Alla legge regionale n. 6 del 12- 2- 1979, concernente gli adempimenti regionali per l attuazione della legge statale n. 10 del 28- 1- 1977, vengono apportate le seguenti modificazioni:
All articolo 6 le parole << all art. 10 della presente legge >> sono sostituite con le parole << alla presente legge >>.
All art. 18, terzo comma, le parole << dall art. 10 della presente legge >> sono sostituite dalle parole << dalla presente legge >>.
All articolo 13, ultimo comma, e soppressa la seguente frase: << A tal fine possono avvalersi dei coefficienti riportati nella allegata tabella N)>>.
All articolo 35 il secondo comma e sostituito dal seguente:
<< Decorsi sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, senza che sia stata adottata la delibera consiliare di determinazione dei costi base delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli, i Comuni, nelle more degli adempimenti richiesti dal presente titolo III, applicano, per qualsiasi tipo di intervento, con riferimento alla propria classe, il maggiore dei costi - base di cui alle allegate tabelle B) ed H) integralmente e senza la gradualita di cui al precedente art. 21 >>.
All art. 37, Capo II della convenzione tipo di cui all art. 8 della legge statale 28- 1- 77 n. 10, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti commi:
<< Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi ( Pi) da assumersi obbligatoriamente come limite massimo nei negozi di compra – vendita degli stessi e stabilito in L. / mq per la superficie complessiva ( Sc) come appresso determinata.
Tale prezzo e ricavato in base a:
a) costo delle aree, determinato ai sensi dei commi 1 e 3 dell art. 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10: L............... ;
b) costo della costruzione determinato di intesa tra Comune e concessionario sulla base delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell edificio nonche del costo stabilito dalla Regione per gli interventi di edilizia convenzionata - agevolata di cui alla legge 5- 8- 1978 n. 457: L................... ;
c) costo delle opere di urbanizzazione fissata con delibera consiliare N ; in data , in conformita delle tabelle parametriche della Regione: L................. ;
d) oneri di prefinanziamento, finanziamento, rimborso spese tecniche e generali, IVA ed altri oneri fiscali nella misura prevedibile: L.................
Ai fini del calcolo del prezzo di cessione degli alloggi( Pi), per superficie complessiva( Sc) si intende la somma della superficie utile abitabile ( Sua) e del 40% delle superfici destinate alle pertinenze >>.
All art. 37, Capo V della convenzione tipo di cui all art. 8 della legge statale 28- 1- 1977 n. 10 la parola << trenta >> viene sostituita con la parola << venti >>.
All art. 37, Capo V della convenzione tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui all art. 9/ b della legge statale 28- 1- 1877 n. 10, il primo e secondo comma vengano sostituiti dai seguenti commi:
Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi ( Pi) da assumersi obbligatoriamente come limite massimo nei negozi di compra - vendita degli stessi e stabilito in L. / mq per la superficie complessiva( Sc) come appresso determinata.
Tale prezzo e ricavato in base:
a) costo della costruzione determinato d intesa tra Comune e concessionario sulla base delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell edificio;
b) costo delle opere di urbanizzazione fissato con delibera consiliare N in data , in conformita delle tabelle parametriche della Regione nella misura di L. ;
c) costo dell intervento di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione determinato dal Comune sulla base del costo stabilito dalla Regione per gli interventi di recupero di cui alla legge statale 5- 8- 1978, n. 457;
d) oneri di prefinanziamento, finanziamento, rimborso spese tecniche generali, IVA ed altri oneri fiscali nella misura prevedibile: L...........
Ai fini del calcolo del prezzo iniziale degli alloggi( Pi), per superficie complessiva( Sc) si intende la somma della superficie utile abitabile ( Sua) e del 40% delle superfici destinate alle pertinenze.
All art. 37, Capo VI della convenzione tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui all art. 9/ b della legge statale 28- 1- 1977 n. 10, la parola << trenta >> viene sostituita con la parola << Venti >>.