Legge Regionale 12 dicembre 1979, n. 76 Disciplina centri servizi sociali e culturali della Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio.
Art. 1La Regione Puglia e titolare
di tutte le funzioni relative ai Centri di Servizi Sociali e Culturali
trasferiti dalla Cassa per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno con
delibera del CIPE del 12 dicembre 1972 e per i quali e subentrata a tutti gli
effetti agli ex Enti gestori secondo le finalita indicate dall art. 8 dello
Statuto regionale, con i poteri dettati dall art. 49 del DPR n. 616 del 24
luglio 1977 e in conformita con le LLRR n. 20 del 17- 4- 1978 e n. 41 del 1
settembre 1978.
In attesa della legge organica
di programmazione culturale che determinera, in un completo sistema regionale,
l ambito territoriale di competenza di ciascun Centro, le funzioni di cui al
comma precedente del presente articolo sono delegate al Comune in cui e o sara
ubicata la sede del Centro interessato.
Ogni Comune, fatte salve quelle
amministrative, esercita tutte le altre funzioni delegate avvalendosi di un
apposito Comitato di gestione e programmazione di cui all art. 9 della presente
legge.
Art. 2I Centri di Servizi Sociali e
Culturali assumono la definizione di Centri di Servizio e Programmazione
Culturale Regionale (CSPCR).
I Centri di Servizio e
Programmazione Culturale Regionale sono organismi della Regione e concorrono
alla crescita civile e culturale della comunita pugliese.
In attuazione di tali fini i
Centri:
1) curano l acquisizione di
dati e informazioni e predispongono analisi per la programmazione culturale
della Regione e degli Enti locali e
concorrono alla rilevazione delle modificazioni socio - culturali del territorio di
pertinenza;
2) collaborano per la
realizzazione di iniziative culturali promosse dalla Regione e dagli Enti locali
anche per la catalogazione, valorizzazione e difesa dei beni culturali,
archeologici e ambientali;
3) formulano proposte ed
esprimono indicazioni relative agli interventi regionali in tema di promozione
culturale in modo da trasmettere istanze che emergono attraverso ampi momenti di
partecipazione democratica;
4) promuovono ed organizzano
iniziative culturali, artistiche, teatrali, cinematografiche e musicali e
svolgono studi e ricerche, anche in collaborazione con gli Enti locali, le
istituzioni culturali esistenti nel territorio e le associazioni democratiche al
fine di promuovere e diffondere la cultura in una visione complessiva delle tematiche presenti nel mondo
contemporaneo;
5) gestiscono un servizio di
pubblica lettura sulla base della dotazione libraria gia esistente,
opportunamente incrementata. Le biblioteche dei Centri, per valorizzare il loro ruolo di animazione e
promozione culturale, si raccordano con le altre biblioteche regionali in una
visione integrata e articolata del sistema bibliotecario complessivo operante in
Puglia. I Centri di servizio e Programmazione Culturale Regionale saranno dotati
della strumentazione tecnica e di tutte le strutture necessarie per l esercizio
delle loro funzioni.
Art. 3La Regione riconosce come
Centri di Servizio e Programmazione Culturale Regionale i centri di cui all
art. 1 della presente legge, gia ubicati in:
ACQUAVIVA ex
EISS
ALTAMURA ex
UMANITARIA
BARI ex
UNLA
BARI ex
UMANITARIA
BARI ex
CIF
BARI ex COMUNE DI BARI
(Poggiofranco)
BRINDISI ex
MCC
CANOSA ex
MCC
CERIGNOLA ex
MCC
CONVERSANO ex
MCC
FOGGIA ex
EISS
FOGGIA ex
UMANITARIA
FOGGIA ex
UMANITARIA
FOGGIA ex
CIF
GROTTAGLIE ex
UNLA
MAGLIE ex
EISS
MANFREDONIA ex
UMANITARIA
MASSAFRA ex
UMANITARIA
NARDO ex
UNLA
S. SEVERO ex
MCC
TARANTO ex
CIF
TARANTO ex
CIF
TARANTO ex
CIF
TARANTO ex
CIF
L assessorato ai Beni
Culturali e tenuto, entro il 31- 12- 1979, a presentare il piano di
ridistribuzione dei Centri nel territorio, sentita la competente Commissione
consiliare, con l indicazione dei Comuni destinatari del servizio culturale per
aree di competenza.
La Regione provvedera ad
effettuare ricerche preliminari sulle strutture, i consumi e i bisogni culturali
della Puglia al fine di costruire, con successiva legge, un organico e completo
sistema di programmazione e interventi culturali, in cui sara definito il
numero dei Centri e determinati gli ambiti territoriali di
competenza.
Art. 4Per consentire ai Centri la
piena funzionalita la Regione assicura la presenza del seguente personale
qualificato:
- un responsabile del Centro,
in possesso di laurea;
- tre operatori culturali della
carriera di concetto, in possesso di diploma di scuola media superiore cui sono
affidati, nell ambito del lavoro di gruppo, tutte le mansioni necessarie per il
completo funzionamento della struttura;
- un segretario con mansioni di
archivio, protocollo, ecc., in possesso di licenza di scuola media
inferiore;
- un ausiliario, in possesso di
licenza della scuola dell obbligo.
