Legge Regionale 22 aprile 1980, n. 25
Interpretazione della legge regionale n. 66 del 31 ottobre 1979.
ARTICOLO UNICO Gli abbattimenti sui costi previsti dalla legge regionale n. 66 del 31- 10- 1979 possono applicarsi anche alle concessioni rilasciate dopo il 1 marzo 1979.
In tale caso i Comuni sono tenuti ad operare i conguagli e le eventuali restituzioni in favore dei titolari delle concessioni rilasciate ai sensi della legge regionale n. 6 del 12- 2- 1979.