Legge Regionale 20 novembre 1979, n. 68 Norme in materia trasfusionale.
Art. 1La Regione riconosce la
rilevanza sociale della donazione del sangue umano e ne promuove la propaganda,
quale strumento di educazione sanitaria della popolazione con la collaborazione
dei Comuni, delle Province e degli Enti Ospedalieri ed ogni altra istituzione ritenuta
idonea.
La donazione e atto libero,
volontario, anonimo e non puo avere fine di lucro.
A tal fine la Regione favorisce
e stimola la costituzione di associazioni di donatori volontari di sangue che
operino in collegamento con il servizio di immunoematologia e trasfusione che
presiede al territorio nel quale le stesse hanno sede.
E riconosciuta funzione
istituzionale delle associazioni, il cui statuto sia democratico ed informato ai
principi enunciati nel comma precedente, quella di propaganda della donazione
volontaria di sangue.
Art. 2La Regione riconosce
altresì, nel rispetto delle funzioni amministrative riservate in materia allo
Stato, la rilevanza sociale della donazione degli organi umani a scopo di
trapianto, favorendo e potenziando la costituzione e l attivita di
associazioni di donatori volontari, nonche promuovendone la propaganda quale
strumento di educazione sanitaria della popolazione.
Art. 3Per lo svolgimento dei loro
compiti istituzionali le Associazioni o Federazioni che le rappresentano
beneficiano di contributi regionali secondo le norme di cui ai successivi
articoli.
Alle Associazioni previste dal
precedente articolo 2, la Giunta regionale una volta provveduto al
riconoscimento delle stesse, puo erogare contributi tenuto conto dell
attivita svolta e dei risultati conseguiti.
Art. 4Le Associazioni o Federazioni
che aspirino ad essere ammesse al contributo regionale debbono ottenere il
riconoscimento della Regione.
Il provvedimento relativo viene
adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione di cui al successivo art.
20, sul presupposto della conformita dello Statuto ai principi informatori
della presente legge.
La Giunta regionale, sentita la
Commissione, provvede alla revoca del riconoscimento quando sia venuta meno la
suddetta conformita.
Per gli scopi di cui al
presente articolo, le Associazioni o Federazioni debbono trasmettere all
Assessorato regionale alla Sanita copia autentica del proprio Statuto e di ogni
eventuale modificazione.
Art. 5Beneficiano del contributo
regionale le Associazioni o Federazioni riconosciute le quali possono dimostrare
di avere effettuato nel corso dell anno solare precedente a quello di
riferimento un numero di almeno 300 donazioni.
Il contributo annuo e fissato
nella misura di L. 3.000.000 e potra essere aumentato tenuto conto dell
attivita svolta e dei risultati conseguiti dalle Associazioni interessate.
Alle altre Associazioni,
purche riconosciute dalla Regione, la Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, puo erogare contributi tenuto conto dell attivita
svolta e dei risultati conseguiti, entro il limite di cui al comma
precedente.
Art. 6La Giunta regionale, su
proposta della Commissione di cui all articolo 20 della presente legge, previo
parere della Commissione consiliare competente, puo modificare sia il limite
minimo di donazioni di cui al precedente articolo 5 sia della misura del
contributo, tenuto conto della lievitazione dei costi relativi alle necessita
funzionali delle associazioni, nonche dei mutamenti della realta associativa
esistente nel territorio regionale.
Art. 7Per ottenere l erogazione del
contributo le Associazioni o le Federazioni che le rappresentano debbono
avanzare istanza all Assessorato alla Sanita entro il 28 febbraio di ciascuno
anno.
L istanza deve essere
corredata della documentazione comprovante i titoli che danno diritto al
contributo.
Tale documentazione deve
comprendere il numero e la data delle donazioni effettuate nell anno precedente
nonche l elenco nominativo dei donatori sottoscritto dai responsabili delle
strutture di raccolta ove le donazioni sono state effettuate.
Art. 8I contributi concessi debbono
essere destinati a fronteggiare gli oneri derivanti dall azione di propaganda,
in misura prevalente rispetto agli oneri di gestione.