Per effetto della presente
legge la dotazione organica del ruolo regionale fissata nella tabella A della
legge n. 18 del 25- 3- 74 viene modificata ed aumentata di:
- n. 24 unita del 6° livello
per i responsabili dei Centri;
- n. 72 unita del 5°livello
per gli operatori culturali;
- n. 24 unita del 4° livello
per i segretari;
- n. 24 unita del 2° livello
per gli ausiliari.
Art. 5Per l attuazione delle
finalita di cui all art.1 della
presente legge, la Regione si avvale del personale gia operante nei Centri di
Servizi Sociali e Culturali di cui all art. 3 della presente legge, assunto
entro il 31- 12- 1976, in servizio al 31- 12- 77 ed in rapporto di lavoro con la
Regione Puglia dall 1- 1- 78 ai sensi delle LLRR n. 20 del 17- 4- 1979, n. 41
dell 1- 9- 1978 e n. 26 del 18- 4- 1979.
Il personale di cui al comma
precedente viene inquadrato nel ruolo unico del personale dipendente della
Regione, previo superamento di una prova concorsuale.
La domanda per l ammissione
alla prova di concorso, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, va
inoltrata al Presidente della Regione entro 30 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge.
Il personale inquadrabile ai
sensi dei precedenti commi deve superare, distinte prove concorsuali, a seconda
dei livelli di inquadramento di cui ai precedenti
articoli.
Le prove di concorso
consisteranno in:
a) un esame - colloquio su temi
di cultura generale, per il personale che aspira alla qualifica di
ausiliario;
b) un esame - colloquio su temi
di cultura generale e sulle mansioni di archivio e protocollo per il personale
che aspira alla qualifica di segretario;
c) un esame - colloquio a
carattere professionale nelle materie della promozione culturale e sociale per
il personale che aspira alla qualifica di operatore culturale e sociale;
d) in un esame - colloquio
sulla programmazione culturale e sociale sul territorio e su elementi di diritto
amministrativo, costituzionale e regionale, per il personale che aspira alla
qualifica di responsabile del Centro.
L esame - colloquio dovra
prevedere in particolare la conoscenza del testo della Costituzione della
Repubblica Italiana e dello Statuto della Regione Puglia.
Le prove di concorso si
svolgeranno alla presenza di una commissione così composta:
- Assessore al personale -
Presidente;
- esperto estraneo all
Amministrazione regionale designato dall Assessore al personale diverso a
seconda delle mansioni del personale da inquadrare;
- un rappresentante sindacale
designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
- un funzionario dell
Assessorato alla cultura;
- un funzionario dell
Assessorato al personale, designato dall Assessore per lo svolgimento della
funzione di Segretario.
Alle prove di concorso potranno
accedere anche coloro che, privi dei requisiti di cui all art. 4, abbiano
svolto mansioni equivalenti a quelle cui aspirano per l inquadramento, purche
in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto.
Il personale di cui al 1 comma
del presente articolo viene destinato ai Comuni per l attuazione delle
finalita di cui all art. 1 della presente legge.
Art. 6Al personale che avra superato
le prove di concorso verra riconosciuta un anzianita, ai soli fini economici,
dalla data di inizio del servizio per conto della Regione.
Il personale di cui al
precedente comma e inquadrato nei livelli per i quali ha superato la prova di
concorso.
Art. 7Alla copertura dei posti in
organico risultanti disponibili dopo le prove di concorso di cui all art. 5,
dovra provvedersi mediante trasferimento, a domanda, di personale di ruolo
della Regione o per pubblico
concorso.
Il personale trasferito di cui
al comma precedente dovra frequentare e superare un corso di formazione
professionale appositamente istituito.
Art. 8Il personale del Centro si
organizza in gruppo di lavoro presieduto dal Responsabile che risponde dell
azione dello stesso Centro e della sua rispondenza alle linee della
programmazione culturale della Regione.
Il gruppo di lavoro assicura il
buon funzionamento del Centro nello spirito e per le finalita previste dalla
presente legge.
Il gruppo di lavoro, sulla base
delle indicazioni del Comitato di gestione e programmazione, di cui al
successivo articolo, e con il contributo di proposte e di partecipazione delle
associazioni culturali del mondo del lavoro e della scuola, elabora una proposta
di piano annuale di attivita, corredata di adeguate motivazioni e di un
preventivo di spesa.
La proposta di piano così
elaborata viene sottoposta alla
approvazione del Comitato di gestione e programmazione, e quindi trasmesso,
tramite i Comuni ove hanno sede i Centri, all Assessorato regionale alla
Cultura.
