Legge Regionale 24 aprile 1980, n. 29
Proroga del termine di presentazione della documentazione probatoria di cui al II comma dell' art. 1 della legge regionale 7 gennaio 1980 n. 3.
ARTICOLO UNICO Il termine previsto dall art. 1, comma secondo, ultima parte, della legge regionale 7 gennaio 1980, n. 3, per la consegna della documentazione richiesta dall Assessorato competente viene elevato da 30 a 60 giorni. Le imprese artigiane che siano gia incorse nella decadenza prevista dall articolo sopra citato sono ammesse a presentare la documentazione entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.