Anno 1979
Numero 74
Data 10/12/1979
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 10 dicembre 1979, n. 74

Variazione al Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1979 per riporto nel 1979 di fondi FRAO - Parte II - Spesa - di cui al Capitolo 319, art. 6, del bilancio per l' esercizio 1975.



Art. 1


Le disponibilita non impegnate al 31- 12- 1975 al Cap. 319 art. 6 del bilancio per l esercizio 1975, sono riportate nel bilancio di previsione  per l esercizio finanziario 1979.



Art. 2


Al Bilancio di previsione per l esercizio 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

Parte I - ENTRATE

Variazioni in aumento

<< Quota parte del saldo finanziario attivo presunto fondi FRAO al 31- 12- 78 >> Stanziamento di competenza L. 2.220.690.641 Stanziamento di cassa L. 0

Parte II - SPESA

Variazione in aumento

Cap. 157/ bis << Integrazione spesa corrente agli enti ospedalieri pubblici per gli anni 1975/ 76/ 77/ 78 ( Frao) Stanziamento competenza L. 420.690.641 Stanziamento cassa L. 420.690.641

Cap. 160 << Finanziamento della spesa per la gestione della assistenza ospedaliera (ex FRAO) Stanziamento competenza L. 600.000.000 Stanziamento cassa L. 600.000.000

Cap. 376/ bis << Finanziamento spesa per l aggiornamento e la formazione professionale in campo sanitario e indennita ai tirocinanti anni 1976/ 77/ 78 >>. Stanziamento competenza L. 1.200.000.000 Stanziamento cassa L. 1.200.000.000

TOTALE Stanziamento competenza L. 2.220.690.641 Stanziamento cassa L. 2.220.690.641

Variazione in diminuzione

Cap. 436 << Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa (art. 43 L. Contabilita regionale) stanziamento di cassa L. 2.220.690.641 




Art. 3


La somma suddetta conserva la destinazione allo scopo specifico per il quale fu assegnata dallo Stato ed e utilizzata:

1) per la copertura dei disavanzi accertati presso gli enti ospedalieri pubblici nelle gestioni per l assistenza ospedaliera degli anni 1975/ 1976/ 1977 e 1978;

2) per la copertura delle opere rivenienti dalla gestione della assistenza ospedaliera (Ex FRAO) anni 77- 78;

3) per la copertura del maggior onere derivante dall adeguamento per gli anni 1976, 1977, e 1978 dell assegno mensile corrisposto per la frequenza del tirocinio pratico ospedaliero, alla retribuzione mensile lorda comprensiva dello stipendio dell indennita di aggiornamento e rimborso spese e di servizio a tempo pieno spettante all ispettore sanitario, all assistente medico ed al farmacista dipendente dagli enti ospedalieri. 




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.