regione riconosce la rilevanza sociale della donazione del sangue umano e ne promuove la propaganda, quale strumento di educazione sanitaria della popolazione con la collaborazione dei Comuni, delle Province e degli Enti Ospedalieri  ed ogni altra istituzione ritenuta idonea.

La donazione e atto libero, volontario, anonimo e non puo avere fine di lucro.

A tal fine la Regione favorisce e stimola la costituzione di associazioni di donatori volontari di sangue che operino in collegamento con il servizio di immunoematologia e trasfusione che presiede al territorio nel quale le stesse hanno sede.

E riconosciuta funzione istituzionale delle associazioni, il cui statuto sia democratico ed informato ai principi enunciati nel comma precedente, quella di propaganda della donazione volontaria di sangue.




Art. 2


La Regione riconosce altresì, nel rispetto delle funzioni amministrative riservate in materia allo Stato, la rilevanza sociale della donazione degli organi umani a scopo di trapianto, favorendo e potenziando la costituzione e l attivita di associazioni di donatori volontari, nonche promuovendone la propaganda quale strumento di educazione sanitaria della popolazione.



Art. 3


Per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali le Associazioni o Federazioni che le rappresentano beneficiano di contributi regionali secondo le norme di cui ai successivi articoli.

Alle Associazioni previste dal precedente articolo 2, la Giunta regionale una volta provveduto al riconoscimento delle stesse, puo erogare contributi tenuto conto dell attivita svolta e dei risultati conseguiti.




Art. 4


Le Associazioni o Federazioni che aspirino ad essere ammesse al contributo regionale debbono ottenere il riconoscimento della Regione.

Il provvedimento relativo viene adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione di cui al successivo art. 20, sul presupposto della conformita dello Statuto ai principi informatori della presente legge.

La Giunta regionale, sentita la Commissione, provvede alla revoca del riconoscimento quando sia venuta meno la suddetta conformita.

Per gli scopi di cui al presente articolo, le Associazioni o Federazioni debbono trasmettere all Assessorato regionale alla Sanita copia autentica del proprio Statuto e di ogni eventuale modificazione.




Art. 5


Beneficiano del contributo regionale le Associazioni o Federazioni riconosciute le quali possono dimostrare di avere effettuato nel corso dell anno solare precedente a quello di riferimento un numero di almeno 300 donazioni.

Il contributo annuo e fissato nella misura di L. 3.000.000 e potra essere aumentato tenuto conto dell attivita svolta e dei risultati conseguiti dalle Associazioni interessate.

Alle altre Associazioni, purche riconosciute dalla Regione, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, puo erogare contributi tenuto conto dell attivita svolta e dei risultati conseguiti, entro il limite di cui al comma precedente.




Art. 6


La Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui all articolo 20 della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, puo modificare sia il limite minimo di donazioni di cui al precedente articolo 5 sia della misura del contributo, tenuto conto della lievitazione dei costi relativi alle necessita funzionali delle associazioni, nonche dei mutamenti della realta associativa esistente nel territorio regionale.



Art. 7


Per ottenere l erogazione del contributo le Associazioni o le Federazioni che le rappresentano debbono avanzare istanza all Assessorato alla Sanita entro il 28 febbraio di ciascuno anno.

L istanza deve essere corredata della documentazione comprovante i titoli che danno diritto al contributo.

Tale documentazione deve comprendere il numero e la data delle donazioni effettuate nell anno precedente nonche l elenco nominativo dei donatori sottoscritto dai responsabili delle strutture di raccolta ove le donazioni sono state effettuate.




Art. 8


I contributi concessi debbono essere destinati a fronteggiare gli oneri derivanti dall azione di propaganda, in misura prevalente rispetto agli oneri di gestione.

Per consentire all Assessorato regionale alla Sanita la verifica della piena osservanza della prescrizione di cui al precedente comma, le Associazioni o Federazioni debbono unire alla richiesta di erogazione del contributo una copia del bilancio di previsione dell anno di riferimento ed una copia del conto consuntivo dell anno precedente.

