Anno 1980
Numero 6
Data 17/01/1980
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Legge Regionale 17 gennaio 1980, n. 6

Norme per la perequazione del trattamento economico e normativo al personale delle autolinee in concessione.



Art. 1


La Regione Puglia, al fine di assicurare al personale dipendente da imprese concessionarie di sole autolinee un trattamento economico e normativo perequato a quello del personale delle autolinee gestite da aziende ed enti pubblici per atti di affidamento regionale, assume a proprio carico un onere finanziario secondo le condizioni e le modalita di cui ai successivi articoli.

Le norme sull ordinamento del personale delle autolinee in concessione, di cui alla legge statale 1- 2- 1978, n. 30, sono estese a tutte le imprese concessionarie di autolinee nel territorio regionale pugliese, in quanto applicabili.

Restano fermi i principi ed i limiti stabiliti con RD 8- 2- 1931, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni.





Art. 2


Agli effetti del primo comma del precedente articolo, la Giunta regionale e autorizzata a corrispondere alle imprese concessionarie di sole autolinee il maggiore onere finanziario pari alla differenza tra il trattamento perequato al lordo degli oneri contributivi del personale delle autolinee gestite da aziende ed enti pubblici per atti di affidamento regionale e quello determinato per il personale dipendente da imprese concessionarie di sole autolinee dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi applicabili al settore.



Art. 3


La Giunta regionale e autorizzata a corrispondere alle imprese concessionarie contributi straordinari a copertura dei maggiori costi del personale, rispetto a quelli del CCNL ANAC del 10- 12- 1970, derivanti dall applicazione del CCNL del 23- 7- 1976, dell accordo nazionale del 23- 11- 1977, della legge 1- 2- 78, n. 30, dell accordo nazionale del 24- 1- 1979 e successive modifiche, con carico della relativa spesa sul fondo del capitolo di bilancio assegnato per i contributi straordinari autorizzati con la legge regionale 13- 1- 1978, n.13. A tale fine  le imprese che intendono beneficiare dei contributi  devono produrre domanda corredata della documentazione  dimostrativa di detti maggiori oneri.



Art. 4


Per le imprese che negli anni dal 1976 al 1979 hanno beneficiato di contributi perequativi previsti dalla legge regionale 29- 1- 1976, n. 5 calcolati con riferimento al CCNL del 10- 12- 1970 ( ANAC), i contributi di cui all articolo precedente sono attribuiti in compensazione.



Art. 5


Per l attuazione degli articoli precedenti la Giunta Regionale determina annualmente, per ciascuna impresa concessionaria di autolinee, ivi comprese quelle di concessione comunale, l ammontare medio annuo degli oneri finanziari del maggiore costo del personale derivante dall applicazione del trattamento perequato di cui all art. 2 e dalla contribuzione straordinaria di cui all art. 3 e ne autorizza l erogazione a mensilita posticipate in ragione di un quattordicesimo.

L erogazione puo essere disposta dal Settore Ragioneria, senza altra formalita, in tempo utile ad assicurare la retribuzione al personale non oltre il giorno 27 del mese al quale ciascuna mensilita si riferisce.

L erogazione delle mensilita aggiuntive puo essere disposta dopo il giorno 15 rispettivamente dei mesi di luglio e dicembre.

L ammontare medio annuo degli oneri finanziari di cui al primo comma puo essere rideterminato in occasione di variazioni derivanti dagli accertamenti di cui al successivo art. 7. In tali  circostanze si terra conto anche delle variazioni  numeriche nella consistenza del personale.





Art. 6


L erogazione di cui al precedente articolo e subordinata alla presentazione all Assessorato ai Trasporti, da parte di ciascuna impresa concessionaria, degli elaborati relativi alle liquidazioni dei trattamenti perequati di ciascun mese e della documentazione comprovante l avvenuta effettuazione dei pagamenti per il mese precedente delle integrazioni salTimes New Romani nette al personale e dei relativi oneri contributivi e fiscali ai rispettivi enti creditori.





Art. 7


Alla scadenza di ciascun trimestre solare la Giunta regionale, sulla base delle risultanze acclarate dall Assessorato ai Trasporti dall esame  degli elaborati di cui al precedente articolo, provvede alle liquidazioni degli eventuali conguagli dovuti alle imprese.

Le somme che dovessero risultare erogate in piu sono recuperate sulle mensilita ancora da erogare o su contributi comunque dovuti alle imprese in base a leggi regionali vigenti.





Art. 8


L elaborazione delle liquidazioni mensili dei trattamenti perequati deve essere effettuata sulla base degli stati di servizio individuali relativi al mese precedente e deve essere corredata  di una situazione dimostrativa della consistenza numerica del personale e delle variazioni intervenute.

Tutte le variazioni in aumento del personale devono essere preventivamente autorizzate con provvedimento della Giunta regionale.





Art. 9


Gli oneri rivenienti dalla applicazione della presente legge trovano copertura nel bilancio pluriennale 1979/ 81 ai sensi dell art. 4 della LR n. 31 del 6- 6- 1979.



Art. 10


Le disposizioni contenute nella legge regionale 29- 1- 76 n. 5 sono abrogate.