Per consentire all Assessorato
regionale alla Sanita la verifica della piena osservanza della prescrizione di
cui al precedente comma, le Associazioni o Federazioni debbono unire alla
richiesta di erogazione del contributo una copia del bilancio di previsione
dell anno di riferimento ed una copia del conto consuntivo dell anno
precedente.
In caso di inosservanza delle
disposizioni dettate dal presente articolo, la Giunta regionale, su proposta
dell Assessore alla Sanita, provvede al rigetto dell istanza di erogazione
del contributo.
La liquidazione del contributo
viene effettuata entro il 31 maggio dell anno di riferimento.
Per il primo anno di
applicazione i termini di cui al precedente articolo 7 ed al presente articolo
scadono rispettivamente il 60°ed il 90° giorno successivi all entrata in vigore
della presente legge.
Art. 9Le associazioni riconosciute ai
sensi dell art.4 partecipano alla
realizzazione dei servizi di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue
umano.
A tale scopo le Amministrazioni
ospedaliere, unitamente agli organi tecnico - sanitari, sono tenuti, nell
ambito delle direttive stabilite dalla Commissione di cui al successivo art. 20,
ad ascoltare i rappresentanti di dette associazioni in ordine
a:
1) le modalita di rifornimento
delle emoteche degli ospedali che fanno capo al centro
trasfusionale;
2) l invio al centro regionale
dei flaconi di sangue eccedenti le necessita del centro di
raccolta;
3) le modalita attestanti al
donatore e all associazione la quantita di sangue
prelevato;
4) gli orari in cui dovranno
essere effettuati i prelievi;
5) le modalita di tenuta dello
schedario dei donatori e l organizzazione delle rilevazioni
statistiche;
6) le modalita di ristoro dei
donatori dopo la donazione;
7) ogni eventuale iniziativa
atta a tutelare gli interessi dei donatori.
Art. 10E istituito il servizio
regionale di Immunoematologia e Trasfusione.
Esso consiste nell
organizzazione e coordinamento di presidi predisposti, in collegamento tra loro
e con le associazioni dei donatori e
sulla base di precisi riferimenti territoriali, alla raccolta,
conservazione, lavorazione, preparazione, distribuzione e assegnazione del
sangue umano e dei suoi componenti alle strutture pubbliche e private operanti
nel territorio regionale.
Art. 11Oltre ai compiti specificamente
attribuiti dalla vigente normativa ai Centri trasfusionali, il servizio
regionale di immunoematologia e trasfusione svolge attivita di medicina
preventiva e di diagnosi e cura.
MEDICINA PREVENTIVA
a) screening ematochimico di
base sul donatore;
b) screening delle anemie, con
particolare riferimento a quelle emolitiche;
c) prevenzione delle
isoimmunizzazioni.
DIAGNOSI E
CURA
a) partecipazione alla diagnosi
e alla terapia delle malattie ematologiche immunoematologico dell emostasi e
delle altre malattie per le quali possa essere richiesta la terapia
trasfusionale;
b) terapia trasfusionale
ambulatoriale.
Nello svolgimento dei propri
compiti, il servizio di immunoematologia e trasfusione si avvale di tutte le
altre strutture ospedaliere per l acquisizione delle prestazioni specialistiche
necessarie.
Resta salva ogni diversa
determinazione in sede di programmazione sanitaria regionale, anche per quanto
concerne la estensione dellattivita di
medicina preventiva a tutta la popolazione, nonche l eventuale attribuzione al
servizio di immunoematologia e trasfusione di compiti particolari nel campo
dell ematologia, immunoematologia e emostasi, in quello della diagnostica di
laboratorio e della medicina sociale, con la conseguente definizione delle
strutture dipartimentali delle quali il
servizio di immunoematologia e
trasfusione deve far parte.
Art. 12Il servizio regionale di
immunoematologia e trasfusione si articola nelle seguenti strutture:
a) punti di raccolta
fissi;
b) sezioni trasfusionali
ospedaliere;
c) servizi ospedalieri di
immunoematologia e trasfusione.
Per quanto attiene alle
emoteche, si fa rinvio alle norme contenute nella legge n. 592 del 14- 7- 67 e
del DPR 1256 del 24- 8- 71.
