Legge Regionale 17 gennaio 1980, n. 5
Norme integrative della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.
Art. 1Il periodo di tempo richiesto per il conseguimento del trattamento economico di cui alla colonna << DOPO DUE ANNI >> della tabella << B >> annessa alla legge 25- 3- 1974, n.18 decorre dalla data di inizio di qualsiasi rapporto, rilevante ai fini della applicazione dellart. 92, 1° comma, della legge medesima, con la Regione, Stato o altro Ente pubblico, tenuto conto delle eventuali interruzioni.
Il trattamento economico di cui al terzo comma dell art. 89 della legge n. 18 del 25- 3- 1974 e quello della colonna << DOPO DUE ANNI >> della Tabella << B >>.
Il trattamento economico a base del calcolo degli aumenti periodici e delle classi di stipendio di cui all art. 89, 5° comma, della legge n. 18 del 25- 3- 74 e quello della colonna << DOPO DUE ANNI >> della tabella << B >> annessa alla legge medesima.