Legge Regionale 7 gennaio 1980, n. 3
Utilizzazione degli avanzi di Amministrazione dell' anno 1977 per la soddisfazione delle domande presentate dagli artigiani pugliesi ai sensi della legge n. 7 del 25 gennaio 1974.
Art. 1Le domande presentate ai sensi della legge 25- 1- 1974, n. 7 << Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese artigiane della Regione Puglia >> e giacenti presso le CPA e la Regione a seguito dell abrogazione intervenuta con l art. 20 della legge 13- 6- 1978, n. 22 sono ammesse a contributo sui fondi stanziati sul capitolo di spesa con la presente legge appositamente istituito.
Le pratiche saranno esaminate, impegnate e liquidate rispettando l ordine cronologico di presentazione alle Commissioni provinciali artigiane.
Gli artigiani dovranno presentare la documentazione che sara eventualmente richiesta dal competente Assessorato perentoriamente entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che dovra essere inviata con lettera raccomandata con RR, pena la decadenza dei benefici per la parte non documentata.
Gli accertamenti tecnici saranno eseguiti ai sensi del Regolamento di attuazione della LR n. 22 del 13.6.1978.
Le somme disponibili saranno ripartite tra le Province in maniera proporzionale all ammontare delle richieste.