Legge Regionale 13 marzo 1980, n. 18
Integrazione dell' art. 25 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37.
Art. 1Il secondo comma dell art. 25 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37 e sostituito dal seguente:
<< All Albo possono essere iscritti, a richiesta, e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con apposita delibera, i seguenti liveri professionisti o pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza: ingegneri, architetti, geologi, dottori in chimica, dottori in agraria, geometri, periti industriali, periti agrari >>.