Legge Regionale 26 novembre 1979, n. 69
Provvidenze in favore delle farmacie rurali.
Art. 1A decorrere dall 1 gennaio
1978 l indennita di residenza prevista dalla legge 8- 3- 1968, n. 221 per i
titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali,
ubicate in localita, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e fissata
nelle seguenti misure:
- L. 2.500.000 annue per
localita con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- L. 2.000.000 annue per
localita con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
- L. 1.500.000 annue per
localita con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.
Il contributo annuo spettante
ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal RD
15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 marzo 1968, N. 221, e elevato
in relazione alla popolazione, in misura pari alle indennita stabilite nel
comma precedente a favore dei farmacisti rurali, ridotte della quota dovuta dal
Comune.
Nulla e innovato per quanto
concerne le farmacie rurali ubicate in localita con popolazione a 3.000
abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e
turismo.
A decorrere dall entrata in
vigore della presente legge non e ammessa l erogazione della indennita di
residenza a favore di farmacisti rurali che svolgano attivita lavorative alle
dipendenze di enti pubblici o aziende private.