Anno 1980
Numero 29
Data 24/04/1980
Abrogato No
Materia Artigianato;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 24 aprile 1980, n. 29

Proroga del termine di presentazione della documentazione probatoria di cui al II comma dell' art. 1 della legge regionale 7 gennaio 1980 n. 3.



ARTICOLO UNICO


Il termine previsto dall art. 1, comma secondo, ultima parte, della legge regionale 7 gennaio 1980, n. 3, per la consegna della documentazione richiesta dall Assessorato competente viene elevato da 30 a 60 giorni. Le imprese artigiane  che siano gia incorse nella decadenza prevista  dall articolo sopra citato sono ammesse a  presentare la documentazione entro e non oltre  il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione  della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.