In caso di inosservanza delle disposizioni dettate dal presente articolo, la Giunta regionale, su proposta dell Assessore alla Sanita, provvede al rigetto dell istanza di erogazione del contributo.

La liquidazione del contributo viene effettuata entro il 31 maggio dell anno di riferimento.

Per il primo anno di applicazione i termini di cui al precedente articolo 7 ed al presente articolo scadono rispettivamente il 60°ed il 90° giorno successivi all entrata in vigore della presente legge.




Art. 9


Le associazioni riconosciute ai sensi dell art.4  partecipano alla realizzazione dei servizi di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.

A tale scopo le Amministrazioni ospedaliere, unitamente agli organi tecnico - sanitari, sono tenuti, nell ambito delle direttive stabilite dalla Commissione di cui al successivo art. 20, ad ascoltare i rappresentanti di dette associazioni in ordine a:

1) le modalita di rifornimento delle emoteche degli ospedali che fanno capo al centro trasfusionale;

2) l invio al centro regionale dei flaconi di sangue eccedenti le necessita del centro di raccolta;

3) le modalita attestanti al donatore e all associazione la quantita di sangue prelevato;

4) gli orari in cui dovranno essere effettuati i prelievi;

5) le modalita di tenuta dello schedario dei donatori e l organizzazione delle rilevazioni statistiche;

6) le modalita di ristoro dei donatori dopo la donazione;

7) ogni eventuale iniziativa atta a tutelare gli interessi dei donatori.




Art. 10


E istituito il servizio regionale di Immunoematologia e Trasfusione.

Esso consiste nell organizzazione e coordinamento di presidi predisposti, in collegamento tra loro e con le associazioni dei donatori e  sulla base di precisi riferimenti territoriali, alla raccolta, conservazione, lavorazione, preparazione, distribuzione e assegnazione del sangue umano e dei suoi componenti alle strutture pubbliche e private operanti nel territorio regionale. 




Art. 11


Oltre ai compiti specificamente attribuiti dalla vigente normativa ai Centri trasfusionali, il servizio regionale di immunoematologia e trasfusione svolge attivita di medicina preventiva e di diagnosi e cura.

MEDICINA PREVENTIVA

a) screening ematochimico di base sul donatore;

b) screening delle anemie, con particolare riferimento a quelle emolitiche;

c) prevenzione delle isoimmunizzazioni.

DIAGNOSI E CURA

a) partecipazione alla diagnosi e alla terapia delle malattie ematologiche immunoematologico dell emostasi e delle altre malattie per le quali possa essere richiesta la terapia trasfusionale;

b) terapia trasfusionale ambulatoriale.

Nello svolgimento dei propri compiti, il servizio di immunoematologia e trasfusione si avvale di tutte le altre strutture ospedaliere per l acquisizione delle prestazioni specialistiche necessarie.

Resta salva ogni diversa determinazione in sede di programmazione sanitaria regionale, anche per quanto concerne la estensione dellattivita  di medicina preventiva a tutta la popolazione, nonche l eventuale attribuzione al servizio di immunoematologia e trasfusione di compiti particolari nel campo dell ematologia, immunoematologia e emostasi, in quello della diagnostica di laboratorio e della medicina sociale, con la conseguente definizione delle strutture  dipartimentali delle quali il servizio di  immunoematologia e trasfusione deve far parte. 




Art. 12


Il servizio regionale di immunoematologia e trasfusione si articola nelle seguenti strutture:

a) punti di raccolta fissi;

b) sezioni trasfusionali ospedaliere;

c) servizi ospedalieri di immunoematologia e trasfusione.

Per quanto attiene alle emoteche, si fa rinvio alle norme contenute nella legge n. 592 del 14- 7- 67 e del DPR 1256 del 24- 8- 71. 




