Anno 1979
Numero 70
Data 26/11/1979
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 26 novembre 1979, n. 70

Parziale modifica dell' art. 13 della legge regionale n. 8 del 21 marzo 1977 - Istituzione delle riserve naturali.



Art. 1


L art. 13 della legge regionale 21- 3- 1977, n. 8, viene così modificato:

<< E istituita la Commissione regionale per i parchi e le riserve naturali, presieduta dal Presidente o da un Assessore delegato e composta da:

- un rappresentante dell Assessorato alla Cultura;

- un rappresentante della Consulta regionale per i beni culturali e ambientali;

- un agronomo designato dall Assessorato all Agricoltura;

- un rappresentante dell Assessorato al Turismo;

- un ingegnere o architetto designati dall Assessorato alla Urbanistica;

- un botanico;

- un esperto di scienze forestali dell Amministrazione Forestale dello Stato;

- un zoologo;

- un geologo;

- un rappresentante regionale designato dalle Associazioni naturalistiche riconosciute;

- un rappresentante regionale designato dalle Associazioni venatorie.

I componenti regionali designati, non rappresentanti gli Assessorati, sono nominati dalla Giunta regionale e sono scelti tra docenti universitari.

La commissione e nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica tre anni.>>