Anno 1979
Numero 76
Data 12/12/1979
Abrogato No
Materia Cultura;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 12 dicembre 1979, n. 76

Disciplina centri servizi sociali e culturali della Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio.



Art. 1


La Regione Puglia e titolare di tutte le funzioni relative ai Centri di Servizi Sociali e Culturali trasferiti dalla Cassa per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno con delibera del CIPE del 12 dicembre 1972 e per i quali e subentrata a tutti gli effetti agli ex Enti gestori secondo le finalita indicate dall art. 8 dello Statuto regionale, con i poteri dettati dall art. 49 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977 e in conformita con le LLRR n. 20 del 17- 4- 1978 e n. 41 del 1 settembre 1978.

In attesa della legge organica di programmazione culturale che determinera, in un completo sistema regionale, l ambito territoriale di competenza di ciascun Centro, le funzioni di cui al comma precedente del presente articolo sono delegate al Comune in cui e o sara ubicata la sede del Centro interessato.

Ogni Comune, fatte salve quelle amministrative, esercita tutte le altre funzioni delegate avvalendosi di un apposito Comitato di gestione e programmazione di cui all art. 9 della presente legge.




Art. 2


I Centri di Servizi Sociali e Culturali assumono la definizione di Centri di Servizio e Programmazione Culturale Regionale (CSPCR).

I Centri di Servizio e Programmazione Culturale Regionale sono organismi della Regione e concorrono alla crescita civile e culturale della comunita pugliese.

In attuazione di tali fini i Centri:

1) curano l acquisizione di dati e informazioni e predispongono analisi per la programmazione culturale della Regione e degli Enti locali e  concorrono alla rilevazione delle modificazioni  socio - culturali del territorio di pertinenza;

2) collaborano per la realizzazione di iniziative culturali promosse dalla Regione e dagli Enti locali anche per la catalogazione, valorizzazione e difesa dei beni culturali, archeologici e ambientali;

3) formulano proposte ed esprimono indicazioni relative agli interventi regionali in tema di promozione culturale in modo da trasmettere istanze che emergono attraverso ampi momenti di partecipazione democratica;

4) promuovono ed organizzano iniziative culturali, artistiche, teatrali, cinematografiche e musicali e svolgono studi e ricerche, anche in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni culturali esistenti nel territorio e le associazioni democratiche al fine di promuovere e diffondere la cultura in una visione complessiva  delle tematiche presenti nel mondo contemporaneo;

5) gestiscono un servizio di pubblica lettura sulla base della dotazione libraria gia esistente, opportunamente incrementata. Le biblioteche dei Centri,  per valorizzare il loro ruolo di animazione e promozione culturale, si raccordano con le altre biblioteche regionali in una visione integrata e articolata del sistema bibliotecario complessivo operante in Puglia. I Centri di servizio e Programmazione Culturale Regionale saranno dotati della strumentazione tecnica e di tutte le strutture necessarie per l esercizio delle loro funzioni.




Art. 3


La Regione riconosce come Centri di Servizio e Programmazione Culturale Regionale i centri di cui all art. 1 della presente legge, gia ubicati in:

ACQUAVIVA ex EISS

ALTAMURA ex UMANITARIA

BARI ex UNLA

BARI ex UMANITARIA

BARI ex CIF

BARI ex COMUNE DI BARI (Poggiofranco)

BRINDISI ex MCC

CANOSA ex MCC

CERIGNOLA ex MCC

CONVERSANO ex MCC

FOGGIA ex EISS

FOGGIA ex UMANITARIA

FOGGIA ex UMANITARIA

FOGGIA ex CIF

GROTTAGLIE ex UNLA

MAGLIE ex EISS

MANFREDONIA ex UMANITARIA

MASSAFRA ex UMANITARIA

NARDO ex UNLA

S. SEVERO ex MCC

TARANTO ex CIF

TARANTO ex CIF

TARANTO ex CIF

TARANTO ex CIF

L assessorato ai Beni Culturali e tenuto, entro il 31- 12- 1979, a presentare il piano di ridistribuzione dei Centri nel territorio, sentita la competente Commissione consiliare, con l indicazione dei Comuni destinatari del servizio culturale per aree di competenza.

La Regione provvedera ad effettuare ricerche preliminari sulle strutture, i consumi e i bisogni culturali della Puglia al fine di costruire, con successiva legge, un organico e completo sistema di programmazione e interventi culturali, in cui sara definito il numero dei Centri e determinati gli ambiti territoriali di competenza.




Art. 4


Per consentire ai Centri la piena funzionalita la Regione assicura la presenza del seguente personale qualificato:

- un responsabile del Centro, in possesso di laurea;

- tre operatori culturali della carriera di concetto, in possesso di diploma di scuola media superiore cui sono affidati, nell ambito del lavoro di gruppo, tutte le mansioni necessarie per il completo funzionamento della struttura;

- un segretario con mansioni di archivio, protocollo, ecc., in possesso di licenza di scuola media inferiore;

- un ausiliario, in possesso di licenza della scuola dell obbligo.