Art. 13


I punti fissi di raccolta consistono in strutture idonee allo svolgimento dei compiti di selezione dei donatori, di accertamento della loro idoneita a donare e di tutela della loro salute, nonche alla raccolta del sangue umano per uso trasfusionale.

I punti di raccolta sono collegati al servizio di immunoematologia e trasfusione del territorio di competenza, il quale assicura le prestazioni indicate nel comma precedente a mezzo del proprio personale e ne assume la diretta responsabilita.

Il sangue raccolto viene trasferito al servizio di immunoematologia e trasfusione di riferimento.

I requisiti di ambiente ed attrezzature non possono essere inferiori a quelli minimi stabiliti dalla vigente normativa statale.




Art. 14


Le sezioni trasfusionali esercitano i compiti di cui allo articolo precedente, trasferiscono il sangue raccolto al servizio di immunoematologia di riferimento, conservano ed assegnano il sangue gia esaminato e tipizzato messo a disposizione dal servizio stesso; partecipano all attivita di diagnosi e cura e svolgono attivita di medicina preventiva di base in collegamento con il territorio e nell ambito del servizio di immunoematologia di cui fanno parte, utilizzando le dotazioni strumentali del servizio stesso.

Qualora se ne ravvisi la necessita, sia per motivi logistico - organizzativi, sia per ragioni connesse all attivita dell ospedale presso il quale opera la sezione trasfusionale, la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui all art. 20, potra autorizzare la Sezione stessa all esecuzione diretta degli accertamenti prescritti sulle unita prelevate ed alla loro utilizzazione.

Il personale sanitario che presta servizio nei presidi di cui al presente articolo e collegato funzionalmente e tecnicamente con l Ente ospedaliero che gestisce il servizio di immunoematologia e trasfusione di riferimento, il quale impartisce le istruzioni inerenti l attivita programmata.

I requisiti di ambiente ed attrezzature non possono essere inferiori a quelli minimi stabiliti dalla legge per i Centri di raccolta; deve essere inoltre previsto un ambiente idoneo alla conservazione ed assegnazione del sangue. 




Art. 15


I servizi di immunoematologia e trasfusione svolgono i compiti di cui agli artt. 8 e 10, provvedono ad organizzare e coordinare il servizio, nel territorio di competenza, con le strutture immunotrasfusionali operanti nel proprio ambito.

Essi assicurano la propria attivita 24 ore su 24.

I requisiti di ambienti ed attrezzature non possono essere inferiori a quelli minimi stabiliti dalla legge per i Centri trasfusionali e comunque adeguati alle attivita svolte.




Art. 16


Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in attesa e fino alla approvazione del piano sanitario regionale, ovvero alla entrata in funzione delle unita sanitarie locali, stabilira:

a) la dislocazione e il dimensionamento dei servizi di immunoematologia e trasfusione;

b) la dislocazione e il dimensionamento delle sezioni trasfusionali;

c) i territori di cooperativita delle strutture trasfusionali di cui al precedente art. 12;

d) i requisiti di attrezzature, di locali e di personale che dovranno essere posseduti da ciascuna delle suddette strutture;

e) le modalita di collegamento delle strutture tra loro e delle associazioni di donatori alle strutture stesse;

f) le modalita di funzionamento del servizio regionale ai diversi livelli operativi;

g) gli Enti ospedalieri che debbano istituire e far funzionare, ai sensi dell art. 132 n. 2 del DPR 27- 3- 69 n. 130, i corsi di perfezionamento per la formazione di personale tecnico nel rispetto delle funzioni amministrative riservate allo Stato ai sensi dellart. 6 lett. Q)  della legge 23- 12- 78 n.833;

h) la indicazione delle priorita e delle gradualita di intervento della Regione.

Nelle more dell adozione del provvedimento di cui al comma precedente e fatto divieto agli enti ospedalieri di mettere in funzione ovvero di istituire centri trasfusionali.  




