Anno 1980
Numero 10
Data 17/01/1980
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 17 gennaio 1980, n. 10

Interventi straordinari per ricostruire i boschi, le colture e il patrimonio danneggiati dagli incendi verificatisi il 19 luglio 1978.



Art. 1


(Finalita)

Allo scopo di favorire la ripresa della produttivita nelle zone agrarie e forestali danneggiate dall incendio verificatosi il 19 luglio 1978 nei territori dei Comuni costituenti la Comunita Montana della Murgia Nord Occidentale, e istituito un regime straordinario di interventi a favore dei Comuni e/ o degli operatori agricoli proprietari dei beni danneggiati, alle condizioni e con le modalita di cui ai successivi articoli.




Art. 2


(Tipologia degli interventi)

Il regime di interventi di cui al precedente articolo consiste nella facolta di concedere, anche per iniziative di ricostituzione, ricostruzione, riparazione o ripristino gia realizzate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) contributi in conto capitale fino al 75% sulla spesa riconosciuta ammissibile, finalizzati alla ricostituzione dei boschi nei terreni di proprieta di Comuni o di privati operatori agricoli per i quali non sia intervenuto l istituto della occupazione temporanea;

b) contributi in conto capitale sulle spese strettamente necessarie sopportate dagli operatori agricoli, graduati in rapporto alla gravita dei danni subiti dall azienda e comunque fino al 50% degli importi riconosciuti ammissibili, finalizzati alla ricostruzione e/ o riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, al ripristino delle piantagioni arboree, alla ricostituzione delle scorte vive e/ o morte.

Qualora i beneficiari dei contributi di cui alla lettera a) del precedente comma non provvedono entro il termine stabilito dall organismo delegato territorialmente competente ad iniziare le opere, esse verranno eseguite nella misura ritenuta necessaria a cura dei suddetti organismi delegati. Alle opere di sua competenza, la Regione provvede attraverso i propri organi tecnici ai sensi del settimo comma dell art. 8 della legge regionale 18- 7- 74 n. 25.

I contributi di cui alla lettera b) del primo comma possono essere concessi quando il danno sofferto dall azienda abbia assunto carattere di sostanziale rilievo in rapporto alla consistenza fondiaria ed economica del complesso aziendale, di guisa che la ricostruzione e/ o riparazione comportino un sacrificio obiettivamente non sopportabile dall operatore agricolo.

Non sono ammissibili ai contributi le iniziative che abbiano gia beneficiato del medesimo tipo di aiuto da parte di enti pubblici.




Art. 3


(Estensione delle provvidenze ai restanti territori della Regione)

I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche nei territori diversi da quelli dei Comuni costituenti la Comunita Montana della Murgia Nord Occidentale, a condizione che sussista adeguata documentazione, acquisita dagli interessati al momento dell evento calamitoso, atta ad individuare la natura ed entita del danno nonche a comprovare la sua dipendenza dall incendio verificatosi il 19 luglio 1978.




Art. 4


(Delega delle funzioni)

Nei territori di cui all art. 1 della presente legge, le funzioni amministrative relative alla presentazione delle domande, nonche alla istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento delle provvidenze sono delegate alla Comunita Montana della Murgia Nord Occidentale.

In caso di inerzia nell esercitare le funzioni delegate, il Presidente della Giunta regionale invita l ente a provvedere entro 30 giorni, trascorsi i quali al compimento del singolo atto provvede la Giunta regionale attraverso i propri Uffici competenti per territorio.

La Comunita Montana della Murgia Nord Occidentale trasmette annualmente alla Giunta Regionale, ai fini degli adempimenti di cui alla legge regionale 30- 5- 1977 n. 17 e successive modificazioni, una relazione contenente i risultati economici e finanziari raggiunti nell esercizio delle funzioni delegate nonche il rendiconto debitamente documentato delle somme erogate. In caso di inerzia, il Presidente della Giunta regionale invita l ente a provvedere entro 30 giorni, trascorsi i quali all effettuazione degli adempimenti previsti dal presente comma provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario << ad acta >>.

Nei territori di cui all art. 3 della presente legge, le funzioni amministrative relative alla presentazione delle domande, nonche alla istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento delle provvidenze sono delegate ai responsabili degli Uffici provinciali all agricoltura della Regione, che le esercitano nei limiti delle assegnazioni disposte dalla Giunta regionale.




Art. 5


(Autorizzazioni di spesa e assegnazione delle somme)

Per l attuazione degli interventi di cui alla presente legge, e autorizzata:

- la spesa di L. 400 milioni da ripartire negli anni 1980 e 1981, comprensiva degli oneri di finanziamento calcolati nella misura del 5% a favore della Comunita Montana della Murgia Nord Occidentale;

- la spesa di L. 50 milioni da ripartire negli anni 1980 e 1981, a favore dei responsabili degli Uffici provinciali all agricoltura della Regione.

La determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi 1980 e 1981 avverra in sede di approvazione dei relativi bilanci regionali di previsione.

Le assegnazioni a favore della Comunita Montana della Murgia Nord Occidentale sono disposte per ciascun anno in una unica soluzione, entro 30 giorni dall entrata in vigore della legge di approvazione del corrispondente bilancio regionale di previsione, con deliberazione della Giunta regionale.