Anno 1980
Numero 11
Data 17/01/1980
Abrogato No
Materia Controlli amministrativi;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 17 gennaio 1980, n. 11

Determinazione delle indennita' dovute ai Presidenti e ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti Locali della Regione - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 5 settembre 1972.



Art. 1


A decorrere dall 1- 1- 79 ai Presidenti ed ai componenti del Comitato regionale e delle Sezioni provinciali di controllo, non residenti nel Comune ove ha sede l organo di controllo, e dovuto il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del collegio.

Per i viaggi effettuati con mezzo proprio e dovuta una indennita forfetaria in ragione di  1/ 5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, nonche il rimborso di eventuali pedaggi autostradali.





Art. 2


A decorrere dall 1- 1- 79 ai Presidenti ed ai componenti degli organi di controllo che, previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, si rechino fuori sede, per la partecipazione a convegni ed incontri di studio, e dovuto il rimborso delle spese di viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio e dovuto  il rimborso nella misura fissata dall’art. 1.

Per trasferte della durata non inferiore alle 24 ore e dovuta, inoltre, una indennita di L. 24.000=.

L indennita di cui al comma precedente e proporzionalmente ridotta nel caso in cui la trasferta abbia una durata inferiore alle 24 ore.

E data facolta di richiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese dell albergo di 1a categoria; in tal caso la misura dell indennita e ridotta di 1/ 3.





Art. 3


Sono abrogati gli articoli 3 e 5 della LR n. 12 del 5- 9- 72.





Art. 4


Al pagamento delle spese ed alle indennita previste dalla presente legge provvedera il Servizio Cassa Economale istituito presso l Ufficio Provveditorato - Economato della Regione attraverso gli Economi Cassieri competenti per circoscrizione territoriale nei limiti e con le modalita stabiliti dalla LR 25 gennaio 1977, n. 2.



Art. 5


L onere derivante dall applicazione della presente legge pari a L. 30 milioni per il 1979, trova copertura sul Cap. 36 << Spese per i componenti i Comitati di controllo - LLRR n.12/ 72 e  5/ 73 - SO >>, del Bilancio di previsione  per l esercizio finanziario 1979, approvato con LR n. 31 del 6- 6- 1979.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.