Art. 17


La Regione, in sede di programmazione sanitaria, tende a promuovere la realizzazione di Centri Sangue a dimensione dipartimentale mediante fusione delle strutture trasfusionali operanti nel territorio regionale.

I Centri Sangue assolveranno, fra l altro, il compito di coordinare le disponibilita di flaconi di sangue nella Regione e la cessione di eventuali eccedenze a strutture trasfusionali di altre Regioni.




Art. 18


I servizi trasfusionali sono tenuti a garantire la destinazione pubblica del sangue raccolto e la sua migliore utilizzazione, soprattutto in riferimento a criteri prioritari di assegnazione, riferiti all urgenza, gravita e necessita. E fatto divieto alle strutture suddette di consegnare a privati cittadini o ricevere dagli stessi, flaconi di sangue o di componenti ematici destinati all impiego in strutture di ricovero.



Art. 19


E fatto divieto agli ospedali pubblici e alle case di cura private convenzionate con la Regione, di porre a carico del cittadino alcun onere di spesa quale corrispettivo dei costi di raccolta, conservazione, preparazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi emoderivati.

Ugualmente nessun onere per spese di raccolta, conservazione, preparazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi emoderivati e dovuto ai servizi trasfusionali da parte degli ospedali pubblici e dalle case di cura private convenzionate con la Regione.

Le case di cura convenzionate che usufruiscono del servizio di cui al precedente art. 10, sono tenute a collaborare con le strutture pubbliche allo scopo di ricostituire presso le stesse le necessarie scorte di sangue.




Art. 20


E istituita la Commissione regionale per la programmazione e il coordinamento dei servizi trasfusionali.

La Commissione e nominata dalla Giunta regionale ed e così composta:

 - dall Assessore regionale alla Sanita, o un suo delegato con funzioni di Presidente;

- da un rappresentante per ciascuno dei Comuni capoluoghi di provincia;

- da un rappresentante delle Province nominato dall UPI;

- da quattro rappresentanti dei medici trasfusionisti designati dall organo regionale dell associazione italiana di immuno - ematologia;

- da un primario ospedaliero in discipline mediche;

- da un primario ospedaliero in discipline chirurgiche;

- da un docente universitario designato dalla facolta di medicina della Universita di Bari esperto in ematologia e in materia trasfusionale;

- da un direttore sanitario in servizio presso un ospedale generale regionale;

- da un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni o Federazioni riconosciute ai sensi dell art. 3 della presente legge, che possono  contare almeno 800 donatori in attivita. Le Associazioni  che non si trovano nelle predette condizioni hanno diritto ad eleggere collegialmente un rappresentante ogni 800 donatori attivi;

- da un funzionario in servizio presso l Assessorato regionale alla Sanita con funzioni di Segretario.

La Commissione regionale esprime parere nei casi previsti dalla presente legge e sulle questioni attinenti la materia che l assessorato alla Sanita ritenga opportuno rimettere al suo esame.

La Commissione dura in carica 5 anni. 




Art. 21


Alla copertura dell onere derivante dall applicazione della presente legge, valutato in L. 350.000.000,  si fa fronte con utilizzo di pari disponibilita riveniente  dal cap. 349 << fondo e rifinanziamento di spese correnti  derivanti da leggi regionali in corso di adozione >> del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1978 sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Ai sensi del 2° comma dell art. 39 della legge di contabilita regionale n. 17 del 30- 5- 77, l assegnazione dello stanziamento di cui al cap. 349 - parte II - spesa del bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978, e della nuova correlativa spesa di L. 350.000.000 al cap. 181 del bilancio 1979, approvato con legge 6- 6- 79 n. 31.

Ai sensi del terzo comma del suddetto articolo 39 della LR 17 del 30- 5- 77, nel bilancio 1979, risulta, con apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell esercizio precedente.

Per gli oneri relativi all esercizio 1979 si fara fronte con la dotazione del cap. 149 del bilancio di previsione 1979.