Anno 1980
Numero 3
Data 07/01/1980
Abrogato No
Materia Artigianato;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 7 gennaio 1980, n. 3

Utilizzazione degli avanzi di Amministrazione dell' anno 1977 per la soddisfazione delle domande presentate dagli artigiani pugliesi ai sensi della legge n. 7 del 25 gennaio 1974.



Art. 1


Le domande presentate ai sensi della legge 25- 1- 1974, n. 7 << Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese artigiane della Regione Puglia >> e giacenti presso le CPA e la Regione a seguito dell abrogazione intervenuta con l art. 20 della legge 13- 6- 1978, n. 22 sono ammesse a contributo sui fondi stanziati sul capitolo di spesa con la presente legge appositamente istituito.

Le pratiche saranno esaminate, impegnate e liquidate rispettando l ordine cronologico di presentazione alle Commissioni provinciali artigiane.

Gli artigiani dovranno presentare la documentazione che sara eventualmente richiesta dal competente Assessorato perentoriamente entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che dovra essere inviata con lettera raccomandata con RR, pena la decadenza dei benefici per la parte non documentata.

Gli accertamenti tecnici saranno eseguiti ai sensi del Regolamento di attuazione della LR n. 22 del 13.6.1978.

Le somme disponibili saranno ripartite tra le Province in maniera proporzionale all ammontare delle richieste.





Art. 2


All onere derivante dalla presente legge ammontante per l esercizio 1979 a Lire 20.000.000.000= si provvede mediante imputazione al Cap. 334/ Bis istituito con la denominazione << Rifinanziamento legge 25- 1- 74, n. 7 per domande presentate fino al 30- 6- 78 >> e con la seguente variazione al bilancio di previsione 1979:

PARTE I - ENTRATA

Variazione in aumento

Avanzo di Amministrazione al 31- 12- 1977;

competenza L. 20.000.000.000, cassa L. 0

PARTE II - SPESA

Variazione in aumento

Cap. 334/ bis ( Cni) Rifinanziamento legge 25- 1- 74, n. 7 per domande presentate fino al 30- 6- 78 competenza L. 20.000.000.000, cassa L. 20.000.000.000

Variazione in diminuzione

cap. 436 Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa (art. 43 legge Contabilita regionale): competenza L. 0, cassa L. 20.000.000.000




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.