Legge Regionale 7 gennaio 1980, n. 4 Provvidenze urgenti e straordinarie per l' economia pugliese.
Art. 1La Regione Puglia, nell ambito delle proprie competenze, concede a pescatori ed armatori singoli e associati, i cui natanti siano iscritti alla data del 1 ottobre 1979 presso compartimenti marittimi pugliesi e siano forniti di licenza di pesca regolarmente convalidata dalle competenti autorita marittime, un contributo nella misura del 30% sulla spesa sopportata per l acquisto del gasolio consumato per l attivita peschereccia esercitata durante il periodo 1 ottobre 1979 - 31 dicembre 1979.
Art. 2Il contributo sara concesso, limitatamente all esercizio della pesca locale, costiera, ravvicinata e mediterranea, con la esclusione della pesca atlantica.
Art. 3L istanza per ottenere il beneficio di cui all art. 1 va indirizzata al Sindaco del Comune di residenza unitamente a: 1) copia della licenza di pesca regolarmente convalidata dalle competenti Autorita marittime; 2) copia del libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi dei prodotti petroliferi previsto dall art. 9 del DM Finanze 22- 11- 1978; 3) fotocopia della fattura di acquisto del gasolio vistata dall Ufficio della Dogana. Il contributo e concesso anche per acquisti avvenuti in sedi ubicate fuori della Regione.
Art. 4La Giunta regionale provvedera a ripartire tra i Comuni interessati lo stanziamento previsto dalla presente legge sulla base delle richieste pervenute. L erogazione del contributo e effettuata dai Comuni ove risiede il richiedente o ha sede la cooperativa, previa istruttoria delle relative pratiche.
Art. 5All onere finanziario di L. 704.771.957= derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte con parte dello avanzo di amministrazione disponibile per l anno finanziario 1977, con la seguente variazione al bilancio di previsione 1979. PARTE I - ENTRATA Variazione in aumento Avanzo di amministrazione al 31- 12- 1977 Stanziamento competenza L. 704.771.957 Stanziamento cassa L. 0 PARTE II - SPESA Variazione in aumento Cap. 419 << Contributi a Comuni,Enti, Istituti, Associazioni e Comitati da erogarsi per i compiti di assistenza generica (nuova denominazione modificata con la presente legge) Stanziamento competenza L. 704.771.957 Stanziamento cassa L. 0
Art. 6Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni, sulla competenza del 1979, entro il termine di 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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