Per effetto della presente legge la dotazione organica del ruolo regionale fissata nella tabella A della legge n. 18 del 25- 3- 74 viene modificata ed aumentata di:

- n. 24 unita del 6° livello per i responsabili dei Centri;

- n. 72 unita del 5°livello per gli operatori culturali;

- n. 24 unita del 4° livello per i segretari;

- n. 24 unita del 2° livello per gli ausiliari.




Art. 5


Per l attuazione delle finalita di cui all art.1  della presente legge, la Regione si avvale del personale gia operante nei Centri di Servizi Sociali e Culturali di cui all art. 3 della presente legge, assunto entro il 31- 12- 1976, in servizio al 31- 12- 77 ed in rapporto di lavoro con la Regione Puglia dall 1- 1- 78 ai sensi delle LLRR n. 20 del 17- 4- 1979, n. 41 dell 1- 9- 1978 e n. 26 del 18- 4- 1979.

Il personale di cui al comma precedente viene inquadrato nel ruolo unico del personale dipendente della Regione, previo superamento di una prova concorsuale.

La domanda per l ammissione alla prova di concorso, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, va inoltrata al Presidente della Regione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il personale inquadrabile ai sensi dei precedenti commi deve superare, distinte prove concorsuali, a seconda dei livelli di inquadramento di cui ai precedenti articoli.

Le prove di concorso consisteranno in:

a) un esame - colloquio su temi di cultura generale, per il personale che aspira alla qualifica di ausiliario;

b) un esame - colloquio su temi di cultura generale e sulle mansioni di archivio e protocollo per il personale che aspira alla qualifica di segretario;

c) un esame - colloquio a carattere professionale nelle materie della promozione culturale e sociale per il personale che aspira alla qualifica di operatore culturale e sociale;

d) in un esame - colloquio sulla programmazione culturale e sociale sul territorio e su elementi di diritto amministrativo, costituzionale e regionale, per il personale che aspira alla qualifica di responsabile del Centro.

L esame - colloquio dovra prevedere in particolare la conoscenza del testo della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto della Regione Puglia.

Le prove di concorso si svolgeranno alla presenza di una commissione così composta:

- Assessore al personale - Presidente;

- esperto estraneo all Amministrazione regionale designato dall Assessore al personale diverso a seconda delle mansioni del personale da inquadrare;

- un rappresentante sindacale designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

- un funzionario dell Assessorato alla cultura;

- un funzionario dell Assessorato al personale, designato dall Assessore per lo svolgimento della funzione di Segretario.

Alle prove di concorso potranno accedere anche coloro che, privi dei requisiti di cui all art. 4, abbiano svolto mansioni equivalenti a quelle cui aspirano per l inquadramento, purche in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto.

Il personale di cui al 1 comma del presente articolo viene destinato ai Comuni per l attuazione delle finalita di cui all art. 1 della presente legge. 




Art. 6


Al personale che avra superato le prove di concorso verra riconosciuta un anzianita, ai soli fini economici, dalla data di inizio del servizio per conto della Regione.

Il personale di cui al precedente comma e inquadrato nei livelli per i quali ha superato la prova di concorso.




Art. 7


Alla copertura dei posti in organico risultanti disponibili dopo le prove di concorso di cui all art. 5, dovra provvedersi mediante trasferimento, a domanda, di personale di ruolo della Regione o  per pubblico concorso.

Il personale trasferito di cui al comma precedente dovra frequentare e superare un corso di formazione professionale appositamente istituito. 




Art. 8


Il personale del Centro si organizza in gruppo di lavoro presieduto dal Responsabile che risponde dell azione dello stesso Centro e della sua rispondenza alle linee della programmazione culturale della Regione.

Il gruppo di lavoro assicura il buon funzionamento del Centro nello spirito e per le finalita previste dalla presente legge.

Il gruppo di lavoro, sulla base delle indicazioni del Comitato di gestione e programmazione, di cui al successivo articolo, e con il contributo di proposte e di partecipazione delle associazioni culturali del mondo del lavoro e della scuola, elabora una proposta di piano annuale di attivita, corredata di adeguate motivazioni e di un preventivo di spesa.

La proposta di piano così elaborata viene  sottoposta alla approvazione del Comitato di gestione e programmazione, e quindi trasmesso, tramite i Comuni ove hanno sede i Centri, all Assessorato regionale alla Cultura.




