Legge Regionale 17 gennaio 1980, n. 11
Determinazione delle indennita' dovute ai Presidenti e ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti Locali della Regione - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 5 settembre 1972.
Art. 1A decorrere dall 1- 1- 79 ai Presidenti ed ai componenti del Comitato regionale e delle Sezioni provinciali di controllo, non residenti nel Comune ove ha sede l organo di controllo, e dovuto il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del collegio.
Per i viaggi effettuati con mezzo proprio e dovuta una indennita forfetaria in ragione di 1/ 5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, nonche il rimborso di eventuali pedaggi autostradali.