Anno 1980
Numero 18
Data 13/03/1980
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 13 marzo 1980, n. 18

Integrazione dell' art. 25 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37.



Art. 1


Il secondo comma dell art. 25 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37 e sostituito dal seguente:

<< All Albo possono essere iscritti, a richiesta, e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con apposita delibera, i seguenti liveri professionisti o pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza: ingegneri, architetti, geologi, dottori in chimica, dottori in agraria, geometri, periti industriali, periti agrari >>.