Anno 1980
Numero 5
Data 17/01/1980
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 17 gennaio 1980, n. 5

Norme integrative della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.



Art. 1


Il periodo di tempo richiesto per il conseguimento del trattamento economico di cui alla colonna << DOPO DUE ANNI >> della tabella << B >> annessa alla legge 25- 3- 1974, n.18 decorre  dalla data di inizio di qualsiasi rapporto, rilevante ai fini della applicazione dellart. 92,  1° comma, della legge medesima, con la Regione, Stato o altro Ente pubblico, tenuto conto delle eventuali interruzioni.

Il trattamento economico di cui al terzo comma dell art. 89 della legge n. 18 del 25- 3- 1974 e quello della colonna << DOPO DUE ANNI >> della Tabella << B >>.

Il trattamento economico a base del calcolo degli aumenti periodici e delle classi di stipendio di cui all art. 89, 5° comma, della legge n. 18  del 25- 3- 74 e quello della colonna << DOPO DUE ANNI >> della tabella << B >> annessa alla legge medesima.




Art. 2


Gli oneri rivenienti dall applicazione della presente legge, dell importo presunto di lire due miliardi, trovano copertura nell anno 1980, nel bilancio pluriennale 1979 - obiettivo operativo C. 1 - Personale -, ai sensi dell art. 4 della legge regionale n. 31 del 6- 6- 1979.