Anno 1979
Numero 69
Data 26/11/1979
Abrogato No
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 26 novembre 1979, n. 69

Provvidenze in favore delle farmacie rurali.



Art. 1


A decorrere dall 1 gennaio 1978 l indennita di residenza prevista dalla legge 8- 3- 1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in localita, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e fissata nelle seguenti misure:

- L. 2.500.000 annue per localita con popolazione fino a 1.000 abitanti;

- L. 2.000.000 annue per localita con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

- L. 1.500.000 annue per localita con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

Il contributo annuo spettante ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal RD 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 marzo 1968, N. 221, e elevato in relazione alla popolazione, in misura pari alle indennita stabilite nel comma precedente a favore dei farmacisti rurali, ridotte della quota dovuta dal Comune.

Nulla e innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in localita con popolazione a 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.

A decorrere dall entrata in vigore della presente legge non e ammessa l erogazione della indennita di residenza a favore di farmacisti rurali che svolgano attivita lavorative alle dipendenze di enti pubblici o aziende private.




Art. 2


Al maggior onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato per l anno 1979 in L. 190.000.000, si provvedera con variazione in aumento di pari somma del cap. 168 << Indennita di residenza a favore di titolari di farmacie rurali, legge 475/ 68 e successive modificazioni >> mediante prelievo della somma di L. 190.000.000 dal cap. 437 << Fondo di riserva del fondo sanitario regionale >> del bilancio di previsione 1979.

Per gli esercizi successivi si provvedera a stanziare gli appositi fondi nei rispettivi bilanci di previsione.