Art. 13I punti fissi di raccolta
consistono in strutture idonee allo svolgimento dei compiti di selezione dei
donatori, di accertamento della loro idoneita a donare e di tutela della loro
salute, nonche alla raccolta del sangue umano per uso
trasfusionale.
I punti di raccolta sono
collegati al servizio di immunoematologia e trasfusione del territorio di
competenza, il quale assicura le prestazioni indicate nel comma precedente a
mezzo del proprio personale e ne assume la diretta
responsabilita.
Il sangue raccolto viene
trasferito al servizio di immunoematologia e trasfusione di riferimento.
I requisiti di ambiente ed
attrezzature non possono essere inferiori a quelli minimi stabiliti dalla
vigente normativa statale.
Art. 14Le sezioni trasfusionali
esercitano i compiti di cui allo articolo precedente, trasferiscono il sangue
raccolto al servizio di immunoematologia di riferimento, conservano ed assegnano
il sangue gia esaminato e tipizzato messo a disposizione dal servizio stesso;
partecipano all attivita di diagnosi e cura e svolgono attivita di medicina
preventiva di base in collegamento con il territorio e nell ambito del servizio
di immunoematologia di cui fanno parte, utilizzando le dotazioni strumentali del
servizio stesso.
Qualora se ne ravvisi la
necessita, sia per motivi logistico - organizzativi, sia per ragioni connesse
all attivita dell ospedale presso il quale opera la sezione trasfusionale, la
Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui all art. 20,
potra autorizzare la Sezione stessa all esecuzione diretta degli accertamenti
prescritti sulle unita prelevate ed alla loro utilizzazione.
Il personale sanitario che
presta servizio nei presidi di cui al presente articolo e collegato
funzionalmente e tecnicamente con l Ente ospedaliero che gestisce il servizio
di immunoematologia e trasfusione di riferimento, il quale impartisce le
istruzioni inerenti l attivita programmata.
I requisiti di ambiente ed
attrezzature non possono essere inferiori a quelli minimi stabiliti dalla legge
per i Centri di raccolta; deve essere inoltre previsto un ambiente idoneo alla
conservazione ed assegnazione del sangue.
Art. 15I servizi di immunoematologia e
trasfusione svolgono i compiti di cui agli artt. 8 e 10, provvedono ad
organizzare e coordinare il servizio, nel territorio di competenza, con le
strutture immunotrasfusionali operanti nel proprio ambito.
Essi assicurano la propria
attivita 24 ore su 24.
I requisiti di ambienti ed
attrezzature non possono essere inferiori a quelli minimi stabiliti dalla legge
per i Centri trasfusionali e comunque adeguati alle attivita
svolte.
Art. 16Il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta, in attesa e fino alla approvazione del piano sanitario
regionale, ovvero alla entrata in funzione delle unita sanitarie locali,
stabilira:
a) la dislocazione e il
dimensionamento dei servizi di immunoematologia e
trasfusione;
b) la dislocazione e il
dimensionamento delle sezioni trasfusionali;
c) i territori di
cooperativita delle strutture trasfusionali di cui al precedente art.
12;
d) i requisiti di attrezzature,
di locali e di personale che dovranno essere posseduti da ciascuna delle
suddette strutture;
e) le modalita di collegamento
delle strutture tra loro e delle associazioni di donatori alle strutture
stesse;
f) le modalita di
funzionamento del servizio regionale ai diversi livelli operativi;
g) gli Enti ospedalieri che
debbano istituire e far funzionare, ai sensi dell art. 132 n. 2 del DPR 27- 3-
69 n. 130, i corsi di perfezionamento per la formazione di personale tecnico nel
rispetto delle funzioni amministrative riservate allo Stato ai sensi dellart. 6
lett. Q) della legge 23- 12- 78
n.833;
h) la indicazione delle
priorita e delle gradualita di intervento della Regione.
Nelle more dell adozione del
provvedimento di cui al comma precedente e fatto divieto agli enti ospedalieri
di mettere in funzione ovvero di istituire centri trasfusionali.
