E istituito l Ufficio Minerario regionale il quale:
- provvede alle attivita istruttorie relative all esercizio delle funzioni amministrative, conformemente allo Statuto ed alla vigente disciplina normativa, nelle materie << acque minerali >> e << cave e torbiere >> trasferite alla Regione ai sensi dell art. 1 del DPR 14- 1- 1972, n. 2 e degli artt. 61 e 62, primo e secondo comma, del DPR 24- 7- 1977, n. 616;
- esercita, secondo le direttive della Giunta regionale, la attivita di vigilanza sulla razionale coltivazione dei giacimenti ai fini di un programmato uso dei materiali di cava e dello sviluppo dell attivita estrattiva in condizioni di massima sicurezza per i lavoratori addetti;
- coordina l attivita relativa a studi, indagini geologiche e ricerche promosse con leggi regionali nelle materie di cui alla presente legge;
- esegue il censimento di tutte le cave esistenti, attive, inattive, esaurite, qualunque sia la natura del materiale estratto, ai fini del loro recupero ai valori ambientali;
- esegue la consulenza mineraria richiesta dagli enti regionali e locali;
- collabora con gli altri uffici cointeressati alla difesa del suolo, raccogliendo e coordinando, fra l altro, tutte le notizie, dati e conoscenze risultanti anche da lavori di perforazione, sbancamenti e costruzione di gallerie;
- studia i problemi tecnici ed economici interessanti l attivita mineraria;
- provvede alle attivita istruttorie ai fini della pubblicazione delle statistiche dei dati tecnici ed economici della industria mineraria regionale, dei quali cura la raccolta e la elaborazione;
- provvede alle attivita istruttorie per l esercizio, da parte degli Organi regionali, di tutte le altre funzioni che possono essergli attribuite da leggi e regolamenti regionali.