Art. 9


Presso ogni Centro e istituito un Comitato di gestione e programmazione composto da:

1) due rappresentanti per ciascun Comune presente nell area di competenza del Centro, eletti dal Consiglio comunale con voto limitato, su indicazione delle associazioni culturali maggiormente rappresentative a livello locale;

2) due rappresentanti di ciascun Comune presente nell area di competenza del Centro, scelti tra i Consiglieri comunali ed eletti con voto limitato;

3) un rappresentante della Provincia;

4) un rappresentante di ciascun distretto scolastico interessato dall area di competenza del Centro;

5) un rappresentante di ogni istituzione culturale pubblica regolamentata con apposita legge regionale, operante nell are di competenza del Centro;

6) il direttore del Centro, con funzione di Segretario.

Il Comitato di gestione e programmazione elegge il proprio presidente fra i componenti di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo.

Esso dura in carica tre anni dalla data del suo insediamento e disciplina la propria attivita con apposito regolamento interno.

La partecipazione al Comitato avviene a titolo gratuito.

L insediamento del Comitato puo avvenire anche quando sia stata designata la meta piu uno dei suoi componenti. L insediamento del primo Comitato avverra su convocazione dell assessore regionale alla Cultura. Successivamente vi provvederanno i Sindaci dei Comuni ove hanno sede i Centri. 




Art. 10


Il Comitato di gestione e programmazione:

1) approva la proposta di piano annuale dell attivita elaborata dal gruppo di lavoro del Centro, nonche il consuntivo di tutte le attivita svolte nell anno precedente;

2) garantisce la coerenza dell attivita del Centro a criteri pluralistici e di democrazia e nell ambito delle scelte di politica culturale operate dalla Regione e dagli Enti locali.

Il Comitato puo chiamare a partecipare ai propri lavori esperti, rappresentanti di associazioni culturali, del mondo del lavoro e della scuola in relazione a specifici argomenti in discussione. 




Art. 11


Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano annuale degli interventi della Regione per le attivita culturali, corredato di elementi informativi e previsionali  che ne costituiscono il fondamento.

Tale piano, salvo il riordinamento da attuarsi con legge regionale di programmazione culturale di cui all art. 1, ispirato a criteri che esaltino l autonomia democratica e il pluralismo delle iniziative, comprende:

1) il finanziamento dei programmi delle attivita dei CSPCR che saranno realizzati dai Comuni di cui all art. 1 della presente legge, con le modalita previste dall art. 35 della LR n. 17 del 30- 5- 77;

2) il funzionamento dei programmi delle attivita promosse dalla Regione articolate per progetti che abbiano effettiva incidenza produttiva nel settore culturale, dei beni ambientali, della ricerca scientifica;

3) i contributi in favore degli Enti, Istituzioni, Fondazioni ed Associazioni culturali democratiche, con larga base rappresentativa, esistenti sul territorio  regionale, per specifiche iniziative o complessi di attivita;

4) il finanziamento di iniziative culturali di rilievo almeno regionale, altrimenti non previste, che rispondono allo spirito e ai criteri degli interventi programmati.

I programmi di cui al punto 1) del presente articolo dovranno comprendere un fondo cassa per le spese immediate ed urgenti della cui gestione il responsabile di ciascun Centro rispondera al Comitato di gestione e programmazione e, per la parte amministrativa, al Comune interessato. L entita di tale fondo sara determinata in misura percentuale alle spese per attivita proposte e approvate.




Art. 12


Agli oneri rivenienti dall applicazione della presente legge si provvedera come segue:

per l art. 4 della presente legge Lire 1.200.000.000 con imputazione al corrispondente Cap. del Bilancio  regionale per l esercizio 1980 << Stipendi, retribuzioni, ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali LLRR N. 18 del 25- 3- 74 ed  oneri rivenienti dall applicazione dell art. 4 della  legge regionale n.23 del 18- 7- 1974.

Per l’art. 11 della presente legge: L. 4.000.000.000, con imputazione al corrispondente cap. del bilancio di  previsione dell’esercizio 1980 Piano di intervento per le attività culturali

Gli oneri di cui sopra trovano copertura nel Bilancio pluriennale del << Bilancio di previsione 1981 >> all art. 4 della LR n. 31 del 6- 6- 79  - Settore di intervento: 13/ 3 - Programmazione e  promozione di attivita culturali. Gli oneri relativi al 1979 trovano copertura nel finanziamento gia disposto con la legge regionale n. 26 del 18- 4- 79.

Per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge troveranno copertura negli stanziamenti negli ambiti degli esercizi stessi. 




Art. 13


Con la presente legge viene soppressa la legge regionale n. 10 del 7- 2- 74.

Ogni altra norma in contrasto con la presente legge e da ritenersi nulla.




Art. 14


Il termine di cui alla legge regionale n. 26 del 18- 4- 79 e prorogato al 31 marzo 1980.  


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.