Art. 9Presso ogni Centro e istituito
un Comitato di gestione e programmazione composto da:
1) due rappresentanti per
ciascun Comune presente nell area di competenza del Centro, eletti dal
Consiglio comunale con voto limitato, su indicazione delle associazioni
culturali maggiormente rappresentative a livello locale;
2) due rappresentanti di
ciascun Comune presente nell area di competenza del Centro, scelti tra i
Consiglieri comunali ed eletti con voto limitato;
3) un rappresentante della
Provincia;
4) un rappresentante di ciascun
distretto scolastico interessato dall area di competenza del
Centro;
5) un rappresentante di ogni
istituzione culturale pubblica regolamentata con apposita legge regionale,
operante nell are di competenza del Centro;
6) il direttore del Centro, con
funzione di Segretario.
Il Comitato di gestione e
programmazione elegge il proprio presidente fra i componenti di cui ai punti 1),
2) e 3) del presente articolo.
Esso dura in carica tre anni
dalla data del suo insediamento e disciplina la propria attivita con apposito
regolamento interno.
La partecipazione al Comitato
avviene a titolo gratuito.
L insediamento del Comitato
puo avvenire anche quando sia stata designata la meta piu uno dei suoi
componenti. L insediamento del primo Comitato avverra su convocazione dell
assessore regionale alla Cultura. Successivamente vi provvederanno i Sindaci dei
Comuni ove hanno sede i Centri.
Art. 10Il Comitato di gestione e
programmazione:
1) approva la proposta di piano
annuale dell attivita elaborata dal gruppo di lavoro del Centro, nonche il
consuntivo di tutte le attivita svolte nell anno
precedente;
2) garantisce la coerenza dell
attivita del Centro a criteri pluralistici e di democrazia e nell ambito delle
scelte di politica culturale operate dalla Regione e dagli Enti locali.
Il Comitato puo chiamare a
partecipare ai propri lavori esperti, rappresentanti di associazioni culturali,
del mondo del lavoro e della scuola in relazione a specifici argomenti in
discussione.
Art. 11Il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta, approva il piano annuale degli interventi della Regione
per le attivita culturali, corredato di elementi informativi e
previsionali che ne costituiscono il
fondamento.
Tale piano, salvo il
riordinamento da attuarsi con legge regionale di programmazione culturale di cui
all art. 1, ispirato a criteri che esaltino l autonomia democratica e il
pluralismo delle iniziative, comprende:
1) il finanziamento dei
programmi delle attivita dei CSPCR che saranno realizzati dai Comuni di cui
all art. 1 della presente legge, con le modalita previste dall art. 35 della
LR n. 17 del 30- 5- 77;
2) il funzionamento dei
programmi delle attivita promosse dalla Regione articolate per progetti che
abbiano effettiva incidenza produttiva nel settore culturale, dei beni
ambientali, della ricerca scientifica;
3) i contributi in favore degli
Enti, Istituzioni, Fondazioni ed Associazioni culturali democratiche, con larga
base rappresentativa, esistenti sul territorio
regionale, per specifiche iniziative o complessi di attivita;
4) il finanziamento di
iniziative culturali di rilievo almeno regionale, altrimenti non previste, che
rispondono allo spirito e ai criteri degli interventi
programmati.
I programmi di cui al punto 1)
del presente articolo dovranno comprendere un fondo cassa per le spese immediate
ed urgenti della cui gestione il responsabile di ciascun Centro rispondera al
Comitato di gestione e programmazione e, per la parte amministrativa, al Comune
interessato. L entita di tale fondo sara determinata in misura percentuale
alle spese per attivita proposte e approvate.
Art. 12Agli oneri rivenienti dall
applicazione della presente legge si provvedera come segue:
per l art. 4 della presente
legge Lire 1.200.000.000 con imputazione al corrispondente Cap. del
Bilancio regionale per l esercizio 1980
<< Stipendi, retribuzioni, ed altri assegni fissi al personale di ruolo e
non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali LLRR N.
18 del 25- 3- 74 ed oneri rivenienti
dall applicazione dell art. 4 della
legge regionale n.23 del 18- 7- 1974.
Per l’art. 11 della presente
legge: L. 4.000.000.000, con imputazione al corrispondente cap. del bilancio
di previsione dell’esercizio 1980 Piano
di intervento per le attività culturali
Gli oneri di cui sopra
trovano copertura nel Bilancio pluriennale del << Bilancio di previsione
1981 >> all art. 4 della LR n. 31 del 6- 6- 79 - Settore di intervento: 13/ 3
- Programmazione e promozione di
attivita culturali. Gli oneri relativi al 1979 trovano copertura nel
finanziamento gia disposto con la legge regionale n. 26 del 18- 4- 79.
Per gli anni successivi gli
oneri previsti dalla presente legge troveranno copertura negli stanziamenti
negli ambiti degli esercizi stessi.
Art. 13Con la presente legge viene
soppressa la legge regionale n. 10 del 7- 2- 74.
Ogni altra norma in contrasto
con la presente legge e da ritenersi nulla.
Art. 14Il termine di cui alla
legge regionale n. 26 del 18- 4- 79 e prorogato al 31 marzo 1980.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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