Art. 17La Regione, in sede di
programmazione sanitaria, tende a promuovere la realizzazione di Centri Sangue a
dimensione dipartimentale mediante fusione delle strutture trasfusionali
operanti nel territorio regionale.
I Centri Sangue assolveranno,
fra l altro, il compito di coordinare le disponibilita di flaconi di sangue
nella Regione e la cessione di eventuali eccedenze a strutture trasfusionali di
altre Regioni.
Art. 18I servizi trasfusionali
sono tenuti a garantire la destinazione pubblica del sangue raccolto e la sua
migliore utilizzazione, soprattutto in riferimento a criteri prioritari di
assegnazione, riferiti all urgenza, gravita e necessita. E fatto divieto
alle strutture suddette di consegnare a privati cittadini o ricevere dagli
stessi, flaconi di sangue o di componenti ematici destinati all impiego in
strutture di ricovero.
Art. 19E fatto divieto agli ospedali
pubblici e alle case di cura private convenzionate con la Regione, di porre a
carico del cittadino alcun onere di spesa quale corrispettivo dei costi di
raccolta, conservazione, preparazione e distribuzione del sangue umano e dei
suoi emoderivati.
Ugualmente nessun onere per
spese di raccolta, conservazione, preparazione e distribuzione del sangue umano
e dei suoi emoderivati e dovuto ai servizi trasfusionali da parte degli
ospedali pubblici e dalle case di cura private convenzionate con la Regione.
Le case di cura convenzionate
che usufruiscono del servizio di cui al precedente art. 10, sono tenute a
collaborare con le strutture pubbliche allo scopo di ricostituire presso le
stesse le necessarie scorte di sangue.
Art. 20E istituita la Commissione
regionale per la programmazione e il coordinamento dei servizi
trasfusionali.
La Commissione e nominata
dalla Giunta regionale ed e così composta:
- dall Assessore regionale alla Sanita, o un
suo delegato con funzioni di Presidente;
- da un rappresentante per
ciascuno dei Comuni capoluoghi di provincia;
- da un rappresentante delle
Province nominato dall UPI;
- da quattro rappresentanti dei
medici trasfusionisti designati dall organo regionale dell associazione
italiana di immuno - ematologia;
- da un primario ospedaliero in
discipline mediche;
- da un primario ospedaliero in
discipline chirurgiche;
- da un docente universitario
designato dalla facolta di medicina della Universita di Bari esperto in
ematologia e in materia trasfusionale;
- da un direttore sanitario in
servizio presso un ospedale generale regionale;
- da un rappresentante
designato da ciascuna delle Associazioni o Federazioni riconosciute ai sensi
dell art. 3 della presente legge, che possono
contare almeno 800 donatori in attivita. Le Associazioni che non si trovano nelle predette condizioni
hanno diritto ad eleggere collegialmente un rappresentante ogni 800 donatori
attivi;
- da un funzionario in servizio
presso l Assessorato regionale alla Sanita con funzioni di Segretario.
La Commissione regionale
esprime parere nei casi previsti dalla presente legge e sulle questioni
attinenti la materia che l assessorato alla Sanita ritenga opportuno rimettere
al suo esame.
La Commissione dura in carica 5
anni.
Art. 21Alla copertura dell onere
derivante dall applicazione della presente legge, valutato in L.
350.000.000, si fa fronte con utilizzo
di pari disponibilita riveniente dal
cap. 349 << fondo e rifinanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di
adozione >> del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1978
sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la
cassa.
Ai sensi del 2° comma dell
art. 39 della legge di contabilita regionale n. 17 del 30- 5- 77, l
assegnazione dello stanziamento di cui al cap. 349 - parte II - spesa del
bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978, e
della nuova correlativa spesa di L. 350.000.000 al cap. 181 del bilancio 1979,
approvato con legge 6- 6- 79 n. 31.
Ai sensi del terzo comma del
suddetto articolo 39 della LR 17 del 30- 5- 77, nel bilancio 1979, risulta, con
apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi
globali dell esercizio precedente.
Per gli oneri relativi all
esercizio 1979 si fara fronte con la dotazione del cap. 149 del bilancio di
previsione 1979.
|